TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-06-16, n. 202100189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-06-16, n. 202100189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202100189
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2021

N. 00189/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2020, proposto da
E M, W E, B F, A B, A C, E R, A L, P M, M M, C B, C F, P C, S T, L S, S G, E Z, S M, S F, H G, rappresentati e difesi dall'avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;

contro

Comune di Terlano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

Provincia Autonoma di Bolzano non costituita in giudizio;

nei confronti

Goëss E Graf Michael, M L S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Ivan Bott e Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, viale Amedeo Duca d’Aosta, n. 100;

per l'annullamento

- in parte qua, del decreto assessorile n. 10804 dd. 25.06.2020 a firma dell'Assessora Hochgruber Maria Magdalena della Provincia autonoma di Bolzano, pubblicato sul B.U. n. 28/Sez. gen. dd. 09.07.2020, avente ad oggetto: “Comune di Terlano: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale – deliberazione consiliare n. 7 del 03.03.2020 – DGC n. 453/2019”, nella parte in cui (punto C) è stata approvata una variante al piano urbanistico del Comune di Terlano che autorizza l'ampliamento della zona per insediamenti produttivi denominata “E III” su di una superficie aggiuntiva di ca. 15.000 mq. tramite trasformazione di una zona destinata a verde agricolo, identificata con le pp.ff. 2258/1, 2258/7 e 2258/11 C.C. Terlano, in una zona per insediamenti produttivi, con piano di attuazione;

- in parte qua, della richiamata delibera della Giunta comunale di Terlano n. 453 dd. 03.12.2019, con cui è stata adottata la proposta di modifica del piano urbanistico comunale riguardante l'ampliamento della zona per insediamenti produttivi denominata “E III” su di una superficie aggiuntiva di ca. 15.000 mq. tramite trasformazione della destinazione urbanistica delle pp.ff.2258/1, 2258/7 e 2258/11 C.C. Terlano da verde agricolo a zona per insediamenti produttivi, con piano di attuazione;

- del richiamato e non conosciuto parere dd. 20.02.2020 espresso dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia di Bolzano;

- in parte qua, della richiamata e non conosciuta delibera del Consiglio comunale di Terlano n. 7 dd. 03.03.2020;

- in parte qua, della richiamata e non conosciuta delibera del Consiglio comunale di Terlano n. 21 dd. 12.05.2020;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terlano, di Goëss E Graf Michael e della M L S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il Cons. T D G e trattenuta la causa in decisione come da verbale senza discussione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, proprietari delle rispettive unità immobiliari facenti parti del condominio “Rubatsch” di Terlano, impugnano in parte qua, unitamente agli atti ad esso presupposti, il decreto assessorile n. 10804 dd. 25.06.2020 con il quale è stata approvata una modifica al PUC di Terlano concernente l’ampliamento della zona di espansione per insediamenti produttivi “E III” attraverso la trasformazione di verde agricolo in zona produttiva sulle pp.ff. 2258/1, 2258/7 e 2258/11 C.C. Terlano.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n.17;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto istruttorio;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. della L.P. 13.10.2017, n. 17;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 ed eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto istruttorio;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della L.P. 11.08.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 13.10.2017, n. 17;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 19, 21 e 45 della L.P. 11.08.1997, n. 13 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1130/2014;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990, n.241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 19, 21 e 45 della L.P. 11.08.1997, n.13 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1130/2014;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria;

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 19, 21 e 45 della L.P. 11.08.1997, n. 13 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1130/2014;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria;

7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della L.P. 11.08.1997, n. 13;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993, n. 17 ed eccesso di potere per motivazione errata.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Terlano a mezzo dell’Avvocatura di Stato di Trento, Goëss E Graf Michael e la M L S.r.l. per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.2.2021, relatore il Cons. T D G, il ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione delle parti, come specificato nel verbale.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire sollevata dalle controparti, che deducono l’insussistenza sia del requisito della “vicinitas”, sia di idonee allegazioni in ordine al pregiudizio grave e irreparabile derivante dal contestato ampliamento della zona per insediamenti produttivi “E”.

Il Collegio reputa l’eccezione infondata.

Nella presente vicenda vengono in rilievo aspetti concernenti la tutela ambientale e la salute degli abitanti della zona interessata dalla contestata modifica della destinazione urbanistica da zona agricola a zona per insediamenti produttivi che va ad interessare le pp.ff. 2258/1, 2258/7 e 2258/11 C.C. Terlano.

Nella “Perizia in ordine allo stato dei luoghi, alla completezza della documentazione tecnica oggetto di approvazione, all’impatto della trasformazione territoriale su ambiente, popolazione e beni immobili limitrofi siti in C.C. Terlano, p.ed. 1432” redatta dal tecnico Dr. F G ed allegata in atti si evidenzia, tra l’altro, che la predetta trasformazione “impatterà in modo significativo sul condominio “Rubatsch”, sulla qualità della vita e sulla salute dei propri abitanti, generando, oltre all’emissione di polveri, una propagazione di rumore in atmosfera che con elevata probabilità potrebbe superare i limiti di legge come analizzato in calce”.

Il pregiudizio paventato non concerne dunque soltanto l’aspetto, anch’esso fatto valere con il presente ricorso, dell’asserita perdita di valore degli immobili di proprietà dei ricorrenti (testuale: L’analisi dell’offerta di beni comparabili (con caratteristiche e condizioni simili) siti nel Comune di Terlano e nei comuni limitrofi, evidenzia che gli immobili localizzati ad una distanza inferiore a ca. 200 m dalle zone produttive sono offerti sul mercato ad un prezzo medio che oscilla intorno ai 2.800 €/m², mentre i prezzi di abitazioni site a maggiore distanza oscillano intorno ai 3.500 €/m² e che quindi tali immobili subiscono, già in fase di offerta, un deprezzamento medio del 20 % ca.”) bensì anche l’aspetto della tutela dell’ambiente e della salute degli abitanti del comprensorio in argomento.

Un tanto premesso, va osservato che, con riferimento alla materia ambientale, la giurisprudenza statuisce che “va seguito un approccio necessariamente non restrittivo nell'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione, essendo sul punto sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto europeo - la materia dell'ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in materia, in specie in tema di valorizzazione degli interessi diffusi. Pacificamente, la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della 'prossimità dei luoghi interessati' ovvero della sussistenza di uno 'stabile collegamento ambientale' " (cfr. Tar Campania, Salerno, sez. II, 30 marzo 2020, n. 398;
Tar Abruzzo, Pescara, 8 giugno 2019, n. 188;
Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 1478).

Ed invero nella materia ambientale viene in rilievo, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, garantiti dall'art. 9, comma 2, Cost., anche il bene primario della salute umana, garantito dall'art. 32 Cost., come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione, risultando sufficiente la "vicinitas" intesa come vicinanza - dei soggetti che si ritengono lesi - al sito prescelto per l'ubicazione della struttura avente potenzialità inquinanti (cfr. TAR Roma, Sez. I, 12.2.2021, n. 1756).

Alla luce di quanto appena esposto, l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire non può che essere rigettata.

Un tanto definito, si può ora procedere all’esame di merito.

Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce l’illegittimità della variante al PUC perché approvata senza una preventiva verifica di assoggettabilità a VAS.

La doglianza è fondata.

Si premette che le unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti, ricomprese in n. 4 edifici plurifamiliari, sono state realizzate nell’anno 2007 in un ambito territoriale che, rispetto alla limitrofa zona per insediamenti produttivi del Comune di Terlano denominata “E”, risultava separato da un’ampia area destinata a verde agricolo, avente una superficie di ca. 8 ha., che fungeva da c.d. “zona cuscinetto”.

Nella relazione illustrativa allegata alla domanda per la modifica al puc del Comune di Terlano presentata dalla ditta M L S.r.l., che esercita a Terlano in via E n.16 l’attività di scavi e demolizioni, si legge che “La superficie in oggetto di 15.051m² serve per l’ampliamento della ditta M L S.r.l., via E 16, Terlano (Bz), che già risiede nelle immediate vicinanze” e, nella relazione redatta ai sensi della delibera della Giunta Provinciale del 30 settembre 2014, n. 1130, si legge che “La ditta per l’edilizia sotterranea “M L S.r.l. (…..) ha la necessità di ampliare la superficie aziendale, perché l’area nella zona per insediamenti produttivi “E”, nella quale si trova l’azienda, è troppo piccola e non c’è possibilità di ampliamento”.

Lamentano i ricorrenti che l’equilibrato assetto territoriale – ambientale finora garantito dalla menzionata “zona cuscinetto” (che aveva consentito l’attuale localizzazione dell’insediamento residenziale “Rubatsch”) viene ora modificato in modo significativo per effetto dell’impugnato decreto assessorile n. 10804 dd. 25.06.2020.

Rilevano, in particolare, che la variante approvata, che comporterà l’irreversibile trasformazione urbanistica di un’area superiore a 15.000 mq attualmente destinata a verde agricolo e situata nelle immediate adiacenze degli immobili di proprietà dei medesimi è stata approvata senza operare alcuna doverosa valutazione preliminare in ordine sia alle effettive esigenze di ampliamento della zona destinata ad impianti produttivi “E”, sia alla sussistenza di altre aree idonee, limitrofe o ricomprese all’interno delle altre zone per insediamenti produttivi già esistenti, sia alla possibilità alternativa di ampliare le stesse.

In particolare, gli interessati evidenziano la mancanza di una preliminare valutazione riferita alla compatibilità, rispetto all’insediamento residenziale “Rubatsch”, dell’attività di lavorazione di materiali inerti effettuata, anche con l’impiego di frantoi ed altri speciali macchinari, dalla ditta M L S.r.l. sull’area produttiva oggetto di ampliamento.

Nello scarno “Rapporto ambientale” allegato alla domanda per la modifica al puc, nel quale si premette che “La modifica al Piano Urbanistico del Comune di Terlano prevede l’ampliamento della zona di espansione per insediamenti produttivi E 3, allo scopo che una ditta esistente si possa ampliare”, viene semplicemente affermato che “Non sono previsti alcuni effetti ambientali rilevanti”.

Osserva a tal riguardo il Collegio che nell’appena menzionata perizia redatta dal tecnico Dr. F G si evidenzia che “Il potenziale impatto che la trasformazione in parola genera sugli edifici in esame è palese e certo. La documentazione fotografica sub allegato 3 dimostra come questi edifici, situati a ridosso dell’area in parola, vengano interessati dalle emissioni di polveri derivanti dall’attività di deposito, movimentazione e lavorazione di inerti già ad oggi esercitata sull’area oggetto di variante. Per di più nei mesi dalla stagione primaverile a quella autunnale è noto che in questa zona i venti abbiano una direzione preponderante da sud-est verso nord-ovest, cosa che, certamente, non potrà che incrementare il disturbo arrecato dalla trasformazione ai menzionati edifici. È di tutta evidenza che l’esercizio di tale attività, per la quale la ditta Müller è qualificata e che esercita notoriamente con continuità nella propria sede in zona E, con la frantumazione, la vagliatura, il carico, lo scarico e la movimentazione di inerti, impatterà in modo significativo sul condominio “Rubatsch”, sulla qualità della vita e sulla salute dei propri abitanti, generando, oltre all’emissione di polveri, una propagazione di rumore in atmosfera che con elevata probabilità potrebbe superare i limiti di legge come analizzato in calce”. Aggiunge inoltre il predetto tecnico che “ …il potenziale verificarsi di condizioni derivanti dalla variante al piano territoriale, che possono limitare o negare agli abitanti l’uso ed il godimento dei propri affacci, aree verdi, giardini e terrazze non può essere ignorata in fase di valutazione, in quanto prevista expressis verbis dalla normativa ambientale vigente a livello europeo, nazionale e provinciale …” ed allega documentazione dalla quale si evince che gli edifici situati a ridosso dell’area in parola vengono interessati dalle emissioni di polveri derivanti dall’attività di deposito, movimentazione e lavorazione di inerti già ad oggi esercitata sull’area oggetto di variante.

Un tanto illustrato, il Collegio ha già avuto modo di esprimersi su un’analoga vicenda con la sentenza 22.5.2019, n. 201, contenente principi dai quali non ravvisa motivo per discostarsi.

La direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, detta principi generali per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, lasciando agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali, tenendo conto del principio di sussidiarietà (cfr.

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