TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-10-05, n. 201801263
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Pubblicato il 05/10/2018
N. 01263/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2012, proposto da
S R, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto in Bari, Piazza Garibaldi, 23
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Bari, Via Melo, 97
per l'accertamento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e protrusione discale posteriore L4 – L5 ” e per il conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. S R, maresciallo dell’Aeronautica Militare, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e protrusione discale posteriore L4 – L5 ”, e ciò al fine di ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo.
Ha premesso di aver proposto la relativa domanda in data 18.11.2003 sulla base della diagnosi effettuata dagli “ Ospedali Riuniti ” di Foggia – Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia (ossia “ gravi esiti funzionali di spondilo-unco-artrosi lombare e cervicale, protrusione discale posteriore a L4-L5 ed ostecondrosi diffusa dorso-lombare ”).
Ha soggiunto, poi, che la Commissione Medica Ospedaliera di Bari ha, in effetti, accertato una “ spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e protrusione discale posteriore L4 – L5 ”, ascrivendo tale menomazione dell’integrità fisica alla tabella A categoria 8^ minima.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parere n. 13356/2009, reso nell’adunanza n. 575 del 26.11.2009, ha, tuttavia, affermato - dopo aver esaminato e valutato, “ senza tralasciare alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio ” del ricorrente – che non sussisterebbe la dipendenza della menomazione in questione da fatti di servizio, evidenziando che si sarebbe trattato di un’infermità ascrivibile a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, “ sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari ”.
Con unico ed articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 11, commi 1 e 3 del DPR 461/2001, dell’art. 3 della legge 241/1990, degli artt. 167, 168 e 169 del d.lgs. 81/2008 e dell’allegato XXXIII, nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, perplessità e illogicità manifesta.
Il ricorrente ha sostenuto di essere stato sempre impiegato in servizi, sia di reparto sia in ambito aeroportuale, che avrebbero esposto il suo organismo “ ad elevati e ripetuti sforzi e stress fino a determinare la patologia delle strutture osteoarticolari ” (cfr. pag. 4), citando le mansioni di addetto al Ponte Radio, svolte nel periodo invernale con avverse condizioni atmosferiche e viaggiando con mezzi militari in zone impervie, “ su strade sterrate o in cima alle montagne dove avveniva il carico e scarico delle diverse attrezzature ” (cfr. pag. 5).
Ulteriori disagi fisici sarebbero riconducibili all’attività svolta nel laboratorio telegrafico di Amendola, ove il ricorrente sarebbe stato costretto a lavorare “ per la maggior parte del tempo in esterno presso gli edifici dislocati nei diversi servizi aeroportuali e dove si trovano gli armadi e box telefonici ” (cfr., ancora pag. 5).
Le censure avverso il parere espresso dal Comitato di verifica si sono appuntate sulla mancanza di una “ circostanziata descrizione delle concrete modalità di svolgimento del servizio ” (cfr. pag. 6).
Ad ulteriore sostegno delle proposte deduzioni, il ricorrente ha, infine, richiamato la disciplina di cui al d.lgs. 81/2008 sulla movimentazione manuale dei carichi e sulle patologie da sovraccarico biomeccanico, affermando che vi sarebbe stata la violazione degli obblighi – di protezione e informativi – incombenti per legge sul datore di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa (11.12.2012).
Nessuna memoria è stata depositata in vista della discussione del ricorso nel merito e all’udienza pubblica del 19 settembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In prima battuta va osservato che per il riconoscimento della causa di servizio – accertamento, questo, propedeutico all’erogazione dell’equo indennizzo – occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia far riferimento a presunzioni di sorta (cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).
Il DPR 461/2001, in riforma della previgente disciplina di cui al DPR 1092/1973, ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, nel seguente modo:
a) ha fissato la competenza della Commissione medica ospedaliera a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio;
b) ha attribuito espressamente al Comitato per la verifica delle cause di servizio la pronuncia sulla causa di servizio;
c) ha reso vincolante per l’Amministrazione la pronuncia di tale Comitato;un aspetto in merito al quale la giurisprudenza ha osservato che “ non sussiste alcun obbligo a carico dell’Amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. D.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi ”(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683).
Ciò premesso, nel parere del Comitato di verifica risulta che il giudizio di non dipendenza dell’infermità del sig. R da causa di servizio è stato espresso “ dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”: una precisazione che – anche a volerla qualificare alla stregua di una “clausola di stile” – non è stata fondatamente confutata nel corso del giudizio: il che depone per l’infondatezza del dedotto difetto d’istruttoria.
In punto di merito tecnico, poi, l’Amministrazione ha rilevato che le patologie cervicali, dorsali e lombari lamentate dal ricorrente debbano essere ascritte “ a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali ”, ossia, in sostanza, ad un “ fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari ”, infine precisando che “ sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ”.
A fronte di una disamina così puntuale, e di una posizione fermamente contraria al riconoscimento del nesso eziologico tra la menomazione fisica e il carico lavorativo, sono state opposte, nel ricorso, delle circostanze del tutto generiche (ad esempio che “ il deducente è stato sempre impiegato in servizi, sia di reparto sia in ambito aeroportuale, che hanno esposto il proprio organismo ad elevati e ripetuti sforzi e stress ”), senza la minima specificazione della durata dei periodi in cui le mansioni sarebbero state eccessivamente o insopportabilmente gravose (“ le varie operazioni sono state svolte sia di giorno che di notte ”), neppure con riguardo all’incarico di manutentore presso il laboratorio telegrafico dell’aeroporto di Amendola (ove il sig. R ha esposto di essere stato “ costretto a lavorare per la maggior parte del tempo in esterno ”).
Sul piano probatorio il Collegio non può, quindi, prescindere dall’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui “ il giudizio del Comitato di verifica rappresenta quel particolare elemento di prova – a carico del debitore, ossia del datore di lavoro – circa la non riconducibilità del fatto – evento lesivo a carico dell’Amministrazione stessa ” (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II ter, 5 agosto 2015, n. 10682).
Deve, perciò, concludersi che fosse onere del ricorrente allegare precisi fatti di servizio idonei a confutare l’avviso espresso dal Comitato di verifica. Ciò non è avvenuto.
Sicché, difettando finanche un principio di prova in ordine alla riconducibilità dell’attività lavorativa alle patologie dedotte in giudizio, non può giocoforza trovare accoglimento l’istanza istruttoria volta ad ottenere una consulenza tecnica d’ufficio, la quale – ove ammessa – si tradurrebbe nella concessione al ricorrente della possibilità di supplire tardivamente all’onere prescritto dall’art. 2697 del codice civile e così illegittimamente ottenere un sostanziale riesame della procedura incentrata, ai sensi dell’art. 10 del DPR 461/2001, sul motivato (e vincolante) parere espresso dal Comitato di verifica.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali vengono compensate in considerazione della costituzione formale del Ministero della Difesa.