TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-09-02, n. 201600588

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-09-02, n. 201600588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201600588
Data del deposito : 2 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2016

N. 00588/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2016, proposto da:
ON DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Maria Codovini C.F. [...], Alessandro Carlesi C.F. [...], con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Umbria in Perugia, Via Baglioni n. 3;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;



nei confronti di

RT IA, Rauseo Management S.a.s., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 12415 con cui è stata disposta l'aggregazione del patentino generi di monopoli n. 200122 in favore della rivendita n. 17 di ID;

- della presupposta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo della stessa Agenzia prot. n. 10145 del 21 settembre 2015;

- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente ivi compresa la nota 13.11.2015 con la quale è stato comunicato il provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente è titolare della rivendita tabacchi n. 2 in ID.

A tale rivendita sono aggregati due patentini: il n. 20122 (oggetto del presente giudizio) ed il n. 203054. Il primo di essi risulta aggregato sin dal 1973.

In data 15 luglio 2015 il titolare della rivendita n. 17 (sempre di ID) formulava istanza di aggregazione di entrambi i patentini.

L’Agenzia avviava dunque l’istruttoria chiedendo alla Guardia di Finanza di formulare alcune valutazioni su distanze e assetto delle vendite.

La Guardia di Finanza, con nota in data 31 luglio 2015, faceva presente che, pur risultando il patentino 20122 più vicino alla rivendita n. 17 che non alla rivendita n. 2, in caso di disaggregazione del medesimo la rivendita n. 2 avrebbe subito ingenti perdite economiche.

Con il provvedimento impugnato la suddetta Agenzia disponeva comunque la disaggregazione del patentino 20122 dalla rivendita n. 2 e la sua contestuale aggregazione alla rivendita n. 17, data la maggiore vicinanza rispetto a quest’ultimo (100 mt., in luogo dei 300 mt. dalla n. 2).

Il patentino n. 203054, per quanto anch’esso più vicino alla rivendita n. 17, restava invece aggregato alla rivendita n. 2.

La decisione riguardante la disaggregazione del patentino n. 20122 veniva dunque impugnata per violazione delle garanzie partecipative nonché per violazione dell’art. 23 della legge n. 1293 del 1957 e dell’art. 54 del DPR n. 1074 del 1958.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 31 del 2016 questo Tribunale Amministrativo accoglieva l’istanza di tutela cautelare.

Con ordinanza n. 1782 del 2016 il Consiglio di Stato confermava la suddetta decisione cautelare di questo TAR.

Alla pubblica udienza in data 8 giugno 2016 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso, oggetto del ricorso è la disaggregazione del patentino n. 20122 dalla rivendita n. 2 di ID (cui era aggregato sin dal 1973) e la sua contestuale aggregazione alla rivendita n. 2.

Il suddetto patentino, in particolare, dista 300 mt. dalla rivendita n. 2 e 100 mt. dalla rivendita n. 17.

Di qui la decisione della Agenzia del demanio e dei monopoli di procedere alla sua diversa aggregazione.

E ciò anche sulla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi