TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202403414
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 03414/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08749/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8749 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione n. -OMISSIS- del 10 marzo 2023, emessa dalla Camera di Commercio di Roma, Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche notificata in data 13 marzo 2023, con la quale procedeva alla sospensione del ricorrente dal n. -OMISSIS- sezione taxi, dal Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea dalla data di emissione del provvedimento e per tutta la durata di verifica della permanenza dei requisiti;
- della Determinazione n. -OMISSIS- del 13.04.2023, emessa dalla Camera di Commercio di Roma, Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche, notificata in data 14 aprile 2023, con la quale procedeva alla sospensione del ricorrente dal n. -OMISSIS-, sezione taxi, dal Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea in attesa della definizione della vicenda che lo riguarda e per un periodo di mesi sei a decorrere della data di emissione dell’atto;
- della Determinazione -OMISSIS- del 10 marzo 2023, prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2023 notificata il 16 marzo 2023, con la quale il Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma, comunicava la sospensione per giorni 60 in via cautelare della licenza taxi n. -OMISSIS-, al Sig. -OMISSIS-, nelle more degli accertamenti della camera di Commercio di Roma;
- della Determinazione -OMISSIS- del 9 maggio 2023, prot. n. -OMISSIS- del 9 maggio 2023 notificata il 22 maggio 2023, con la quale il Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma, comunicava la proroga della sospensione fino al 13 ottobre 2023 in via cautelare della licenza taxi n. -OMISSIS-, al Sig. -OMISSIS-, nelle more degli accertamenti della camera di Commercio di Roma;
- dell’eventuale provvedimento presupposto, ove esistente, con cui il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma ha disposto la revoca della “autorizzazione alla sostituzione” predetta e di ogni ulteriore provvedimento, ancorché non conosciuto, precedente e/o successivo, comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. G G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, parte ricorrente ha impugnato le determinazioni, meglio specificate in epigrafe, con cui veniva disposta la sospensione dello stesso dal n. -OMISSIS- della sezione taxi del Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea e della licenza taxi n. -OMISSIS- e la loro successiva proroga, chiedendone l’annullamento per il seguente unico motivo così articolato:
Violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento della CCIA in relazione all’istruttoria e al principio di gradualità della sanzione. Violazione degli artt. 6 e 11 bis l. 21/1992, artt. 4 e 17, L. Regionale 58/93 artt. 36,42,44 del regolamento comunale approvato con deliberazione n. 51 del 2021 in relazione all’istruttoria e al principio di gradualità della sanzione.
2. Si sono costituite in giudizio Roma Capitale e la Camera di Commercio chiedendo l’integrale reiezione del ricorso ed eccependo la parziale inammissibilità del provvedimento.
3. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La parte ricorrente espone di essere iscritta al n. -OMISSIS- della Sezione Taxi del Ruolo Conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di Roma e di esercitare l’attività di tassista in forza di propria licenza taxi n. -OMISSIS-.
In data 23 febbraio 2023 perveniva alla resistente Camera di Commercio la nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2023 con la quale il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale comunicava di aver ricevuto una segnalazione da parte della Società Aeroporti di Roma S.p.A. con la quale quest’ultima rappresentava che “ in data 06.03.2023 alle ore 19.35 la licenza -OMISSIS- si fermava al parcheggio accosti del terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per scegliersi delle corse in aperta violazione del regolamento taxi di codesto spettabile comune. Allorché la nostra guardia giurata lo invitava a caricare i primi passeggeri senza ottenere risultati e ricevendo pesanti insulti dal tassista e mentre si accingeva a chiamare le forze di Polizia, la licenza -OMISSIS- aggrediva la nostra guardia giurata spintonandola a terra e cercando di colpirla varie volte con pugni (fortunatamente senza riuscirci)” , chiedendo alla stessa CCIAA di Roma di procedere a tutti gli accertamenti inerenti i requisiti morali e fisici del ricorrente per la verifica della compatibilità della sua iscrizione a ruolo, nelle more dei quali ha proceduto all’adozione del provvedimento di sospensione cautelare nei suoi confronti, adottato con Determinazione n. -OMISSIS- del 10.03.2023, prot. n. -OMISSIS-, notificata il 16.03.3023, ivi gravata.
A seguito della predetta segnalazione veniva quindi avviata dall’Ente camerale una revisione completa della posizione del ricorrente e nelle more e, contestualmente, con Determinazione n. -OMISSIS- del 10.03.2023, in questa sede gravata, veniva notificata cautelativamente ai sensi dell’art. 7 comma 2 della l. n. 241/1990 la sospensione endoprocedimentale dell’iscrizione numero -OMISSIS- - sez. Taxi del Ruolo Conducenti “ per tutta la durata del procedimento di verifica della permanenza dei requisiti ”.
In data 14.04.2023 la CCIAA di Roma, notificava quindi al ricorrente la Determinazione n.-OMISSIS- del 13.04.2023, con la quale lo sospendeva dal n. -OMISSIS- sezione taxi, dal Ruolo dei Conducenti dei servizi pubblici non di linea in attesa della definizione della vicenda che lo riguarda e per un periodo di sei mesi dalla data di emissione del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 quater l. 241/1990.
A sostegno della predetta determinazione la CCIAA di Roma affermava che:
“ a seguito della documentazione acquisita, il sig. -OMISSIS- risulterebbe in possesso dei requisiti formali richiesti dalla norma, ma che tale circostanza non può ritenersi sufficiente alla luce del quadro fattuale e della documentazione trasmessa alla Camera di Commercio dalle diverse Autorità dalla quale si evince la condotta violenta dell’autore;
Acclarato, difatti, che, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (cfr., in particolare, Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS-), deve ritenersi sussistente, in capo alle pubbliche amministrazioni che si occupano di servizi pubblici non di linea, uno specifico obbligo di garantire che il servizio in parola si svolga in condizioni di massima sicurezza per gli utenti e per il pubblico in generale;
Rilevato che, all’esito dell’attività istruttoria, è emerso che la vicenda, che vede coinvolto il -OMISSIS-, non può considerarsi definita, e che, pertanto, allo stato attuale, non si configurano ancora le condizioni per poter escludere la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che hanno già giustificato l’adozione della misura cautelare di cui alla sopra citata Determinazione n. -OMISSIS-;
Ritenuto necessario nella vicenda de qua porre in essere tutte le iniziative utili ad evitare che la permanenza in servizio del conducente in argomento, già indicato e segnalato in più occasioni dai competenti organi di controllo, per la sua indole prevaricatrice e violenta, possa generare occasioni di pericolo per l’utenza e per la collettività in generale”.
In data 22.05.2023, veniva quindi notificata dal Comune di Roma la gravata Determinazione -OMISSIS- , del 09.05.23, prot. N. -OMISSIS- del 09.05.23 con la quale il Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti comunicava la proroga della sospensione fino al 13 ottobre 2023 in via cautelare della licenza taxi n. -OMISSIS-, nelle more degli accertamenti della camera di Commercio di Roma di prorogare, fino al 13.10.23, la sospensione in via cautelare della licenza n. -OMISSIS- intestata al Sig. -OMISSIS- nelle more degli accertamenti della Camera di Commercio di Roma senza indicare sulla base di quali presupposti normativi era giustificata l’adozione del provvedimento di proroga della sospensione della licenza n. -OMISSIS-” .
5. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di irricevibilità del ricorso con riferimento alla Determinazione n. -OMISSIS- del 10.03.2023, notificata in pari data, emessa dalla CCIAA di Roma con la quale si procedeva ad una prima sospensione del ricorrente dal n. -OMISSIS- Sezione Taxi del Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea – comunque superata dalla successiva Determinazione n. 46 – e alla Determinazione -OMISSIS- del 10 marzo 2023 notificata il 16 marzo 2023, con la quale il Dipartimento Mobilita Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma comunicava la sospensione per giorni 60 in via cautelare della licenza taxi n. -OMISSIS-, atteso che – come correttamente rilevato dalle Amministrazioni intimate – il presente ricorso è stato notificato alle resistenti in data 13 giugno 2023 e quindi ben oltre la scadenza del termine decadenziale di sessanta giorni prescritto dall’art. 29 c.p.a. per impugnare i predetti provvedimenti.
6. Nel merito, la parte ricorrente ha sostenuto il vizio di motivazione degli ulteriori provvedimenti gravati, in quanto l’essere “ in attesa della definizione della vicenda che lo riguarda, per un periodo di sei mesi dalla data del presente atto ”, sarebbe una ragione che non soddisfa l’obbligo di motivazione rafforzato di cui all’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241 del 1990, richiedendo questa disposizione “ gravi ragioni ” per giustificare l’esercizio del potere cautelare, e la fissazione di un termine di durata della sospensione che non ecceda “ il tempo strettamente necessario” per il completamento degli accertamenti .
La Camera avrebbe pertanto espresso un giudizio definitivo sulla sua responsabilità penale per i fatti accaduti il 06.03.2023, così anticipando gli esiti di un’indagine penale ancora in corso, non risultando lo stesso attinto, in relazione a tali fatti contestati, da misure cautelari volte ad impedire la reiterazione della condotta aggressiva o da misure di prevenzione per fatti precedentemente verificatesi.
Assume infatti parte ricorrente che in assenza di condanne e penali ostative ex art. 17 l.r. 58/1993 o di disposte misure di prevenzione o di sicurezza personale, debba escludersi che la P.A. possa fondare un giudizio negativo sulla permanenza dell’iscrizione a ruolo del ricorrente sulla base della sola sussistenza di indizi o ipotesi di reato in capo allo stesso.
Il motivo è infondato.
Infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990 che consente all’Amministrazione di sospendere l’efficacia del provvedimento amministrativo per gravi ragioni, dispone l’art. 42 del regolamento 51 del 2021 di Roma Capitale che “ La Pubblica Amministrazione ha il potere di sospendere, in via cautelare, la validità di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o di una licenza per il servizio di Taxi nei seguenti casi: a) quando sussistano motivazioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico segnalati formalmente da autorità locali di Pubblica Sicurezza (Questura, Prefettura) ”.
Ne deriva la piena legittimità del provvedimento gravato atteso che lo stesso risulta fondato oltre che sull’episodio che ha dato luogo alla prima segnalazione del ricorrente con cui la Società Aeroporti di Roma S.p.A. ha rappresentato che “ in data 06.03.2023 alle ore 19.35 la licenza -OMISSIS- si fermava al parcheggio accosti del terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per scegliersi delle corse in aperta violazione del regolamento taxi di codesto spettabile comune. Allorché la nostra guardia giurata lo invitava a caricare i primi passeggeri senza ottenere risultati e ricevendo pesanti insulti dal tassista e mentre si accingeva a chiamare le forze di Polizia, la licenza -OMISSIS- aggrediva la nostra guardia giurata spintonandola a terra e cercando di colpirla varie volte con pugni (fortunatamente senza riuscirci)” anche su una serie di ulteriori “ fatti e vicende (a decorrere dall’ anno 2016 e fino al 06/03/2023), in cui è stato coinvolto il conducente in argomento dalle quali è stata desunta “l’indole prevaricatrice e violenta del predetto, indole che si manifesterebbe nel contesto dell’attività di autista di autovetture adibite al servizio di taxi ”.
Parte ricorrente era stato infatti segnalato anche per i seguenti episodi:
- “ in data 24.01.2016 veniva denunciato in stato di libertà da questa Polaria per il delitto di minaccia e violenza privata nei confronti di una turista prelevata agli arrivi del Terminal 3 ”;
- “ in data 26.03.2016 veniva denunciato in stato di libertà da questa Polaria per il delitto di truffa aggravata in concorso con altri ”;
- “ In data 21.12.2018 veniva querelato da parte di un collega tassista per i reati di minacce, violenza privata e lesioni personali ”;
- “ in data 10.01.2019 dalla verifica dei filmati delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso è emerso che -OMISSIS- dinanzi numerosi viaggatori si rendeva responsabile di un alterco terminato con violente percosse ai danni di un autista di autobus di linea il quale dopo aver richiesto l’intervento del 113 non intendeva sporgere querela per i fatti accaduti ”;
- “ in data -OMISSIS- veniva intervistato dai giornalisti della trasmissione -OMISSIS- assurgendo a rilevanza mediatica quale tassista dedito a truffare i clienti scegliendosi quelli a cui richiedere tariffe anche tre volte superiori a quelle previste ”;
- “ in data 06.03.2023 si rendeva autore di una colluttazione con una g.p.g. deputata alla gestione delle corse taxi in area arrivi”.
La sussistenza delle predette segnalazioni ha pertanto correttamente indotto l’Amministrazione resistente ad emettere i provvedimenti gravati, ritenendo sussistenti le gravi ragioni di cui all’art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990.
Sul punto, si rileva come “ affinché il potere cautelare dell’Amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall’art. 21 quater, comma 2, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (Consiglio di Stato, Sez. III, 28/03/2019, n. 2075) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 febbraio 2023 n. 5221;cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905;Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3276;Sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 823;Sez. III, 28 marzo 2019, n. 2075;Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 27”.
Nel caso di specie, pertanto, appare priva di vizi la valutazione circa l’inopportunità della prosecuzione degli effetti dell’iscrizione al Ruolo Conducenti del ricorrente e circa la sospensione della licenza taxi dello stesso, stante l’assai critico quadro fattuale sopra delineato e la conseguente sussistenza di gravi ragioni alla base della sospensione motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza degli utenti e dei colleghi tassisti.
Irrilevante risulta pertanto la successiva remissione della querela relativa all’ultima segnalazione del ricorrente, non essendo la stessa idonea a far venir meno il giudizio circa la “ indole prevaricatrice e violenta del predetto, indole che si manifesterebbe nel contesto dell’attività di autista di autovetture adibite al servizio di taxi ” e la conseguente esigenza di “ evitare che la permanenza in servizio del conducente in argomento, già indicato e segnalato in più occasioni dai competenti organi di controllo per la sua indole prevaricatrice e violenta, possa generare occasioni di pericolo per l’utenza specifica e per la collettività in generale ”.
Risulta inoltre infondata l’eccezione con la quale la difesa di parte ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti gravati poiché la sospensione eccederebbe il “ tempo strettamente necessario ”, essendo stata limitata nel tempo l’efficacia dei provvedimenti gravati, proprio al fine di consentire un completo accertamento della posizione del ricorrente.
Parimenti infondata è l’eccezione con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione del possesso da parte dello stesso di tutti i requisiti fisici e morali per la prosecuzione della sua iscrizione a ruolo, essendo priva di vizi la valutazione con cui l’amministrazione ha ritenuto, nella fase cautelare del procedimento, prevalente l’interesse alla tutela dell’incolumità pubblica, attese le numerose segnalazioni effettuate nei confronti del ricorrente.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.