TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-04-26, n. 202100381
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2021
N. 00381/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2019, proposto da
O.P.E. - Federicolcese Pubblicità Esterna S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, n. 3/10;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M P P, L B, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della Civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, n. 9;
per l'annullamento
del Nuovo Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del 13.02.2019, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e valutate le difese svolte dalle parti secondo le modalità della normativa anti Covid, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Premettendo di essere titolare di autorizzazioni all’installazione e al mantenimento di impianti pubblicitari nel territorio di Genova, la società ricorrente impugna il nuovo regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio del n. 6 del 13.02.2019.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
3. Nel corso del processo, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4. All’udienza del 03.03.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. In via pregiudiziale, il Comune eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa, per carenza d’interesse ad agire, in quanto il regolamento conterrebbe prescrizioni generali e astratte, non immediatamente applicabili in assenza di atti di attuazione, dunque non autonomamente lesive.
6. A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, i regolamenti – avendo natura normativa e contenendo delle “volizioni preliminari”, caratterizzate da generalità e astrattezza – non sono direttamente lesivi delle posizioni soggettive dei destinatari, in mancanza di un atto di esecuzione che ne incida la sfera giuridica individuale; fanno eccezione i c.d. regolamenti “volizione-azione”, i quali contengono previsioni direttamente applicabili e come tali idonee a produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari (tra le tante, si v. TAR Lazio, Roma, sentt. n. 8694 del 2018 e n. 12077 del 2016; TAR Puglia, Bari, sent. n. 730 del 2016; TAR Sicilia, Palermo, sent. n. 3167 del 2014).
7. La fondatezza dell’eccezione deve quindi essere apprezzata in relazione alle singole norme del regolamento che vengono contestate e ai relativi effetti.
8. Con il primo motivo di ricorso, si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 7, del d.lgs. n. 507 del 1993; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto