TAR Milano, sez. IV, sentenza 2017-10-06, n. 201701908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2017-10-06, n. 201701908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701908
Data del deposito : 6 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2017

N. 01908/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Co.Lo.Coop. s.c. ar.l. in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C T, domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni, 39;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

- dell'informativa interdittiva antimafia prot. fasc. n° 12B7/1998002420 datata 19 dicembre 2016, con la relativa comunicazione prot. n° 0149882 di pari data, che conferma e ribadisce la precedente in essere, emessa dalla Prefettura, U.T.G., di Milano nei confronti del Consorzio Co.Lo.Coop., nonché avverso tutto il procedimento; occorrendo, avverso le richiamate, sconosciute, comunicazioni inoltrate dalla Questura di Milano, prot. n° Q24/2014/AM/BR1 dei dì 7 Agosto ed 28 Ottobre 2015; dai Carabinieri di Monza, prot. n° 161668/3-4/"P" del 7 Settembre 2015; dalla Guardia di Finanza di Milano, Nucleo di Polizia Tributaria, prot. n° 651539 in data 9 Novembre 2015; dai Carabinieri di Milano, prot. n° 034391/15-1/"P" ed 034391/16-1/"P" datate 6 Agosto ed 30 Novembre 2015; infine, dalla D.I.A. di Milano, prot. n° 18315 in data 17 Dicembre 2015; avverso tutti i provvedimenti precedenti, presupposti, intermedi, consequenziali e connessi;

2) per quanto riguarda i motivi aggiunti,

- di tutti i medesimi provvedimenti già impugnati in ricorso, ossia la informativa interdittiva antimafia prot. fasc.n° 12B7/1998002420 del 19 dicembre 2016, con la comunicazione prot. n° 0149882 di pari data, stesa dalla Prefettura, U.T.G., di Milano nei confronti del Co.Lo.Coop., con tutto il procedimento, incluse occorrendo le informative della Questura di Milano, prot. n° Q24/2014/AM/BR1 del 7 Agosto ed prot. n° Q24/2015/AM/BR1 del 28 Ottobre 2015; dai Carabinieri di Monza, prot. n° 161668/3-4/”P” del 7 Settembre 2015; dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, di Milano prot.n° 651539 datata 9 Novembre 2015; dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, prot.n° 034391/15-1/“P” del 6 Agosto ed prot.n° 034391/16-1/“P” del 30 Novembre 2015; ed infine dalla D.I.A. di Milano, prot.n° 18315 in data 17 dicembre 2015; avverso tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, Co.Lo.Coop. s.c. ar.l. impugna i provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e ne chiede l’annullamento.

Si costituisce in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso avversario, di cui chiede il rigetto.

Le parti producono memorie e documenti.

All’udienza del 21 settembre 2017, la causa viene trattenuta in decisione.



DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: a) Co.Lo.Coop. s.c. ar.l. era destinataria di una informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Milano, emessa il 14.4.2014, che era trasmessa ad una serie di amministrazioni pubbliche che avevano aggiudicato alla società stessa degli appalti; b) successivamente, la società chiedeva alla Prefettura di Milano la revoca dell'interdittiva, facendo riferimento ad eventi nel frattempo sopravvenuti, ma la Prefettura confermava l'interdittiva con provvedimento in data 8.7.2014; c) avvero l’interdittiva antimafia del 14.4.2014, la società proponeva ricorso giurisdizionale, che veniva dichiarato improcedibile dal TAR Lombardia, con sentenza della Sezione IV, n. 743 del 18 aprile 2016, passata in giudicato; d) il provvedimento della Prefettura di Milano in data 8.7.2014, che confermava l'interdittiva antimafia, veniva impugnato con ricorso giurisdizionale, respinto dal Tar Lombardia con sentenza della Sezione IV, n. 39/2017, depositata in data 10 gennaio 2017; e) con provvedimento del 19 dicembre 2016, la Prefettura di Milano, a seguito dell’istanza di aggiornamento presentata da Co.Lo.Coop. s.c. ar.l., confermava nuovamente l’interdittiva a carico della società, da un lato, ribadendo l’esistenza delle situazioni che avevano determinato la prima conferma del provvedimento adottato nel 2014, dall’altro, evidenziando che:

- dalle note della Questura di Milano del 07/08/2015 e della DIA Centro Operativo di Milano del 17/12/2015 è emerso che D M R, attuale presidente del collegio sindacale del Consorzio, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Milano per vari reati fra i quali il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e che il relativo procedimento n. 3193/2001, instaurato presso la Procura della Repubblica di Milano, pur essendosi concluso con decreto

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