TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-23, n. 202300503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-23, n. 202300503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300503
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00503/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00953/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da
Fallimento Consorzio Stabile Miles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dilla Gulmi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
Circolo Didattico Na 12 – Istituto Foscolo - Oberdan - Napoli, in persona del dirigente p.t.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1472/2015 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca nonchè del Circolo Didattico Na 12 – Foscolo - Oberdan - Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 1472/2015 pubblicata in data 11.03.2015, con cui il TAR Campania Napoli ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Istituto comprensivo statale “Foscolo – Oberdan” di Napoli al pagamento “ del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs n.163/2006 ed ha stabilito che: “ Detto compenso revisionale andrà determinato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., su proposta dell’amministrazione resistente, osservando i criteri indicati retro, sub n. 7 (v. il capo 7 della Sentenza portata in esecuzione) , e tenendo conto sia delle fatture emesse dalla parte ricorrente ai fini del calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’ISTAT, sia delle fatture già saldate dalla stazione appaltante, nonché decurtando le somme già forfetariamente e parzialmente riconosciute a titolo di adeguamento dei corrispettivi.

L’importo così determinato andrà maggiorato degli interessi moratori che – ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 – decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all’effettivo soddisfo” .

Il Ministero intimato si è costituito senza nulla osservare quanto al merito della pretesa.

All’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. La parte ricorrente chiede al Tribunale:

-) di disporre l’esecuzione della Sentenza suindicata;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo;

-) di condannare l’ente intimato al risarcimento del danno;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo.

3. In via preliminare, va affrontata la questione della legittimazione attiva dell’odierno ricorrente. In merito, il Collegio rileva che, come risulta dagli atti di causa:

-) la Sentenza per la cui esecuzione si agisce in questa sede era resa a favore dell’RTI composto dal C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa (in seguito: “ CNS ”), quale capogruppo mandataria, e dal Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (odierno ricorrente; in seguito, anche “ Consorzio Miles ”), quale mandante;

-) con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30/03/2017, è stato dichiarato il fallimento del Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati;

-) ai sensi dell’art. 72 e 78 della Legge Fallimentare e a seguito dell’autorizzazione del Giudice Delegato, in data 17/02/2020 il “ Fallimento Consorzio Stabile Miles ” si scioglieva dal contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il Consorzio Nazionale Servizi – Consorzio Stabile MILES;

-) in questa sede ha agito per l’esecuzione della Sentenza in commento il solo Fallimento del mandante Consorzio stabile Miles a ciò debitamente autorizzato dagli organi della procedura fallimentare.

Il medesimo fallimento, come si è detto, sostiene di aver effettuato il recesso dall’RTI ai sensi dell’art. 72 l. fall. (r.d. 267/1942) e, cionondimeno, di aver diritto all’intera somma indicata in Sentenza in quanto tutte le fatture sono state

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