TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2015-09-25, n. 201501365
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N. 01365/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2015, proposto da:
E P H, rappresentato e difeso dall'avv. C G, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, Via Madama Cristina, 96;
contro
Questura di Torino;Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del decreto del 13.02.2015, notificato il 31.05.2015, che ha respinto la domanda del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2015 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con impugnativa notificata il 24 luglio 2015 il ricorrente, cittadino peruviano, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Novara, datato 13 febbraio 2015 e notificato il 31 maggio 2015, recante il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento impugnato è motivato dal superamento della durata massima consentita di 12 mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento entro la quale tale tipo di permesso, ai sensi dell’art. 37 del DPR 394/1999, può essere concesso, e dall’assenza del reddito minimo richiesto per la regolare permanenza sul territorio nazionale, indicativo della capacità di autosostentamento dello straniero. Ulteriori considerazioni vengono spese in merito all’assenza di legami familiari sul territorio italiano, da tenere in considerazione nell’interesse dell’unità familiare.
2. A sostegno dell’impugnativa sono state lamentate: a) la carenza di adeguata motivazione del diniego impugnato;b) la sussistenza della circostanza sopravvenuta consistente nel reperimento di una nuova occupazione lavorativa, che renderebbe illegittimo ex post il decreto impugnato.
3. Si è costituita l'amministrazione intimata, confutando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..
5. Le censure non contraddicono efficacemente il nucleo delle ragioni ostative addotte dalla Questura a fondamento del provvedimento di diniego, sufficientemente esplicate nel corpo dell’atto e incentrate sul disposto dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998 e sul superamento della durata massima consentita del permesso rilasciato in attesa di occupazione.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, il termine di un anno, previsto dall’art. 22 comma 11 del d.lgs. 286/98 per il permesso di temporaneo soggiorno dell’extracomunitario in attesa di occupazione, va inteso come termine massimo, e non minimo, ossia discrezionalmente prorogabile (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 novembre 2013 n. 1176;Id., sez. II, 19 aprile 2012, n. 461).
Tale permesso non è rinnovabile, ma, entro lo spirare del termine suddetto, può sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero nell’obbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello Stato.
E’ escluso, quindi, che sia configurabile, rispetto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, un potere discrezionale di proroga oltre il termine ricavabile dalla disciplina di settore. Nel caso di specie la Questura ha correttamente applicato i limiti reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 286/98 (richiamato dal citato art.22 comma 11 dello stesso testo normativo), consistenti nella disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. E poiché lo straniero è risultato del tutto sprovvisto di redditi propri, superato il termine massimo consentito dalle disposizioni sopra richiamate, l’amministrazione ha doverosamente negato il rilascio del titolo di soggiorno.