TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-08-27, n. 201802024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-08-27, n. 201802024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802024
Data del deposito : 27 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2018

N. 02024/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00641/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E V, G L G, S C e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G in Milano, piazza Umanitaria 2;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è ex lege domiciliata in Milano, alla via Freguglia, 1

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, G L e D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M F in Milano, alla via Caradosso, 15;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego all'accesso ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, comunicato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco, in data 30.01.2018 a mezzo pec, ed emanato successivamente alla decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, n. 103 del 19.12.2017, trasmessa a mezzo pec in data 11.01.2018;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compreso il precedente provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco, prot. n. 34234, comunicato a mezzo pec in data 16.10.2017;

nonché per accertare il diritto e/o interesse legittimo di accedere

agli atti ed ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione relativi alle disponibilità reddituali degli ultimi tre anni riferibili al signor -OMISSIS-, nonché i dati relativi alla contrattualistica immobiliare e l'elenco degli atti del registro ascrivibili al predetto signor -OMISSIS- negli ultimi dieci anni, e precisamente:

- le dichiarazioni dei redditi delle ultime tre annualità (2015-2016-2017) comprensive di tutti i quadri reddituali, oltre al quadro RW (con la sola esclusione di eventuali dati sensibili attinenti alla salute e alla destinazione del 5 e 8 per mille dell'Irpef);

- le dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 delle ultime tre annualità (2015-2016-2017) nella loro interezza;

- le certificazioni dei sostituti di imposta per la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse nelle ultime tre annualità (2015-2016-2017);

- tutta la contrattualistica relativa a proprietà immobiliari;

- l'elenco degli atti del registro relativi all'ultimo decennio presenti nella banca dati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Lecco e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2018, R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con atto del 12 settembre 2017 la dott.ssa -OMISSIS- chiedeva all’Agenzia delle Entrate, a’ sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, l’accesso a tutta la “ documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale ” del proprio coniuge dott. -OMISSIS-, id est oltre agli atti tutti in epigrafe individuati , anche dei seguenti dati contenuti nell’Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti finanziari: elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il -OMISSIS- intrattiene rapporti finanziari;
documenti contenuti nell'Anagrafe dei conti correnti;
comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria -Sezione Archivio dei rapporti con operatori finanziari - relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti attivi;
comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe tributaria – Sezione Archivio dei rapporti finanziari - relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere riconducibili al -OMISSIS-.



1.1. La richiesta di ostensione, si fondava sulle circostanze in appresso:

- pendenza avanti al Tribunale di Lecco di un procedimento per separazione giudiziale intentato dal coniuge, dott. -OMISSIS-;

- necessaria incidenza dei “ redditi ” e degli “ altri rapporti patrimoniali facenti capo ai coniugi ” sulla “ quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento che il coniuge dovrà corrispondere in caso di separazione ”.

Di qui la necessità di accedere alla documentazione richiesta, in quanto “ fondamentale per assicurare la tutela delle ragioni della Dr.ssa -OMISSIS- e delle figlie minori nel corso dell’indicato procedimento di separazione (…) pendente dinanzi al Tribunale di Lecco e recante R.G. -OMISSIS- ”.



1.2. Con provvedimento trasmesso a mezzo pec in data 13 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, negava l’accesso ai dati e alle informazioni contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, reputando prevalente il “ diritto alla riservatezza del terzo ”, in assenza di un provvedimento giudiziale “ che abbia accertato la prevalenza del diritto di accesso ” e cioè in assenza, nella fattispecie, della autorizzazione che il Giudice del procedimento di separazione può concedere ai sensi degli artt. 492- bis c.p.c. e 155- sexies disp.att. c.p.c.. Nel provvedimento di diniego espressamente si significava, altresì, che la richiesta ostensiva riguardante tutti gli altri documenti (copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale contenuti nell’Anagrafe tributaria) sarebbe stata esaminata dalla direzione provinciale di Lecco di essa Agenzia.



1.3. La ricorrente, con atto del 12 ottobre 2017, chiedeva il riesame di tale diniego ex art. 25, comma 4, l. 241/90;
l’istanza veniva favorevolmente valutata dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 l. 241/90, che, per l’effetto, “ invitava l’amministrazione a riesaminare la questione ” (decisione n. 87 del 15 novembre 2017).



1.4. La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, riesaminata la fattispecie, emanava in data 19 dicembre 2017 “ provvedimento confermativo motivato ” dell’originario diniego, reputando che i documenti oggetto della richiesta –proprio in quanto funzionali alla esibizione e alla utilizzazione nel giudizio di separazione- dovessero colà trovare ingresso nelle forme e nei modi contemplati dal codice di procedura civile, nel rispetto del diritto di difesa di ambedue le parti e del contraddittorio: venivano, all’uopo, espressamente richiamate le statuizioni del Consiglio di Stato rese in fattispecie analoga (decisione n. 3461/17).



1.5. Frattanto, anche la direzione provinciale di Lecco dell’Agenzia delle Entrate –acquisite le deduzioni in opposizione del controinteressato, dott. -OMISSIS-- provvedeva a rigettare l’istanza di accesso della ricorrente, reputando la necessità di un apposito ordine da parte del Giudice del processo nel quale quei documenti si intendeva produrre (diniego del 16 ottobre 2017). Anche quest’atto veniva sottoposto all’attenzione della Commissione per l’accesso ex art. 27 l. 241/90 che, con decisione n. 103 del 19.12.2017, accoglieva il ricorso e invitava l’Agenzia al “ riesame ” della fattispecie. Con atto trasmesso in data 30 gennaio 2018 la direzione provinciale di Lecco della resistente Agenzia confermava l’originario diniego, reputando la assenza del requisito della “ necessità ” e della “ stretta indispensabilità ” degli atti richiesti rispetto al diritto di difesa della ricorrente, tutela erogabile nella sua pienezza dal Giudice del procedimento di separazione, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della “controparte” processuale.



1.6. Avverso i due provvedimenti di diniego insorgeva la dott.ssa -OMISSIS- con due distinti ricorsi.

In particolare, con il ricorso in esame veniva impugnato il provvedimento comunicato in data 30 gennaio 2018 dalla direzione provinciale di Lecco dell’Agenzia delle Entrate, a motivi del ricorso espressamente deducendo:

I Violazione per falsa applicazione art. 24 l. 241/90, anche in rapporto con l’art. 706 c.p.c. – infondata e illegittima asserita carenza del requisito della necessità ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, attesa, di contro, la “ necessità di acquisire le dichiarazioni dei redditi detenute dall’Agenzia delle Entrate ” e gli altri documenti richiesti e la inidoneità delle norme del codice di rito (e segnatamente dell’art. 706 c.p.c.) ad escludere o elidere detta necessità;

II Violazione e falsa rappresentazione dei presupposti degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/90, anche in rapporto agli artt. 155- sexies disp. att. c.p.c., 492- bis c.p.c. e 337- ter c.c., nonché agli artt. 211 e 213 c.p.c.;
secondo la ricorrente, invero, il diritto di accesso, anche in funzione “difensiva”, avrebbe una valenza autonoma e prevarrebbe su ogni altra esigenza, a prescindere dalle prerogative esercitabili nel giudizio civile;
di talchè, il diniego impugnato impedirebbe, al di là degli strumenti processualcivilistici utilizzabili nella fase istruttoria del procedimento di separazione, una tempestiva disclosure sin dall’introduzione del giudizio ”;

III Eccesso di potere per travisamento del diritto alla riservatezza e di difesa del controinteressato e dell’ iter del giudizio di separazione personale, atteso che il terzo controinteressato ben potrebbe esplicare –come in effetti ha esplicato, pel tramite della opposizione all’accesso- le proprie guarentigie difensive in sede di procedimento amministrativo;
di qui la assenza di un vulnus al diritto di difesa del titolare dei dati sensibili;
d’altra parte con l’assegnare preminenza ai peculiari poteri istruttori attribuiti al Giudice civile “ in ambito familiare ”, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento con il diritto di accesso “ in ambito ospedaliero, ambientale o in altre ipotesi ”.

IV Eccesso di potere per asserita assenza del presupposto di rigida necessità al fine di accedere alla contrattualistica relativa a proprietà immobiliari e agli atti del registro relativi all’ultimo decennio;
anche per tali documenti la necessità di tutelare la privacy di soggetti terzi e il richiamo operato dall’Agenzia alla limitazione di cui all’art. 18 DPR 131/86 non varrebbe ad escludere il diritto di accesso, che potrebbe essere garantito anche “ mediante l’oscuramento dei dati di terze persone coinvolte ”;
l’interesse conoscitivo della ricorrente, e delle di lei figlie, si appaleserebbe stringente anche in una ottica di “ impugnazione delle liberalità ” eventualmente compiute dal -OMISSIS- “ a detrimento dei diritti di legittima ”.

Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate ed il dott. -OMISSIS- che, con articolati scritti difensivi, hanno contrastato le tesi di parte ricorrente. In particolare il controinteressato, in via preliminare, ha eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso e la sua inammissibilità per carenza di interesse nonché per genericità della domanda di accesso.

Con ordinanza istruttoria del 23 aprile 2018 questo TAR - rilevato che la istanza di accesso era funzionale alla acquisizione di documenti da produrre nel giudizio civile di separazione e che in quel giudizio la ricorrente aveva già formulato apposita istanza ex artt. 492- bis c.p.c. e 115- sexies disp. att. c.p.c., oltre che ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., al fine di ottenere gli atti de quibus - rinviava la discussione della causa alla udienza dell’11 luglio 2018, ponendo a carico della ricorrente l’onere di produrre le determinazioni istruttorie del Tribunale ordinario, puntualizzando l’eventuale interesse ostensivo che dovesse perdurare e/o residuare anche dopo le decisioni del Giudice della lite civile.

Depositati i verbali delle udienze svoltesi nel procedimento di separazione, la causa veniva discussa nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2018 e quindi introitata per la decisione

DIRITTO

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