TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-10-08, n. 201809796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-10-08, n. 201809796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809796
Data del deposito : 8 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2018

N. 09796/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09113/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9113 del 2017, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Palmi, via Roma 48;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff Scolastico Reg Calabria-Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale di Reggio Calabria non costituito in giudizio;

nei confronti

Curatolo Micaela non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A. E/O PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 400 del 12 giugno 2017, trasmesso e pubblicato con nota del 13 giugno 2017, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro l'8 luglio 2017 di ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle GAE e, quindi, nel prevedere una sostanziale riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla analoga possibilità a favore dei docenti abilitati che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

- dell'art. 7 del D.M. n. 400 del 2017 nella parte in cui, sancendo che “per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”, fa sostanzialmente rivivere l'art. 1 del dm. n. 235/2014, già annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015,

- dell'art. 4, comma 1 del medesimo D.M. n. 400 del 2017, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, laddove stabilisce che “Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e di rideterminazione del punteggio per i docenti di cui all'art. 6 (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 20 giugno 2017 sino al 8 luglio 2017, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitali di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 59, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento permanenza /trasferimento /conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1aprile 2014, al quale si rinvia” e, quali atti presupposti/richiamati, degli artt. 9 e 10 del n. 235/2014, nella parte in cui sanciscono rispettivamente che “la domanda (…) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB […]” secondo le seguenti modalità “[…] a) registrazione del personale interessato;
tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero”, e che “è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3”;

- del silenzio rigetto serbato dalle convenute Amministrazioni innanzi alle diffide presentate dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “Istanze on line”;

- dellegraduatorie regionali e provinciali ad esaurimento definitive di III fascia delle province di Reggio Calabria Pubblicate tra il mese di luglio e settembre 2017, ai sensi del citato DM. n. 400/2017, con provvedimenti dei vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali - qui resistenti, avente per oggetto l'aggiornamento delle graduatorie regionali ad esaurimento, valide per l'anno scolastico 2017/2018, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi del ricorrente, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Uff Scolastico Reg Calabria-Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La presente decisione può essere assunta con sentenza semplificata, ex art.74 c.p.a., essendo il ricorso infondato secondo quando recentemente affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017.

In tale decisione è stato infatti chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese, in considerazione del contrasto giurisprudenziale fino alla richiamata decisione, possono essere interamente compensate tra le parti.

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