TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-20, n. 202300164
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2018, proposto da
Consorzio Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro "C M", rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Catania, Via Umberto 151, e dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3126 in data 17 luglio 2015.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. D Bli;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 3126 in data 17 luglio 2015.
Il Comune di Catania, costituitosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente con delibera consiliare n. 37 in data 12 dicembre 2018.
Con memoria in data 18 maggio 2019 parte ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) l’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e che le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;b) il quarto comma della disposizione indicata stabilisce, poi, che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, e che uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’Ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità;c) il riferimento alla scadenza dei termini per l’opposizione giudiziale non può riguardare il giudizio di ottemperanza, ove non esiste l’istituto dell’opposizione all’esecuzione;d) d’altra parte, nel giudizio di esecuzione ordinario l’estinzione consente di svincolare i beni pignorati onde consentire il rispetto della “par condicio creditorum”;e) poiché nel contesto del giudizio di ottemperanza non interviene alcun pignoramento, può al più affermarsi la necessità della (sola) eventuale sospensione del procedimento;f) l’art. 254, quinto comma, del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che quanto all’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva delle domande di cui al comma secondo e delle posizioni debitorie di cui al comma terzo decide l’organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore;g) il successivo settimo comma dispone che l’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma terzo, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione;h) una volta approvato e depositato presso il Ministero dell’Interno il piano di rilevazione della massa passiva, si procede alla sua liquidazione e ai pagamenti, secondo quanto disposto dall’art. 256, sesto, settimo e ottavo comma;i) il successivo undicesimo comma prevede che l’organo straordinario di liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione e a trasmetterlo all’organo regionale di controllo e all’organo di revisione contabile dell’Ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione;i) come risulta da quanto indicato, può individuarsi una sorta di procedura ordinaria di soluzione dei debiti inseriti nella massa passiva;l) a tale procedura fa da contraltare una procedura semplificata, disciplinata dall’art. 258, terzo e quarto comma, che contempla la possibilità di eventuali transazioni;m) la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza in data 24 settembre 2013 nel ricorso n. 43870/04, ha osservato, in particolare, che il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’Ente a seguito del dissesto rimane in vigore sino all’approvazione del rendiconto da parte dell’organo straordinario di liquidazione e, pertanto, sino a una data futura che sfugge completamente al controllo dell’interessato, con conseguente violazione della Convenzione;n) occorre, quindi, accedere ad una interpretazione informata a ragionevolezza della disciplina, la quale consenta di preservare la tutela giudiziaria già incardinata, tenendo conto che il credito azionato potrebbe, nell’ambito della procedura di dissesto, essere soddisfatto integralmente o meno;o) ne consegue che non risulta conforme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale la pronuncia di estinzione del giudizio sollecitata dall’Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio va dichiarata l’estinzione del giudizio per le ragioni di seguito indicate.
Come già è stato indicato, in data 12 dicembre 2018, giusta delibera consiliare n. 37, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo n. 267/2000, il dissesto finanziario del Comune di Catania.
Stabilisce l’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 che: a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive - incluso il giudizio in ottemperanza: sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 226/2012 e Sez. IV, n. 4772/2011 - nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione;b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
Quanto alle osservazioni svolte da parte ricorrente in ordine all’insussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, la Sezione osserva quanto segue.
Come affermato dalla giurisprudenza - cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, V, 17 aprile 2020, n. 2452;Consiglio di Stato, IV, 7 luglio 2011, n. 4070;Consiglio di Stato, IV, 30 novembre 2010, n. 8363;Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 giugno 1998, n. 4 (tale ultima pronuncia si riferisce a fattispecie disciplinata dall’art. 21 del decreto legge n. 8/1993, convertito in legge n. 68/1993) - in tema di dissesto finanziario degli Enti Locali la preclusione di cui all'art. 248, secondo e quarto comma del decreto legislativo n. 267/2000 opera anche in relazione al giudizio di ottemperanza, atteso che quest'ultimo è considerato alla stregua di una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Ne consegue che l’espressione “nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ente o la stessa, benché proposta, sia stata rigettata” deve intendersi in senso sostanziale, cioè con riferimento a tutte le ipotesi in cui il procedimento di esecuzione sia effettivamente tale e non si sia, invece, convertito in una controversia di natura cognitoria.
La circostanza che l’estinzione dell’ordinaria procedura di esecuzione consenta lo svincolo dei beni pignorati appare ininfluente, posto che nel giudizio di ottemperanza non interviene alcun pignoramento, sicché non vi è alcuna necessità di contemplare tale effetto.
La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 24 settembre 2013 sul ricorso n. 43870/4 si riferisce ad un’ipotesi in cui, a seguito di una dichiarazione di dissesto finanziario intervenuta nel dicembre 1993, non risultava ancora intervenuta l’approvazione del rendiconto da parte dell’organismo straordinario di liquidazione, con conseguente violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6 § 1 della Convenzione, a causa dell’impossibilità per l’interessato di ottenere la riscossione del credito e di intraprendere azioni esecutive a tal fine.
Nella fattispecie in esame le circostanze che sono state appena indicate non appaiono, invece, sussistenti e l’interessato può ben ottenere in tempi ragionevoli il soddisfacimento del proprio credito, anche attraverso l’eventuale ricorso alla procedura semplificata disciplinata dall’art. 258, terzo e quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato estinto, con inserimento dell’importo dovuto dall’Amministrazione nella massa passiva a titolo di capitale, accessori e spese.
Tenuto conto della natura della presente pronuncia, le spese di lite vanno compensate.