TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-23, n. 202300503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-23, n. 202300503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300503
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00503/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00953/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da
Fallimento Consorzio Stabile Miles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dilla Gulmi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
Circolo Didattico Na 12 – Istituto Foscolo - Oberdan - Napoli, in persona del dirigente p.t.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 1472/2015 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca nonchè del Circolo Didattico Na 12 – Foscolo - Oberdan - Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 1472/2015 pubblicata in data 11.03.2015, con cui il TAR Campania Napoli ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Istituto comprensivo statale “Foscolo – Oberdan” di Napoli al pagamento “ del compenso revisionale ex art. 115 del d.lgs n.163/2006” ed ha stabilito che: “ Detto compenso revisionale andrà determinato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., su proposta dell’amministrazione resistente, osservando i criteri indicati retro, sub n. 7 (v. il capo 7 della Sentenza portata in esecuzione) , e tenendo conto sia delle fatture emesse dalla parte ricorrente ai fini del calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’ISTAT, sia delle fatture già saldate dalla stazione appaltante, nonché decurtando le somme già forfetariamente e parzialmente riconosciute a titolo di adeguamento dei corrispettivi.

L’importo così determinato andrà maggiorato degli interessi moratori che – ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 – decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all’effettivo soddisfo” .

Il Ministero intimato si è costituito senza nulla osservare quanto al merito della pretesa.

All’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. La parte ricorrente chiede al Tribunale:

-) di disporre l’esecuzione della Sentenza suindicata;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo;

-) di condannare l’ente intimato al risarcimento del danno;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo.

3. In via preliminare, va affrontata la questione della legittimazione attiva dell’odierno ricorrente. In merito, il Collegio rileva che, come risulta dagli atti di causa:

-) la Sentenza per la cui esecuzione si agisce in questa sede era resa a favore dell’RTI composto dal C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi - Società Cooperativa (in seguito: “ CNS ”), quale capogruppo mandataria, e dal Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (odierno ricorrente;
in seguito, anche “ Consorzio Miles ”), quale mandante;

-) con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30/03/2017, è stato dichiarato il fallimento del Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati;

-) ai sensi dell’art. 72 e 78 della Legge Fallimentare e a seguito dell’autorizzazione del Giudice Delegato, in data 17/02/2020 il “ Fallimento Consorzio Stabile Miles ” si scioglieva dal contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il Consorzio Nazionale Servizi – Consorzio Stabile MILES;

-) in questa sede ha agito per l’esecuzione della Sentenza in commento il solo Fallimento del mandante Consorzio stabile Miles a ciò debitamente autorizzato dagli organi della procedura fallimentare.

Il medesimo fallimento, come si è detto, sostiene di aver effettuato il recesso dall’RTI ai sensi dell’art. 72 l. fall. (r.d. 267/1942) e, cionondimeno, di aver diritto all’intera somma indicata in Sentenza in quanto tutte le fatture sono state emesse dal Consorzio Miles che ha, in concreto, eseguito le prestazioni.

Sennonché, come pure si è riferito, la Sentenza portata in esecuzione risulta resa onnicomprensivamente a favore dell’RTI in cui il Consorzio Miles (poi fallito) figurava solo come mandante;
tanto induceva il Collegio a dubitare della legittimazione esclusiva dell’odierno ricorrente e, pertanto, con ordinanza n. 5216/2022, gli si ordinava di integrare il contraddittorio nei confronti del CNS quale capogruppo dell’RTI.

Come da documentazione versata in atti, il ricorrente provvedeva a tale adempimento e, tuttavia, il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) non si costituiva in giudizio così dimostrando il proprio disinteresse alla presente controversia e, implicitamente, la spettanza al Consorzio MILES del credito accertato con la richiamata Sentenza del T.A.R.

Quest’ultima conclusione otteneva una conferma esplicita;
difatti, con nota del 28.9.2022, versata in atti dal Consorzio ricorrente, il CNS confermava l’integrale spettanza dei crediti azionati al Consorzio MILES (e ora al suo fallimento) e manifestava, quindi, l’intenzione di non costituirsi in giudizio “ non ravvisando situazioni giuridiche soggettive di propria titolarità da fare valere ”.

4. Passando al merito e, quindi, alla delibazione della fondatezza della pretesa, il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento, per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01).

Con maggiore impegno esplicativo, occorre osservare che la Sentenza portata in esecuzione, nell’accogliere la domanda, ha disposto che il compenso revisionale, di cui si è accertata la spettanza, fosse determinato ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., su proposta dell’amministrazione resistente da effettuarsi nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della Sentenza. Con la medesima ordinanza che ha disposto l’integrazione del contraddittorio, il Collegio ha, quindi, chiesto all’Amministrazione di fornire documentati chiarimenti in merito all’attività svolta per liquidare le somme dell’adeguamento secondo i criteri dettati dalla Sentenza medesima.

L’ordinanza è rimasta, in parte qua , ineseguita, circostanza che determina la conferma dell’inadempimento dell’obbligazione scaturente dalla Sentenza da parte della P.A. intimata (v. l’art. 64 co. 4 c.p.a. che consente di trarre argomenti di prova dal contegno delle parti).

La pretesa della parte ricorrente all’adempimento della Sentenza in questione deve, quindi, ritenersi fondata.

Quanto alla commisurazione delle somme effettivamente spettanti, ritiene il Collegio che essa vada effettuata a opera del commissario ad acta in base alle richieste della parte ricorrente, all’esito dell’esame della documentazione disponibile e detraendo quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.

5. Quanto all’applicazione della penalità di mora (cd. astreintes ) ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a., è ormai da tempo è ammessa anche rispetto alle Sentenze di condanna al versamento di somme di denaro (v. C.d.S., Ad. plen. n. 15/2014 e, poi, l’art. 1 co. 781 lett. a della L. 208/2015 che ha regolato la penalità di mora nel caso di debenza di somme di denaro integrando il testo dell’art. 114 lett. ‘e’, secondo periodo, c.p.a.).

Tuttavia, ritiene il Collegio che sussistano circostanze ostative alla fissazione della penalità di mora dovute alla peculiarità della fattispecie in esame. Giova rammentare che lo stesso art. 114 lett. ‘e’ del c.p.a. stabilisce che la penalità vada applicata sempre che ciò non sia “ manifestamente iniquo ” e “ se non sussistono altre ragioni ostative ”.

Nel caso di specie, da un lato, sussistevano obiettivi dubbi in merito alla spettanza delle somme all’odierno ricorrente piuttosto che all’RTI tutto – come sopra si è detto (v. capo 3) - e, dall’altro, la Sentenza portata in esecuzione non recava una commisurazione delle somme dovute in quanto essa era rimessa, ex art. 34 co. 4 c.p.a., all’ulteriore attività delle parti. La stessa parte ricorrente, del resto, chiede all’amministrazione di determinare le somme senza indicare – in ricorso – una somma ben individuata.

Le circostanze appena esposte costituiscono, secondo la valutazione di questo Collegio, elementi ostativi alla fissazione della penalità di mora di talché va respinta la relativa domanda.

6. Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno, essa va respinta in quanto generica e indimostrata dovendo essere intesa quale richiesta danno “ulteriore” (v. l’art. 1224 co. 2 c.c.) - e come tale bisognevole di prova - rispetto all’ordinario decorso degli interessi moratori già riconosciuti dalla Sentenza portata in esecuzione (v. T.A.R. Napoli, Campania, sez. VIII, 21/06/2018, n.4169;
T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 23/10/2018, n.10270).

7. Quanto alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che:

-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);

-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 1103/2016);

-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ritiene, pertanto, il Collegio che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite. Occorre, infine, precisare che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite.

8. Quanto alla nomina del commissario ad acta , il Collegio dispone che debba essere individuato nel direttore dell’ufficio territoriale di Napoli della Ragioneria di Stato con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio – anche in quiescenza - dotato delle adeguate competenze, il quale si insedierà su istanza della parte ricorrente e darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Occorre precisare che il commissario ad acta sarà tenuto :

-) a determinare l’ammontare delle somme dovute in base alla richiesta della parte ricorrente e alla documentazione disponibile;

-) a verificare se siano state già versate somme in adempimento di quanto richiesto, detraendo, quindi, quanto già versato dal dovuto .

Va detto che - stante la peculiarità della presente fattispecie caratterizzata dall’inadempimento di una Sentenza che, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a., demandava alla P.A. di effettuare una proposta di quantificazione delle somme dovute – l’inerzia dell’amministrazione può darsi per acclarata di talché non è necessario assegnare un ulteriore termine per l’adempimento spontaneo: il commissario potrà insediarsi immediatamente, pur sempre su istanza della parte interessata.

Occorre, infine, precisare che l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

9. Alla luce di quanto precede, va disposto che:

-) la domanda di esecuzione sia accolta nei termini sopra precisati;

-) debba essere nominato il commissario ad acta , come sopra indicato, che potrà insediarsi immediatamente su istanza della parte;

-) dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente pagate per il medesimo titolo;

-) debbano essere respinte le richieste volte all’applicazione della penalità di mora e alla condanna al risarcimento del danno per l’inadempimento del giudicato.

-) le spese, come liquidate in dispositivo anche in funzione della serialità della controversia, debbano essere poste a carico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

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