TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-12-02, n. 200902649
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N. 02649/2009 REG.SEN.
N. 00318/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 318 del 2008, proposto da:
S A ed A, rappresentato e difeso dagli avv. F G, F M, con domicilio eletto presso F G in Bologna, Galleria Marconi N. 2;Immobiliare Futura S.a.s., L D, V S.r.l.;
contro
Comune Comacchio Settore Assetto e Tutela del Territorio, Sindaco del Comune di Comacchio;Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dall'avv. F D, con domicilio eletto presso F D in Bologna, piazza Aldrovandi 3;Provincia di Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso M M in Bologna, via Ugo Bassi 3;Regione Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. M C L, F M, con domicilio eletto presso F M in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
dell’Ordinanza prot.n.125 del 07 marzo 2008, con il quale il Dirigente del Settore Assetto e Tutela del territorio del Comune di Comacchio ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori in località Porto Garibaldi e relativi al Permesso di Costruire n.103/07, in quanto, pur conformi al PRG ed al Permesso di Costruire risulterebbero in asserito contrasto con il PTCP e con Piano del Parco del Delta;
-nonché –per quanto occorrer possa – dei pareri del Direttore Generale “Programmazione Territoriale” della Regione Emilia-Romagna, prot.60349 del 03.03.08 e del parere del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara prot. 18125 del 29.02.2008;
quanto ai primi motivi aggiunti di ricorso:
dell’ordinanza prot. n. 209 del 19 aprile 2008 con il quale il Sindaco del Comune di Comacchio ha annullato ai sensi per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 31 del 25.11.2002 il permesso di costruire n. 103/2007 e la relativa autorizzazione ambientale, ordinando altresì di provvedere alla remissione in pristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima del rilascio del permesso di costruire entro 30 giorni;
quanto ai secondi motivi aggiunti di ricorso:
dell’ordinanza n. 283 del 9 giugno 2008 con cui il Dirigente del settore assetto e tutela del territorio ha disposto la demolizione delle opere edilizie eseguite in base al permesso di costruzione annullato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ferrara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2009 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Riferiscono i ricorrenti di aver acquistato in data 22/11/2007 un lotto di terreno posto in comune di Comacchio, località Porto Garibaldi, ottenendo altresì la volturazione del permesso di costruire n. 103/2007 già rilasciato al proprio dante causa.
Il lotto è inserito dal PRG del Comune in zona “B” di completamento.
Il Sindaco del Comune dopo aver sollecitato invano il Dirigente del settore ad intervenire sul titolo rilasciato, e dopo aver acquisiti un parere da parte della Provincia ed uno da parte della Regione, li trasmetteva al Dirigente del settore il quale disponeva la sospensione dei lavori, nel frattempo iniziati, in attesa dell’adozione di provvedimenti definitivi anche ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 31/2002.
Avverso detto provvedimento presentavano ricorso al TAR gli interessati deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si costituivano in giudizio il Comune, la Provincia e la Regione intimati che contro deducevano alle avverse doglianze e concludevano per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare veniva respinta, atteso il carattere temporaneo del provvedimento ed il venir meno dei sui effetti una volta decorsi 45 giorni dalla sua emanazione, con ordinanza 289/2008.
2.Successivamente il Sindaco procedeva all’annullamento del permesso di costruire suddetto n. 103/2007 ed ordinava la rimessione in pristino dei luoghi entro trenta giorni.
Gli interessati impugnavano altresì, con motivi aggiunti di ricorso ritualmente notificati, anche detti provvedimento deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
L’istanza cautelare veniva accolta limitatamente alla disposta demolizione con ordinanza 385/2008, stante il vizio di incompetenza dedotto.
3.Successivamente veniva emanato da parte del Dirigente del settore competente una nuova ordinanza di demolizione che veniva tempestivamente impugnata con i secondi motivi aggiunti di ricorso.
Anche in questo caso l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 487/2008 poichè, nelle more della definizione della causa, l’esecuzione della demolizione avrebbe determinato un pregiudizio grave ed irreparabile.
Tutte le parti costituite sviluppavano ampiamente le rispettive difese con numerose memorie e nel corso della discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.
4.Va preliminarmente rilavato che con l’emanazione del provvedimento di demolizione da parte del dirigente del settore, impugnato con motivi aggiunti di ricorso, viene “sanato” il vizio di incompetenza, per questa parte, rilevato anche con l’ordinanza cautelare 385/2008, con ciò determinando il venire meno dell’interesse all’impugnativa dell’ordinanza di remissione in pristino emanata dal Sindaco ed impugnata con i primi motivi aggiunti di ricorso, unitamente all’annullamento del permesso di costruzione.
5.Nel merito, in linea di diritto, va preliminarmente affrontata la questione della legittimità o meno di un permesso di costruzione rilasciato conformemente alle previsioni del PRG, che in questo caso classificano l’area oggetto dell’intervento edilizio come zona di completamento “B” ma difforme dagli strumenti di pianificazione sovraordinati provinciale e regionali.
Tale problematica, per il principio tempus regit actum, va esaminata con riferimento agli strumenti urbanistici approvati antecedentemente alla nuova legge regionale n. 20 del 2000, che non ha ancora avuto applicazione nel territorio del comune di Comacchio e, quindi, prescindendo dalla questione dell’esaustività o meno del sistema della cosiddetta Carta Unica del territorio, prevista dall’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2000. Infatti, pacificamente, il PRG vigente del comune di Comacchio non costituisce una Carta Unica del Territorio (cfr. Tar Bologna, sez. II, n. 579 del 30 aprile 2009).
In proposito l’articolo 6, comma secondo, della legge regionale 31 del 2002 dispone che i titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati. Nella sola ipotesi in cui lo strumento di pianificazione urbanistica comunale sia approvata come carta unica del territorio, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, come sopra precisato, la verifica di conformità ai fini del rilascio del titolo edilizio, è effettuata rispetto alle sole previsioni comunali.
Pertanto, i titoli abilitativi edilizi, devono essere conformi agli strumenti urbanistici provinciali PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) nonché al PTPR (Piano territoriale paesistico regionale) oltreché al PTP (piano territoriale del parco regionale del delta PO.