TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400139

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400139
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 00139/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00443/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2007, proposto da Societa' Edil Quark S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M O, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Comune di Pedaso, non costituito in giudizio;

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

della procedura di adozione/approvazione della variante alle NTA del PRG di Pedaso e precisamente dei seguenti atti: delibera CC di Pedaso n. 31/04;
delibera CC di Pedaso n. 15/05;
delibera Giunta Provinciale di Ascoli Piceno 331/06', delibera CC di Pedaso n. 44/06;
delibera GiuntaProvinciale di Ascoli Piceno n. 1/07;
delibera CC di Pedaso n. 10/07. Con tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e connessi e tutti i pareri acquisiti alla procedura amministrativa ivi compreso nello specifico il parere ANAS compartimento della viabilità per le Marche prot. 1488/2270 del 22.02.05. Tutti questi atti vengono impugnati nelle sole ed esclusive parti e nei soli limiti in cui viene variato l'art. 33 NTA del PRG vigente nel Comune di Pedaso senza inserire nello stesso la prescrizione che i distacchi dei fabbricati dalla Strada Statale n. 16 Adriatica all'interno degli insediamenti previsti dal PRG (F7 strutture ricreative ricettive) debbano essere fissati in ml 5,00 ovvero ml 10,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno e di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato il 4 giugno 2007 e depositato il 19 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe, rappresentando di essere proprietaria di aree site nel Comune di Pedaso confinanti con la Statale 16 Adriatica e che negli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Pedaso la distanza dalla Statale era prevista in 10,00 metri lineari. Riferisce che il Comune di Pedaso ha ritenuto di adottare una variante alle NTA al PRG con delibera 31/04, al fine di meglio precisare le distanze da interporre a protezione del nastro stradale. In particolare, con detta variante il Comune ha adottato una modifica dell'art. 33 NTA del PRG prevedendo, tra l'altro, che fuori del centro abitato sulle zone ove è previsto l'insediamento del PRG la distanza dalle strade Statali fosse ridotta a 5,00 metri.

A seguito di tale adozione si è svolta la Conferenza dei Servizi nella quale l'ANAS ha prodotto il parere di competenza. Nel detto parere prot. 1488/05 l'

ANAS

Spa si esprime favorevolmente sulla proposta di modifica della distanza a m 25,00 dall'Autostrada ed a m 5,00 dalla Statale nel centro abitato, mentre si esprime sfavorevolmente sulla proposta di riduzione a m 5,00 dalla Statale fuori dal centro abitato, ma all'interno delle zone di insediamento, stabilendo che in questo caso “ resta fissata in 30 la distanza dal confine stradale all'interno delle zone di insediamento ”.

Il Comune, malgrado il parere ridetto, ha adottato definitivamente la variante agli artt. 33 e 18 NTA con atto 15/05. La procedura è ulteriormente continuata con la richiesta del parere di conformità alla Provincia di Ascoli Piceno, la quale ha espresso parere favorevole con rilievi. In particolare, con riferimento alla quesitone della distanza delle edificazioni dalla strada fuori dai centri abitati, in aree previste di insediamento dal PRG, l’ente provinciale ha comunicato che “ non è di competenza del Servizio scrivente esprimersi nel merito. Pertanto restano validi e contenuti di cui al parere prot. n. 148812270 del 22.02.05 espresso dall'ANAS S.p.a ”. Anche dopo le controdeduzioni del Comune, la Provincia ha confermato, sul punto, la propria posizione, allorché il Comune ha adottato definitivamente la variante al PRG, conformandosi ai pareri ricevuti.

Con il ricorso sono impugnati gli atti indicati in epigrafe nelle sole parti e nei soli limiti in cui viene variato l'art. 33 NTA del PRG vigente nel Comune di Pedaso senza inserire nello stesso la prescrizione che i distacchi dei fabbricati dalla Strada Statale n. 16 Adriatica all'interno degli insediamenti previsti dal PRG (F7 strutture ricreative ricettive) debbano essere fissati in ml 5,00 ovvero ml 10,00.

Con il mezzo di gravame sono mosse le seguenti critiche.

Violazione e falsa applicazione art.16 e art. 234 del Codice della Strada in combinato disposto con l'art. 13, art. 26 Regolamento al Codice della Strada;
Assoluta carenza di presupposti;
Irrazionalità;
Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con precedenti atti;
Violazione e falsa

applicazione DM 1404/68.

Si dice che il parere negativo dell'ANAS si basa sul fatto che ai sensi dell'art. 234 comma 5 del C.d.S. le disposizioni di cui all'art. 16 del C.d.S. ed il relativo Regolamento (art. 26) non si applicano, mentre si applicano invece le norme previgenti (DM 01.04.68 n. 1404).

Tale argomentazione sarebbe errata ed il richiamo al DM 1404/68 inconferente, poiché per esplicito disposto dell'art. 1 del predetto DM, le distanze ivi contemplate sono da osservarsi nell'edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai PRG.

Si afferma che nella presente fattispecie, essendo le zone di cui si controverte normate da vigente strumento urbanistico e destinate ad insediamenti, non sarebbe stato possibile fare riferimento alla previgente normativa di cui al DM 1404/68.

Nella fattispecie si dovrebbe dare applicazione al Codice della Strada e al suo Regolamento, il quale stabilisce che nelle strade di tipo C situate all'interno delle zone soggette ad insediamento urbanistico la distanza sia pari a m 10,00.

Proprio su tale presupposto, si dice, l'ANAS ha dato parere favorevole ai precedenti strumenti urbanistici del Comune di Pedaso che fissavano per le aree di cui si controverte la predetta distanza di m 10,00.

Sarebbe illogico l’odierno parere dell'ANAS poiché nella fattispecie la fascia di rispetto dalla strada Statale imposta dall'ANAS (30 m.) è superiore a quella dell'autostrada (25 m.). La illogicità contenuta nel parere dell'ANAS e conseguentemente negli atti Provinciali e Comunali che si sono uniformati allo stesso risulterebbe evidente ove si considerasse che la norma regolamentare (art. 26 DPR 495/92) trova la sua ratio nell'assimilazione delle zone comprese nei centri abitati a quelle esterne ai medesimi ma in via di formazione come nuovi centri abitati e come espansione di quelli esistenti.

Secondo parte ricorrente illegittimo sarebbe il richiamo effettuato nel parere Anas alla Circolare n. 5980/70, inoltre tale richiamo sarebbe inconferente poiché la Circolare fa riferimento alle strade ed alle funzioni alle stesse attribuite. In particolare, secondo detta Circolare non può essere derogata la distanza in relazione a strade la quale, pur attraversando l'insediamento di Piano Regolatore, abbia funzione di collegamento tra due Comuni o tra frazioni di uno stesso Comune.

Inoltre, si dice, applicando detta Circolare non vi sarebbero mai deroghe per una strada quale è quella di cui si controverte, la quale attraversa con continuità Comuni e centri abitati. Non solo, ma la Circolare invocata si porrebbe in totale contrasto con la normativa sopravvenuta e con il principio sopra evidenziato voluto dal Legislatore che è quello che la deroga va vista in rapporto non alle

funzioni della strada ma della zona e dello strumento urbanistico ivi vigente.

Ne conseguirebbe che il parere negativo dell'ANAS non poteva essere motivato con riferimento alla strada ed in rapporto alle funzioni alla stessa attribuite, ma il riferimento doveva essere in rapporto alla zona.

Anche sotto tale aspetto dunque il parere negativo dell'ANAS poi trasfuso negli atti impugnati sarebbe illogico ed illegittimo.

Il 7 settembre 2007 si è costituita per resistere la Provincia di Ascoli Piceno, con mera memoria formale.

Il 18 gennaio 2008 si è costituita Anas Spa, difendendosi con memoria e documenti.

All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In disparte l’ammissibilità del mezzo di gravame (in punto di interesse a ricorrere, non essendo dedotto alcunché circa il danno derivante dallo strumento urbanistico adottato), lo stesso si presenta infondato nel merito.

E’ dirimente osservare che, come messo in evidenza dall’Anas Spa, in base all’art. 234 c. 5 codice della strada si applica il D.M. 1404/68, fino alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade ex art. 5 c. 2 codice della strada. Nella specie non essendo stata effettuata la classificazione della Statale 16 (fatto affermato da Anas e non contestato da parte ricorrente), non si applica il codice della strada, bensì il D.M. 1404/68.

E’ già stato, sul punto osservato che “ le disposizioni del regolamento di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 1992 si applicano, secondo il disposto dell'art. 407 del regolamento medesimo "con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono", rimanendo sino a tale momento applicabili le disposizioni previgenti. L'art. 26 del regolamento in esame si riferisce infatti alla disciplina contenuta nell'art. 16 del Codice, riguardante le fasce di rispetto fuori dei centri abitati: disciplina che, peraltro, risulta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234, comma 5, del Codice medesimo, soltanto "successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2", con l'espressa precisazione che "fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia".

La classificazione delle strade in conformità alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del Codice è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, a tutt'oggi non emanato, con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata”, (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 28 febbraio 2012, n. 1118).

E’ pur vero che l’art. 1 del D.M. 1404/1968 stabilisce che “ Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione ”.

Tuttavia, una norma successiva di rango primario (D.lgs 285/1992, art. 234 c. 5) ne dispone l’applicazione fino alla verificazione delle condizioni dalla stessa norma primaria previste.

Il richiamo non è espresso, bensì effettuato tramite la disposizione secondo cui “ Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia ”.

Poiché le uniche disposizioni previgenti in materia erano quelle fissate dal D.M. 1404, se ne deve dedurre il loro richiamo implicito e la sicura esclusione, nella specie, dell’applicazione del codice della strada e del regolamento relativo di attuazione (compreso l’art. 26 comma 3 di tale regolamento, che fissa in 10 metri la fascia di rispetto per le strade di tipo C, all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi), fino alla verificazione delle condizioni previste.

In merito, poi, alla dedotta reformatio in peius , basata sul previgente parere favorevole Anas al distacco di 10 metri (anziché gli odierni 30) nelle zone di espansione PRG extra centri abitati, va ribadito che “ precedenti atti di senso diverso adottati, i quali, qualora veramente perfettamente sovrapponibili a quello di specie, si porrebbero nella diversa prospettiva dell’eventuale autotutela. Ha di recente, infatti, ricordato la giurisprudenza che “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione”. (T.A.R. Piemonte sez. II, 19/01/2022, n. 52) ”, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Stralcio, 3 ottobre 2022, n. 12493).

In conclusione il ricorso va respinto e, considerata la particolarità della vicenda, le spese possono essere compensate.

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