TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-06-05, n. 201400512
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N. 00512/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2004, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso Angelo Antonio Avv. Torrelli in L'Aquila, via Montereale, 4;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale Teramo, Gestione Liquidatoria ex Ulss Giulianova, rappresentati e difesi dall'avv. S M, con domicilio eletto presso Enrica Giovanna Maria Avv. Isidori in L'Aquila, piazza G. Matteotti, 1;
nei confronti di
Commissario Liquidatore U.L.S.S. Giulianova;
per la condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale Teramo e di Gestione Liquidatoria ex Ulss Giulianova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, C M riassumeva, dinanzi al Tar Abruzzo, L’Aquila, il ricorso proposto contro la Asl di Teramo - volto a conseguire l’indennizzo, ex art. 2041 c.c., per le prestazioni lavorative rese nei confronti dell’Amministrazione resistente in modo non continuativo dal 21.11.1994 al 19.7.1997 presso il presidio ospedaliero di Roseto degli Abruzzi, quale addett0 al computer - a seguito della sentenza n. 4 del 2014 con cui il Consiglio di Stato annullava la sentenza del Tar n. 658 del 2007, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso, e rinviava davanti al giudice di primo grado.
Parte ricorrente lamentava di aver lavorato, in modo non continuativo, dal 21.11.1994 al 19.7.1997, presso il presidio ospedaliero di Roseto degli Abruzzi, svolgendo le mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva del servizio magazzino (livello IV), osservando un orario di lavoro e sostituendo il personale assente per malattia e ferie, con le relative incombenze e responsabilità. Il rapporto di lavoro, iniziato a titolo di volontariato, quindi, si era trasformato in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna retribuzione.
Ad avviso del ricorrente, sussisterebbero tutti i requisiti dell’ingiustificato arricchimento: si è trattato, infatti, di prestazioni lavorative caratterizzate da una causa gratuita, costituita nel caso di specie dalla prospettiva di un’assunzione a tempo indeterminato;vi è stato arricchimento dell’Amministrazione, che ha usufruito di questa attività lavorativa, nonché l’impoverimento del lavoratore, che ha personalmente svolto l’attività lavorativa, così non dedicandosi ad altre attività che gli avrebbero consentito di produrre reddito;vi è stata, infine, la mancanza di giusta causa. Vi sarebbe, inoltre, l’esplicito riconoscimento dell’utilità dell’attività svolta in suo favore da parte dell’Amministrazione resistente, che ha autorizzato l’incarico e gli8 ha affidato le mansioni proprie degli impiegati dipendenti.
Ciò premesso, il ricorrente aveva proposto ricorso davanti al Tribunale ordinario di Teramo, che aveva declinato la sua giurisdizione con pronuncia confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 8453/2008). Il ricorrente, allora, aveva riassunto il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo che l’Amministrazione resistente venisse condannata al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. per l’attività svolta, corrispondente all’attività lavorativa di un impiegato di IV livello, ammontante a 1065,42 euro mensili, oltre ratei della tredicesima mensilità, interessi e rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione resistente contestava il ricorso, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione proposta.
Alla pubblica udienza del 21.5.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.