TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-06, n. 202309533
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Pubblicato il 06/06/2023
N. 09533/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06727/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6727 del 2021, proposto da Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Cleary Gottlieb Steen &Hamilton LLP in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
contro
Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, D A M Z, S C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Consulenza Legale dell’Ivass in Roma, via del Quirinale, n. 21;
per l'annullamento
− del provvedimento n. 0089038/21 del 27 aprile 2021, con il quale l'IVASS: (a) con riferimento al periodo dal 1 marzo 2019 al 31 agosto 2019, ha contestato a UnipolSai il mancato adempimento nei termini dell'obbligo di formulare al danneggiato offerta risarcitoria o diniego motivato di indennizzo per n. 27 posizioni in violazione degli artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato e integrato e dell’art. 8 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254;(b) irrogato a UnipolSai una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 310 del Codice delle Assicurazioni private, pari a euro 197.376,00.
− della nota prot. n. 177289/20 del 10 settembre 2020, contenente la proposta del Servizio Sanzioni e Liquidazioni al soggetto delegato dal Direttorio integrato della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 310 Codice delle Assicurazioni private;
− della nota prot. n. 179775/20 del 15 settembre 2020 con la quale il Servizio Sanzioni e Liquidazioni ha trasmesso via PEC a UnipolSai la proposta di sanzione;
− di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa M R O e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento n. 89038 del 27 aprile 2021, l’IVASS ha rilevato che - con riferimento al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 agosto 2019 – la s.p.a. UnipolSai non ha adempiuto nei termini al proprio obbligo di formulare ai danneggiati offerte risarcitorie o di negare motivatamente gli indennizzi, per 27 posizioni, in violazione degli articoli 141, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 197.376.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, composto da tre motivi, la società ha impugnato il provvedimento che ha irrogato la sanzione, unitamente a tutti gli atti presupposti.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e, con memoria depositata in data 30 marzo 2023, ha articolato le proprie difese ed ha chiesto che il ricorso sia respinto, perché infondato.
3. Con il primo motivo, la società ha lamentato la violazione degli articoli 311- bis e 311- quater del Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché degli articoli 9 e 11 del Regolamento n. 39 del 2018 approvato dall’IVASS, ed inoltre la sussistenza di vari profili di eccesso di potere, per travisamento e difetto di istruttoria e di motivazione.
Dopo aver esposto il susseguirsi degli atti istruttori, posti a base del provvedimento impugnato, la società:
- ha rilevato che nel corso dell’anno 2019 è stato denunciato dai consumatori un altissimo numero di sinistri con danni a cose e di sinistri anche con lesioni, con un numero altrettanto alto di liquidazioni;
- ha esposto le modalità in cui ha organizzato - anche con una piattaforma elettronica aziendale - i ‘processi aziendali di gestione delle richieste danni nei sinistri auto’ e delle conseguenti liquidazioni;
- ha indicato i ‘tempi medi di chiusura’ con liquidazione;
- ha ricostruito i fatti - riguardanti il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 agosto 2019 - che hanno condotto all’emanazione del provvedimento impugnato, evidenziando come inizialmente – con la contestazione di data 14 febbraio 2020 – l’IVASS aveva rilevato irregolarità ‘di carattere rilevante’ per 34 posizioni poi ridottesi a 27 (a seguito della presentazione di osservazioni), avendo la società in tali casi offerto il risarcimento o respinto la domanda di risarcimento oltre i termini previsti dagli artt. 141, 148, 149 e 150 del Codice delle assicurazioni;
- ha contestato che le violazioni abbiano avuto un carattere rilevante.
Ad avviso della società ricorrente, le condotte contestate sarebbero manifestamente irrilevanti, poiché i danneggiati non avrebbero subito alcun pregiudizio a seguito del ritardo nella gestione della richiesta di risarcimento.
Inoltre, si dovrebbe tener conto ‘delle dimensioni e della complessità dell’organizzazione della Compagnia’.
Col secondo motivo, la società ha lamentato la presenza di vari profili di eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’Amministrazione non avrebbe verificato se in concreto le condotte contestate siano rilevati ai sensi dell’art. 311- bis del Regolamento n. 39 del 2018 e se, dunque, abbiano arrecato un concreto pregiudizio, non risultando sufficiente la motivazione per cui vi sarebbe stato un ‘carattere diffuso o sistematico’ delle violazioni, in relazione al loro numero.
Si tratterebbe di una ‘sparuta casistica’, di soli 27 casi (di cui uno caratterizzato da un solo giorno di ritardo), tenuto conto delle 2.434 agenzie presenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2019 e del numero di circa 1.200 liquidatori nonché dei sinistri gestiti dalla Compagnia.
Inoltre, col richiamo ai singoli casi posti a base della sanzione, l’Amministrazione nulla avrebbe rilevato sulla adeguatezza dell’organizzazione della Compagnia, sulla offensività delle condotte sanzionate, che in concreto per di più non sussisterebbe, nonché sulla tesi difensiva secondo cui il ritardo in alcuni casi sarebbe stato minimo e comunque è sarebbe stato determinato dalla necessità di effettuare un’articolata istruttoria.
4. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, poiché risultano strettamente connessi tra loro.
5. Essi risultano infondati e vanno respinti.
Il Collegio condivide e fa proprie le motivazioni poste a base di alcuni precedenti di questo Tribunale (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2020, n. 10617;Tar Lazio, Roma, sez. II ter , 12 luglio 2021, n. 8305;TAR Lazio, Roma, sez. II S, n. 1253 del 24 gennaio 2023), i quali hanno osservato che:
- la procedura da seguire per l’esame delle richieste di risarcimento del danno “è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato di conseguire in tempi celeri e con una procedura trasparente un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subito”;
- “tale tutela è apprestata dall'ordinamento fissando le condizioni per l'instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura, con incombenti tutti a carico dell'impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è presidiata con la previsione dell'applicazione di sanzioni pecuniarie”;
- “con tale procedura si vuole così evitare che l'assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l'adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto”;
- “la disciplina, quindi, connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l'interruzione disciplinata dall'art. 148, comma 5 D. Lgs. n. 209 del 2005 consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la sospensione, disciplinata dall'art. 148 comma 3 D. Lgs. n. 209 del 2005, si verifica unicamente in caso di rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno”.
Pertanto, il mero superamento dei termini previsti dalla normativa di settore – in assenza di idonee cause giustificative – comporta la sussistenza del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica l’esercizio del potere sanzionatorio.
Il numero maggiore o minore dei casi accertati di ritardo – quando siano stati accertati plurimi casi in un determinato periodo di riferimento – non incide dunque sull’esercizio del potere sanzionatorio: la Compagnia non ha una ‘esimente’ che esclude ogni sua responsabilità quando vi sia un numero limitato di casi di violazione, anche perché ogni consumatore ha titolo ad ottenere una tutela preventiva, basata sul rispetto – imposto dalla normativa di settore – del termine entro il quale va esaminata la sua richiesta.
Ciò comporta che l’atto impugnato, avendo individuato i 27 casi in cui sono stati superati i termini previsti, non doveva specificamente motivare sul pregiudizio subito da ogni singolo consumatore: è la stessa normativa che, nel fissare il termine massimo di esame dell’istanza, si basa sulla presunzione che il suo superamento comporta un pregiudizio per il bene tutelato, cioè la tempestiva valutazione del caso.
La ratio delle norme violate (in particolare, dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni), sì come declinata in sede giurisprudenziale, è rimasta immutata - pur nel cambio di paradigma dal principio dell’"assoluta mancanza di pregiudizio" a quello della "rilevanza della violazione" - mirando al riequilibrio della posizione dominante dell’impresa assicuratrice rispetto al consumatore.
Per quanto riguarda i singoli casi posti a base della contestazione e della conseguente sanzione, osserva il Collegio che – rispetto alle censure formulate dalla società – l’Amministrazione ha puntualmente evidenziato come effettivamente vi sia stato di volta in volta il superamento dei termini: tenuto conto delle deduzioni formulate e alle controdeduzioni dell’Amministrazione, si delineano le circostanze oggettive del superamento dei termini, giustificative dell’atto sanzionatorio.
6. Col terzo motivo, è lamentata la violazione degli articoli 310 e 311-quinquies del Codice delle assicurazioni, nonché dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 29 del Regolamento n. 39 del 2018, ed inoltre la presenza di vari profili di eccesso di potere, poiché si dovrebbe considerare eccessiva e sproporzionata l’entità della sanzione irrogata, pari ad euro 197.376,00.
Ad avviso della società ricorrente, non sarebbe sufficiente il richiamo ai “criteri previsti dall’art. 311-quinquies del CAP e dall’art. 29, comma 1, del regolamento IVASS n. 39/2018, tra i quali il numero delle infrazioni e, per ciascuna posizione, la tipologia e la natura delle violazioni, la durata della condotta illecita, l’importo della prestazione, la complessità della posizione gestita nonché la capacità finanziaria dell’impresa”.
7. Ritiene il Collegio che anche questa censura sia infondata e vada respinta.
L’art. 310 del Codice delle assicurazioni dispone che l’IVASS può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 30.000 fino al 10% del fatturato aziendale, mentre l’art. 311-quinques ha indicato i criteri di individuazione della sanzione.
Nella specie, risulta pacifico che:
- il fatturato della ricorrente per l’anno 2019 è stato di euro 11.069.794,000 e che la sanzione massima in teoria ipotizzabile (10% del fatturato, ai sensi del citato art. 310) era pari ad euro 1.106.979,400;
- in concreto, la sanzione irrogata - pari a euro 197.376,00 - risulta corrispondente allo 0,1783% del massimo edittale.
Anche nell’esercizio dei propri poteri basati sulla giurisdizione di merito, sussistente quando si tratti della impugnazione di sanzioni pecuniarie irrogate da una Autorità indipendente, ritiene il Collegio che una tale percentuale non possa essere considerata manifestamente sproporzionata o irragionevole.
Vanno pertanto respinte tutte le censure, volte a contestare l’entità della sanzione irrogata.
8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
9. Quanto alle spese di giudizio, la novità della vicenda ne giustifica la compensazione tra le parti.