TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300066
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00066/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2022, proposto da
G C, V D G, M L, C D S, A V, C M, P I, rappresentati e difesi dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aiello del Sabato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M L, A F, A M, L P, non costituiti in giudizio;
per ottenere l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti:
1. Decreto Sindacale n. 7 del 14/10/2021, pubblicato sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 18/10/2021, conferente la nomina al consigliere comunale sig. L P, di Assessore della Giunta Comunale di Aiello del Sabato per le politiche sociali, l'ambiente e l'ecologia, le politiche abitative, le politiche per la famiglia, la formazione ed i fondi europei;
2. Decreto Sindacale n. 8 del 14/10/2021, pubblicato sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 18/10/2021, conferente la nomina al consigliere comunale sig. M L, di Assessore della Giunta del Comune di Aiello del Sabato per i lavori pubblici, le infrastrutture, l'urbanistica e i rapporti
con l'IACP;
3. Decreto Sindacale n. 9 del 14/10/2021, pubblicato sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 18/10/2021, conferente la nomina al consigliere comunale sig. A F, di Assessore della Giunta del Comune di Aiello del Sabato per la cultura, il turismo, gli eventi, l'associazionismo e le politiche per l'integrazione;
4. Decreto Sindacale n. 10 del 14/10/2021, pubblicato sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 18/10/2021, conferente la nomina al consigliere comunale sig. ra A M, di Assessore della Giunta del Comune di Aiello del Sabato per l'istruzione, l'edilizia scolastica, le pari opportunità, la viabilità ed il verde pubblico, il decoro e l'arredo urbano, i centri storici, le biblioteche ed i beni monumentali;
5. Delibera del Consiglio Comunale di Aiello del Sabato n. 34/2021 del 18/10/2021, pubblicata sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 19/10/2021, di presa d'atto della nomina della Giunta Comunale;
6. Delibera del Consiglio Comunale di Aiello del Sabato n. 4/2022 del 25/1/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 27/1/2022, con la quale non è stata approvata la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Progetto Aiello”, preordinata ad ottenere la modifica della composizione della Giunta Comunale, in ragione della pretesa violazione dell'art. 1, comma 137 (c.d.
parità di genere dei membri della Giunta per i Comuni con più di 3.000 abitanti), ex lege n. 56/2014
n. 157;
7. Delibera del Consiglio Comunale di Aiello del Sabato n. 36/2021 del 30/11/2021, pubblicata sull'Albo Pretorio per giorni 15 a far data dal 9/12/2021, di approvazione dei verbali relativi alle deliberazioni adottate nella seduta consiliare del 18/10/2021, dai nn. 32/2021 a 35/2021;
8. Statuto del Comune di Aiello del Sabato, nella parte in cui, all'art. 28, non recepisce la disposizione sulla rappresentanza di genere nelle Giunte dei Comuni con più di 3.000 abitanti, nella misura percentuale stabilita dall'art. 1, comma 137, della L. n. 56/2014;
9. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aiello del Sabato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori M V e L L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato l’11 febbraio 2022 e depositato il successivo 17 maggio 2022 i ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza e cittadini del Comune di Aiello del Sabato, hanno trasposto dinanzi a questo TAR, a seguito di opposizione, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso gli atti di composizione della Giunta Comunale del Comune di Aiello del Sabato nonché nei riguardi dello Statuto del medesimo Comune.
1.1. A sostegno del gravame sono stati articolati due motivi. Con il primo vengono formulate, avverso gli atti di composizione della giunta, censure di violazione di legge (artt. 1 e 3 l. n. 241/1990;art. 1, comma 137, l. n. 56/2014;art. 28 dello Statuto Comunale, artt. 3, 51 e 97 Cost.) e di eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità della p.a.). Con il secondo è stato fatto oggetto di gravame l’art. 28 dello Statuto Comunale, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 1, comma 2, L. n. 215 del 2012 e 1, comma 137, L. n. 56 del 2014.
2. Si è costituito il Comune, eccependo l’inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi fra i ricorrenti nonchè per carenza di interesse, in quanto nessuno di essi potrebbe aspirare alla nomina assessorile (poichè lo Statuto esclude la nomina di assessori esterni né è possibile nominare consiglieri di minoranza);ha in ogni caso insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.
3. Previo scambio di ulteriori memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Vanno in via prioritaria esaminate le eccezioni formulate in rito dal Comune resistente.
4.1. Preliminarmente si osserva, in punto di fatto, che il ricorso è stato proposto da:
a) i sig.ri G C, V D G, M L e C D S (cittadini del Comune di Aiello del Sabato e consiglieri comunali eletti);
b) le sig.re C M e A V (candidate alla carica di consigliere comunale non elette, la prima anche cittadina del Comune di Aiello del Sabato);
c) la sig.ra P I (cittadina del Comune di Aiello del Sabato).
4.2. Tanto premesso, va esclusa la sussistenza di un conflitto di interessi fra i ricorrenti in ragione delle due diverse qualità rivestite (cittadini elettori e Consiglieri Comunali di opposizione).
Come osservato dalla giurisprudenza, il ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio per il quale di regola non sono cumulabili domande proposte da più soggetti e, pertanto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano congiuntamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e dell'assenza di un conflitto di interessi tra loro. Orbene, nel caso di specie cittadini elettori da un lato e consiglieri comunali di opposizione dall’altro (salvo quanto si dirà al successivo § 4.3 in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale al ricorso) fanno valere posizioni parallele e non antitetiche o conflittuali fra di loro, invocando congiuntamente l’applicazione delle disposizioni in materia di parità di genere.
4.3. Per quanto attiene alla dedotta inammissibilità per carenza di interesse, l’eccezione è fondata con riferimento ai ricorrenti di sesso maschile individuati sub a) (sig.ri G C, V D G e M L), non legittimati al ricorso poiché gli atti impugnati non ledono le loro prerogative, né essi appartengono al genere sottorappresentato. Va infatti ribadito che l'impugnativa di singoli consiglieri comunali può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma e di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in un’automatica lesione dello ius ad officium (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593).
Viceversa, va riconosciuta la legittimazione delle ricorrenti C D S, A V, C M e P I, atteso che:
- con riferimento alla ricorrente C D S, consigliere comunale di minoranza appartenente al genere sottorappresentato nella composizione giuntale, da un lato deve darsi continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello “ alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione ” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406);dall’altro la stessa deve ritenersi pienamente legittimata ad agire per lesione dello ius ad officium , in quanto portatrice “ dell’interesse concreto e specifico che venga assicurato il rispetto da parte del Sindaco di tutte le disposizioni normative di carattere cogente nella nomina dei componenti della Giunta (cfr. parere del Consiglio di Stato, sez. I, 23 maggio 2018, n. 1933) ” (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2505);
- le altre tre ricorrenti, cittadine elettrici, risultano lese dai provvedimenti impugnati in quanto appartenenti al genere sottorappresentato. Le stesse, diversamente da quanto eccepito dal Comune, ben possono essere individuate quali soggetti potenzialmente destinatari della nomina ad assessore comunale pure a fronte di una previsione statutaria che non ammette la nomina di assessori esterni, tenuto conto che “ la previsione statutaria secondo la quale non è ammessa la nomina di assessori esterni, pertanto, non può impedire l'attuazione dell'art. 1, comma 137 l. 7 aprile 2014, n. 56, e, ove fosse impeditiva di un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi nella giunta comunale, dovrebbe essere, secondo il principio della gerarchia delle fonti, disapplicata ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1508).
5. Venendo al merito, con il primo motivo parte ricorrente lamenta che - avendo il Sindaco proceduto alla nomina di un solo rappresentante di genere femminile nell’ambito dei quattro assessori nominati - i provvedimenti impugnati violerebbero i principi della c.d. parità di genere e, in particolare, la previsione dell'art. 1, comma 137 l. 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce che nei Comuni con più di 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in Giunta in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. La giurisprudenza ha a più riprese affermato che l’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogato nel caso in cui sussista un’effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge;è stato tuttavia precisato che tale impossibilità “ deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare ” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406).
5.3. Orbene, nel caso di specie - non solo non è evidentemente rispettata la quota di genere prevista dalla legge, ma - non risulta svolta alcuna istruttoria volta a esplorare la possibilità, eventualmente previa disapplicazione dello Statuto comunale, di nominare un assessore appartenente al genere meno rappresentato.
Deve infatti essere rilevato che:
- i decreti di nomina (nn. 7, 8, 9 e 10) non menzionano, in alcun modo, propedeutiche attività istruttorie svolte al fine di reperire idonee aspiranti al soglio assessorile, né recano alcuna motivazione sulla ritenuta compatibilità con il parametro dell’equilibrio di genere della composizione della giunta comunale;
- la nomina degli assessori, come si evince dal verbale (n. 34) del Consiglio Comunale del 18/10/2021, è avvenuta sulla base della “ ampia discrezionalità del Sindaco ” tenendo conto dei “ voti che ogni consigliere ha ottenuto in seno alle votazioni, nonché di alcune materia già di conoscenza per i consiglieri riconfermati all’esito delle elezioni ”;
- nella nota di risposta del Sindaco alla mozione presentata dal gruppo consiliare “progetto Aiello” avente ad oggetto i decreti sindacali di nomina degli assessori, si legge che - sulla base del tenore letterale dell’articolo 28 dello Statuto – “ il sindaco deve assicurare la presenza di entrambi i sessi, senza definire un quantum percentuale: nel decreto sindacale adottato di nomina della giunta comunale di questo ente ciò è stato garantito, osservando quanto stabilito del vigente statuto comunale. Vale la pena di evidenziare che lo scrivente ha garantito la presenza in giunta dell’unico consigliere comunale di sesso femminile eletto… L’applicazione della prescrizione contenuta nell’articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 non può, pertanto, in alcun modo determinare l’interruzione dell’esercizio delle funzioni politiche amministrative, ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi ”.
Stante il tenore dei citati atti e provvedimenti, non si ravvisano elementi tali da ritenere provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore, condizione che, in una logica di contemperamento dei principi costituzionali che vengono in gioco, costituisce il “ limite intrinseco, logico - sistematico, di operatività della norma in questione ” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406);anzi, più drasticamente, non emerge indizio alcuno circa l’avvio di una – sia pure informale – istruttoria in tale senso. Di modo tale che - in disparte la possibilità, pure evocata dai ricorrenti, di assicurare il rispetto della parità di genere mediante una diversa composizione numerica della Giunta - il dettato legislativo (che trova sicuri addentellati nell’ordito costituzionale) risulta in toto disatteso.
Né possono essere condivise le considerazioni contenute nella nota di risposta del Sindaco da ultimo citata, e ribadite in giudizio dalla difesa comunale.
Come già anticipato al § 4.3, non può infatti obliterarsi che lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario che – seppur capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento - nell'ambito della gerarchia delle fonti va considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493);di modo che una disposizione statutaria in alcun modo può essere invocata per sottrarsi all’applicazione di un obbligo nascente da una previsione legislativa.
Inoltre, come pure già rammentato, la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello “ alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione ” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406);a ciò aggiungasi che, come chiarito anche nella circolare prefettizia numero 40007 del 3 ottobre 2017, l’articolo 47 del TUEL consente di nominare assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed “ è pertanto in tale ambito che il sindaco deve compiere la scelta dei componenti della giunta per garantire la tendenziale parità dei generi e non solo nell’ambito del partito vittorioso, anche in considerazione del fatto che gli assessori svolgono delicate ed importanti funzioni non al servizio del partito di riferimento, ma al servizio della cittadinanza ” (Consiglio di Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3938).
6. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 28 dello Statuto attualmente vigente per contrasto con l’art. 1, comma 2, L. n. 215 del 2012 (che, nel modificare il comma 3 dell’art. 6 del D. lgs. n. 267/2000, ha disposto che gli statuti comunali devono stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e dunque garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte) nonché con il già richiamato art. 1, comma 137, L. n. 56 del 2014.
6.1. Il motivo non può essere accolto.
6.2. Premesso che il citato articolo 28, relativo alla composizione della Giunta, recita che “ La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco. Il Sindaco nomina i componenti della giunta promuovendo la presenza di entrambi i sessi. È facoltà del Sindaco nel corso del suo mandato stabilire la composizione della giunta nei limiti sopra fissati ”, i ricorrenti ne lamentano l’illegittimità “ in quanto si limita a garantire la presenza di ambo i sessi nell’organo esecutivo senza, tuttavia, disporre il rispetto della rappresentanza di entrambi i generi nella predetta misura percentuale minima del 40% ”.
La domanda di annullamento è pertanto volta, nella sostanza, all’adozione di una pronuncia con effetti additivi sulla norma statutaria, non ammissibile nel giudizio di legittimità, e pertanto non può essere accolta. Deve inoltre osservarsi che la citata disposizione statutaria assume - in sé considerata, e in disparte l’applicazione erronea che ne è stata fatta dal Comune - connotazione meramente neutra, non ostativa al rispetto dei principi di equilibrio di genere sanciti dalla superiore normativa di rango nazionale, nel rispetto dei quali la stessa va interpretata ed applicata.
7. In conclusione, il ricorso, previa declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse con riferimento ai ricorrenti G C, V D G e M L, deve invece essere accolto, nei limiti del primo motivo, con riferimento alle ricorrenti C D S, A V, C M e P I, con conseguente annullamento, nei sensi di cui in parte motiva, degli impugnati provvedimenti di composizione della Giunta Comunale di Aiello del Sabato.
8. Stante la peculiarità della fattispecie, le spese possono essere compensate.