TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400105

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400105
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00105/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2023, proposto da
Res Futurae S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Bezzecca, 2;

contro

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell''illegittimità del silenzio serbato dall''Amministrazione a fronte dell''istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell''art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, presentata dalla Società in data 22/04/2021, acquisita al protocollo regionale Dip. Ambiente, con n. 9863/23AH del 27/04/2021 e, in particolare, per aver omesso il completamento delle attività prodromiche rispetto alla convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell''art. 27-bis, comma 7, del d.lgs, n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e non aver, per l''effetto, concluso il procedimento.

Nonché per la condanna dell''Amministrazione al completamento delle attività dirette alla convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell''art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, chiedendo sin d''ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell''Amministrazione a concludere il procedimento di cui all''art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 9/10/2023, la società deducente - attiva nel campo delle fonti rinnovabili - è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulla sua istanza, presentata in data 22/4/2021, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, relativamente alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 MW, da realizzare nel territorio del Comune di Senise, Località Trafiore, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.

2. La Regione Basilicata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 7/2/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente, si dà atto dell’intervenuta regolarizzazione della carenza riscontrata con ordinanza collegiale del 10/2/2024, avendo parte ricorrente comprovato la ritualità dell’incombente di notifica del ricorso, mediante il deposito della ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata recapitato, secondo quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 11/2/2005, n. 68 (recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16/1/2003, n. 3).

5. Il ricorso è fondato.

Tanto emerge dalla sequenza dei fatti.

Ed invero:

- la Regione, ricevuta l’istanza autorizzatoria della società ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento (formulando una richiesta istruttoria, riscontrata dall’interessata);

- con successiva nota del 15/2/2022, la Regione ha comunicato che “ ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e, in attuazione della D.G.R. n. 35 del 21.01.2022, adottata in coerenza con il citato D.lgs. e avente ad oggetto “Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale”, quest’ufficio non può procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale […] in quanto l’oggetto dell’istanza in parola è riferito ad un intervento ricompreso nell’art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ”;

- detta nota è stata annullata con sentenza di questo Tribunale n. 273 dell’114/2022, per le ragioni ivi esplicitate;

- con nota in data 10/6/2023, la società ricorrente ha diffidato la Regione alla conclusione del procedimento autorizzatorio de quo , da equiparare a nuova istanza ai fini del computo del termine decadenziale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 27/5/2014, n. 2742).

Ciò posto, vi è evidenza in atti che la Regione - rimossa la richiamata illegittima causa di sospensione dell’ iter procedimentale - non ha assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione dello stesso, nei termini assegnati dall’invocata disposizione. Tale contegno inerte configura un effettivo e ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990. Nel caso di specie, quindi, il silenzio regionale assume connotazione illegittima in ragione di quanto stabilito dagli agli artt. 2, co. da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. n. 241/1990, nonché dal ripetuto art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006.

6. Ne consegue l’obbligo della Regione Basilicata di porre in essere la conseguente attività procedimentale, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione.

6.1. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega.

6.2. In base all’art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi