TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2016-10-11, n. 201600276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza breve 2016-10-11, n. 201600276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600276
Data del deposito : 11 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2016

N. 00276/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2016, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, sig. R C, rappresentata e difesa dall'avvocato A T C.F. TDRLSN68S27E098S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B, in Bolzano, Via Carducci, n. 13;

contro

Comune di Malles Venosta, in persona del Sindaco p.t., e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Malles d.d.

6.6.2016 prot. n. 3394, inviato a Telecom Italia in data 9.6.2016, con il quale è stata inibita l'attività di riconfigurazione di una stazione radiobase già esistente a servizio della telefonia mobile denominata "BJ 38 - Malles Paese"- Via del Mercato, c/o sito TIM;

2) del parere negativo espresso della commissione edilizia comunale del Comune di Malles in data 01.06.2016;

3) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 la dott.ssa A D e udito per la parte ricorrente il difensore avv. A. Tudor;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Con il presente ricorso, rubricato al n. di RG 214/2016, Telecom Italia S.p.A. impugna il provvedimento del Sindaco del Comune di Malles Venosta dd.

6.6.2016 prot. n. 3394, con cui è stata inibita la riconfigurazione di una stazione radiobase già esistente a servizio della telefonia mobile denominata “BJ 38 – Malles Paese”, sita in Malles Venosta, Via del Mercato, c/o sito TIM, nonché gli atti presupposti.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

I motivo. Violazione di legge: Decreto del Presidente della Provincia 13.11.2013 n. 36, artt. 3, 4 e 5. Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, artt. 86, 87 e 87bis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti e dell’istruttoria, nonché della motivazione .”

II motivo, in relazione alla asserita opponibilità di una convenzione tra Telecom e Vodafone ed al preteso pregiudizio alla salute umana. Violazione di legge: Legge 22.2.2001 n. 36, art. 8, VI comma, nonché Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, artt. 86, 87 e 87 bis. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento di potere .”

III motivo. Violazione di legge: Legge Provincia Autonoma di Bolzano 22.10.1993 n. 17, art. 11 bis. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e carenza di presupposti e motivazione .”

Entrambe le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 27.9.2016 la ricorrente, facendo richiamo al precedente specifico di cui alla sentenza di questo stesso TAR n. 257/2016, che ha trattato una fattispecie analoga sotto vari profili, ha invitato il Collegio a definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al menzionato art. 60 cod. proc. amm., ossia il decorso di almeno venti giorni dall’ultima notifica, nonché la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ritiene che la causa possa essere definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, come richiesto dalla ricorrente.

Il ricorso è fondato.



2. Va premesso quanto segue:

La società ricorrente premette di essere licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.1994;
D.M. del 26.3.1998, D.P.C.M. del 4.4.1998, delibera Autorità TLC del 10.1.2001;
delibera Autorità TLC 14.3.2001 n. 128/01/cons., Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni dell’1.12.2010) e di avere il diritto, in tale sua veste, di realizzare la rete infrastrutturale per la fornitura del servizio di telefonia mobile mediante l’installazione e la manutenzione di stazioni radio base su tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto espone la ricorrente, nel Comune di Malles Venosta, in via Mercato c/o una centrale Telecom, è stata allocata sin dagli anni 2007 la stazione radiobase di cui si discute, ivi regolarmente realizzata in forza dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune all’odierna società ricorrente in data 21.3.2007.

In data 27.4.2016 Telecom Italia S.p.A. inoltrava al Comune di Malles Venosta la denuncia d’inizio attività per la riconfigurazione dell’anzidetta stazione denominata “BJ 38 – Malles Paese”, sita in via Mercato, c/o il sito TIM, catastalmente censita al C.C. Malles, p.ed. 338, con destinazione urbanistica di “ zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici ”.

Nell’allegato progetto l’intervento de quo veniva descritto come segue:

sostituzione e innalzamento del pennone sommitale, sostituzione di tutte e tre le antenne mantenendo la stessa quota del centro elettrico e lo stesso orientamento e l’installazione di tre nuove antenne a quota c.e. 21.20 m. L’installazione, inoltre, di quattro puntoni di progetto, quattro moduli PRU di progetto e una parabola di 60 cm di diametro a quota centro elettrico + 14,50 m .”

Alla DIA veniva allegata l’analisi di impatto elettromagnetico dell’intervento riconfiguratorio, dalla quale emergeva la compatibilità dell’intervento progettato con i valori ed i limiti previsti dalla L. 22.2.2001 n. 36 e dal D.P.C.M. 8.7.2003, come attestato dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, nel parere positivo dd. 27.5.2016, prot. 300672, considerata la valutazione positiva in merito già espressa in data 24.5.2016 dalla Conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni, dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 381/98, del D.P.C.M.

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