TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-11-08, n. 201905300
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Pubblicato il 08/11/2019
N. 05300/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02696/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2019, proposto da
G C Ossigeno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L A C, E L C, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Finanza &Factor S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento del silenzio rifiuto della A.S.L. NAPOLI 3 SUD formatosi a fronte dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi del 23.04.2019 con la quale veniva richiesto di ottenere i seguenti documenti:
a) copia di tutti i mandati di pagamento delle fatture di seguito indicate;
b) copia delle ricevute di accredito delle somme pagate per le fatture indicate;
c) schema riepilogativo dei pagamenti delle fatture indicate;
- conseguentemente, ordinare alla A.S.L. NAPOLI 3 SUD di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con spese a carico di A.S.L. NAPOLI 3 SUD;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di aver ceduto con vari contratti, alla Finanza &Factor spa, numerose fatture emesse dalla G C Ossigeno srl, intestate all’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud. Fa presente che la cessione del credito veniva regolarmente accettata dall’ amministrazione e che la ricorrente ha interesse a conoscere la data precisa di pagamento delle singole fatture, nonché l’importo eventualmente pagato a titolo di interessi, al fine di poter verificare la correttezza degli interessi debitori addebitati dalla Finanza &Factor spa a se stessa.
Con istanza di accesso agli atti del 23.04.2019 la ricorrente società ha chiesto, quindi, alla A.S.L. Napoli 3 Sud di ricevere:
a) copia di tutti i mandati di pagamento delle fatture indicate nella medesima istanza;
b) copia delle ricevute di accredito delle somme pagate per le medesime fatture;
c) schema riepilogativo dei pagamenti delle fatture.
Rispetto alla proposta istanza di accesso la A.S.L. non ha dato riscontro alla richiesta avanzata dalla ricorrente, né ha fornito alcuna spiegazione per il silenzio manifestato.
La ricorrente lamenta, quindi, la illegittimità del silenzio mantenuto dall’A.S.L. in quanto legittimata ad accedere agli atti richiesti e interessata a conoscere le date di pagamento delle singole fatture e quindi la correttezza degli interessi addebitati.
In sostanza la ricorrente ha interesse a verificare se i pagamenti delle fatture cedute sono avvenuti in ritardo e se gli interessi pagati sono stati calcolati correttamente dalla Finance &Factoring.
Non risulta costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Giova, infatti, ricordare che con riguardo al diritto della ricorrente a conoscere i documenti individuati con l’istanza prodotta, che l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”;il successivo art. 24, al comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Alla luce di tale contesto normativo, è stato osservato che “il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
Va, ancora ricordato che l’art. 22, co. 2, della legge n. 241 del 1990, (come novellato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “personale e concreto”, ossia “ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che la richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di sua meritevole tutela”, con la conseguenza che “non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa” (cfr. Cons. Stato, n. 5111 del 2015, già cit.), bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi “titolare” di “poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016;in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521;TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232;TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).
Alla luce del dato normativo e giurisprudenziale richiamato non sussistono dubbi in ordine alla titolarità in capo alla ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione di cui all’istanza inoltrata in data 23 aprile 2019 cui si darà accesso nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.