TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-05-22, n. 202401579
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2024
N. 01579/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati M Z, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melegnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R F, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Melegnano – Area Governo del Territorio e Lavori Pubblici – Sportello Unico Attività Produttive del 26 febbraio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza avanzata dal Sig. Franchina in data 7 febbraio 2024, avente ad oggetto l'avvio di procedure ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche nonché, nelle more e comunque fino al 31 dicembre 2025, il riconoscimento della validità della concessione di posteggio isolato in Via Monte Suello, Melegnano;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melegnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Sentite sul punto le parti, che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
I) Il presente ricorso si inserisce nell’ambito di un precedente contenzioso, relativo all’assegnazione di una concessione di area pubblica.
Al fine della comprensione dell’evoluzione dei fatti, giova una ricostruzione, per quanto possibile sintetica, dei passaggi fondamentali dei procedimenti precedenti.
1.1 Il ricorrente è titolare dal 2007 di una concessione di posteggio, collocato all’esterno dell’area mercatale del Comune di Melegnano, caratterizzato dai seguenti elementi:
- l’area del posteggio non è identificata nel vigente Regolamento comunale n. 76/2009;
- la concessione, rinnovata nel 2011 e scaduta nel mese di agosto del 2017, nel corso degli anni è stata prorogata in forza delle disposizioni legislative nazionali, fino al 29.6.2022.
A seguito dell’art. 181 c. 4 bis del D.L. 34/2020 e del D.M. Mise del 25.11.2020, nonché della L.R. della Lombardia XI/4054/2020, il Comune procedeva con avviso pubblico del 29 dicembre 2020, al rinnovo automatico, per dodici anni, delle concessioni per il commercio per posteggi già esistenti con scadenza al 31 dicembre 2020 (prorogate al 29 giugno 2022), senza includere il posteggio del ricorrente, in quanto non individuato nel Regolamento comunale n. 76/2009.
1.2 Con istanza del 9 febbraio 2021 e con ulteriore sollecito del 29 giugno 2022, il ricorrente ha invitato il Comune a includere la propria concessione nella procedura o a conoscere le modalità alternative per ottenere il rinnovo.
A fronte del silenzio il ricorrente ha proposto il ricorso ex art. 116 c.p.a. (RG n. 3108/2022) accolto con sentenza di questo T.A.R. n. 369 del 10 febbraio 2022 (passata in giudicato), con la quale è stato ordinato al Comune di Melegnano di concludere, entro novanta giorni, il procedimento per il