TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-11-30, n. 201502503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-11-30, n. 201502503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502503
Data del deposito : 30 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03054/2012 REG.RIC.

N. 02503/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03054/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 3054 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M C, R M, F B, M B, G G, G B, F B, A P, P G, F N, G B, P S, R B, F R, D S, A M, L M P, L C, G M, L P, E S R, L B, A V, C C, G B, L P, L G, C P, D Z, S T, G B, G T e M A T, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni M e L S, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Galleria S. Babila, 4/A;

contro

Comune di Arosio, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Cesare Battisti, 21;

nei confronti di

Provincia di Como, Regione Lombardia e Parco Regionale della Valle del Lambro, tutti non costituiti in giudizio;

La.M.Plast S.a.s. di Aldo Redaelli &
C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara Boffa, Mario Bassani e Paolo Guzzetti, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Bassani in Milano, piazza Borromeo, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale,

della delibera di Consiglio Comunale 11 ottobre 2012 n. 31 di “ approvazione definitiva del piano attuativo ^AT6 SP 32 – Confine Est ”, nonché per quanto occorra, della delibera CC 16 luglio 2012 n. 23, portante adozione del medesimo p.a.;

nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 30.7.2015,

per l’annullamento o per dichiarare priva di efficacia la convenzione urbanistica del 18.12.2014 a firma notaio dr. Luca Lori per l’attuazione del piano attuativo AT6 SP 32 confine est.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arosio e di La.M.Plast S.a.s. di Aldo Redaelli &
C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione n. 31 dell’11.10.2012, il Consiglio Comunale di Arosio (CO), approvava in via definitiva il Piano Attuativo denominato “AT6 S. P. 32 – Confine Est” (di seguito, anche solo “PA” oppure “AT6”), presentato dalla società Lamplast Sas di Aldo Redaelli &
c. (di seguito, anche solo “Lamplast” oppure “società”), e finalizzato alla realizzazione di un impianto produttivo per la lavorazione delle materie plastiche.

L’ambito sito in Comune di Arosio è peraltro inserito in un compendio più ampio, ricadente anche nel confinante Comune di Giussano, sito quest’ultimo però in Provincia di Monza e Brianza.

L’impianto produttivo da realizzarsi, pertanto, si colloca in entrambi i Comuni suindicati.

I soggetti ricorrenti, tutti residenti in Comune di Arosio e – a loro dire – nelle immediate vicinanze dell’ambito produttivo di cui è causa, proponevano il ricorso principale in epigrafe, chiedendo l’annullamento delle deliberazioni consiliari di Arosio di adozione e di approvazione del Piano Attuativo.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) mancata sottoposizione a VAS del PA, violazione degli articoli 6 e 7 D.Lgs. 152/2006, della LR della Lombardia n. 12/2005 art. 4 e della correlata disciplina regolamentare attuativa, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, violazione della legge 241/1990, della DGR 22.12.2001 n. IX/2789 e della deliberazione Giunta Regionale 10.11.2010 n. 9/761;

2) violazione DCR VIII/951 del 9.1.2010, articoli 8 e 16 NTA del Piano Territoriale Paesistico Lombardo;

3) violazione PTCP, articolo 8 NTA, DGR 22.12.2001 n. IX/2789 per mancata sottoposizione a VAS;

4) violazione e disapplicazione del PGT del Comune di Arosio approvato con delibera CC n. 35 del 18.12.2010, non conformità del PA approvato alla scheda AT 6 del PGT, violazione dell’art. 14 comma 5 LR 12/2005, mancata applicazione art. 13, commi da 4 a 12 LR 12/2005, disapplicazione prescrizioni del PGT per l’ambito AT 6 (art. 10 c. 5 e 9 Normativa del Documento di Piano);

5) violazione del P.T.C. Parco della Valle del Lambro, articoli 8 e 26.

Con successivi motivi aggiunti, depositati il 30.7.2015, era impugnata anche la convenzione urbanistica stipulata il 18.12.2014 per l’attuazione del PA di cui è causa.

Si costituivano in giudizio il Comune di Arosio e la società Lamplast, eccependo l’inammissibilità sotto vari profili e in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza dell’11.11.2015, la causa era discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare, deve darsi atto della rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” o c.p.a.), limitatamente al ricorrente sig. F B, che ha depositato rituale atto di rinuncia in data 14.11.2014.

Permane, ovviamente, l’interessi degli altri ricorrenti alla decisione del gravame.



1.1 Si può prescindere dall’esame delle pur numerose eccezioni di rito sollevate dalle parti intimate, attesa la complessiva infondatezza dell’impugnativa, per le ragioni che seguono.



2.1 Nel primo motivo di ricorso principale (indicato nella narrativa dei ricorrenti con il n. 5), viene denunciata l’illegittimità della delibera di approvazione del PA, in quanto quest’ultimo non è stato assoggettato alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”, c.d. Codice dell’ambiente) ed all’art. 4 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 sul governo del territorio.

Sul punto, gli esponenti richiamano altresì la previsione dell’art. 16, comma 12, della legge 1150/1942 (c.d. legge urbanistica generale), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 5 del DL 70/2011, convertito con legge 106/2011 ed in vigore dal 14.5.2011.

Per effetto del citato comma dodici, gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti ad ulteriore VAS, qualora non determinino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS abbia definito <<
…l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste >>.

Secondo i ricorrenti, lo strumento urbanistico generale del Comune di Arosio (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi della LR 12/2005), pur se sottoposto a VAS, non avrebbe rispettato le disposizioni del citato comma dodici.

Sul punto, occorre premettere che le norme sopra richiamate della legge 1150/1942 – in vigore del 14 maggio 2011, come già evidenziato - non appaiono applicabili ratione temporis alla presente fattispecie, tenuto conto che il procedimento di approvazione del vigente PGT di Arosio ha avuto inizio nel 2006 e si è concluso con la pubblicazione del PGT approvato sul Bollettino Ufficiale (BURL) della Lombardia in data 9.3.2011 (cfr. il documento “e” del resistente e il doc. 6 della società), quindi prima dell’entrata in vigore delle norme succitate che hanno modificato l’art. 16 della legge urbanistica generale.

Parimenti sono successive al PGT di cui è causa, le norme della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, vale a dire quelle dell’art. 4, comma 2- ter , per le quali la VAS del PGT definisce l’assoggettamento o meno ad ulteriore valutazione dei piani attuativi (la norma è stata – infatti – introdotta dalla legge regionale 4/2012 ed ha carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina regionale).

Il PGT di Arosio, pertanto, non poteva in alcun modo prendere in considerazione le norme legislative sopra richiamate aventi comunque carattere innovativo.

Le norme in materia di VAS che possono trovare applicazione al PGT di cui è causa sono pertanto quelle di ordine generale dell’art. 4 del D.Lgs. 152/2006, nel testo in vigore per effetto del D.Lgs. 4/2008 di asserito recepimento della direttiva 2001/42/CE, che assoggetta a VAS i “piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente” (cfr. il comma 4), che sono poi meglio indicati dai successivi art. 5, comma 1, lettera e ) e art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

L’art. 4 della LR 12/2005 – nel testo applicabile alla presente fattispecie – prevede a sua volta (comma 2), l’assoggettamento a VAS per il piano territoriale, i piani territoriali regionali d’area, i PTCP provinciali, il documento di piano del PGT (cioè uno dei tre atti in cui si articola il PGT, ai sensi dell’art. 7 della LR 12/2005) e le loro varianti.

La giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, ha ammesso – seppure a determinate condizioni – l’assoggettamento a VAS anche dei piani attuativi dello strumento urbanistico generale (così Consiglio di Stato, sez. IV, 31.11.2012, n. 5715, che conferma le sentenze del TAR Milano, sez. II, n. 2194/2011 e n. 2186/2011;
la sentenza del giudice amministrativo d’appello è richiamata dai ricorrenti a sostegno della loro tesi giuridica).

L’assoggettamento a VAS dei piani attuativi impone però una concreta valutazione degli impatti degli stessi sull’ambiente e sul territorio (cfr. per un caso di assoggettamento a VAS: TAR Liguria, sez. I, 2.7.2013, n. 982), non essendo - infatti - necessaria una VAS ulteriore rispetto a quella del Piano sovraordinato, allorché la previsioni attuative siano sostanzialmente riproduttive di quelle di quest’ultimo (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.11.2009, n. 5171 e 15.12.2011, n. 3170).

Nel caso di specie, appare incontestata la circostanza che il piano attuativo per finalità produttive debba essere realizzato all’interno di un ambito denominato AT6, posto al confine con il Comune di Giussano, ambito avente destinazione produttiva e collocato nelle vicinanze di altri siti industriali e produttivi, come quelli delle imprese denominate “Poliform”, “Mintec” e “Tisettanta” (cfr. sul punto i documenti “a” e “b1” del resistente, il doc. 7 dei ricorrenti, depositato per provare la loro legittimazione/interesse ad agire e il doc. 3 della società).

Nel corso del procedimento per l’approvazione definitiva del PGT, la situazione dell’ambito AT6 è stata presa più volte in considerazione, anche ai fini della redazione della VAS del Documento di Piano.

Sul punto, sia consentito il rinvio alla seguente documentazione:

- verbale della seconda conferenza sulla VAS del 28.5.2008, nel corso della quale l’arch. Amadeo, redattore del PGT incaricato dall’Amministrazione comunale, evidenzia che l’ambito AT6 posto al confine con Giussano è l’unico disponibile per realizzare insediamenti industriali, vista anche la sua accessibilità dalla rete stradale primaria, senza quindi la presenza di traffico sulle strade comunali (cfr. doc.

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