TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-03-04, n. 202200397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-03-04, n. 202200397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200397
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00397/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio “Il Veneto in un Bicchiere” e dalla Società Agricola IG S.S., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Associazione Born To Be Wine, Cantina Delibori Walter S.r.l., Spumanti Dal Din S.r.l., La Vigna S.a.s. di Riva Gianmaria & C., Sacchetto S.r.l., Societá Agricola Lemanzane S.S., Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto attiene al ricorso introduttivo :

- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 17 del 05.02.2021;

- dell'Allegato A al predetto DDR n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;

- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 36 del 12 marzo 2021;

- in parte qua , dell'Allegato A al predetto DDR n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;

- della Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10- bis .”;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;

- di ogni altro verbale del Comitato Tecnico di Valutazione eventualmente esistente e non conosciuto, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati;

nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto, e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti :

- del decreto n. 75 del direttore della direzione agroalimentare della Regione Veneto, adottato in data 18 giugno 2021, avente ad oggetto la “Integrazione decreto Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 5 marzo 2021. Motivazione di esclusione azienda da progetto di promozione dei paesi terzi in ottemperanza dell'ordinanza n. 182 del 29.04.2021 TAR del Veneto”, trasmesso ai ricorrenti a mezzo pec in data 21 giugno 2021;

nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il consorzio “Il Veneto nel bicchiere” ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, approvato dalla Giunta regionale con decreto del Presidente n. 124 dell’8 ottobre 2020.

La domanda ha trovato accoglimento, tranne che per il progetto della consorziata IG (per un importo di 64.890,00 euro e un contributo di 32.445,00 euro), escluso, previa comunicazione del preavviso di rigetto e nonostante le osservazioni trasmesse, a causa dell’avvio del procedimento sanzionatorio poi sfociato nella ordinanza ingiunzione n. 1 dell’11 febbraio 2021.

Ordinanza con cui l’AV (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) ha ingiunto alla azienda agricola IG la sanzione di tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) per il settore vitivinicolo, in ragione della violazione dell’art. 69, comma 3 della legge 238/2016, per non aver rispettato la disposizione di cui all’art. 62, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 1308/2013, non avendo provveduto alla realizzazione dei nuovi impianti autorizzati.

Ritenendo illegittimo il provvedimento che ha determinato la riduzione del contributo ammesso in ragione dell’irrogazione di una sanzione non ancora divenuta definitiva al momento della sua adozione, il consorzio ha notificato il ricorso in esame, deducendo:

1. eccesso di potere e violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione dell’art. 20, comma 2 della legge 689/1981: ciò in quanto il provvedimento (e cioè la graduatoria che ha escluso il progetto di IG) è stato adottato il 25 gennaio 2021, quando il procedimento sanzionatorio era ancora in corso e nessuna sanzione inibitoria era stata irrogata (l’ordinanza, infatti, è datata 11 febbraio 2021). Il provvedimento, dunque, sarebbe stato adottato in assenza del presupposto necessario e comunque non sarebbero state adeguatamente valutate le osservazioni prodotte dal Consorzio odierno ricorrente. In ogni caso la sanzione irrogata sarebbe di tipo “penale”, nel senso inteso dalla Corte di Giustizia UE: ciò in ragione della qualificazione giuridica del diritto nazionale (peraltro non vincolante), della natura dell’illecito desunta dall’ambito di applicazione della norma che la prevede, dello scopo perseguito e del grado di severità delle sanzioni o, meglio, del contenuto afflittivo e/o della sua funzione deterrente (cfr Cons. Stato, 3548/2020). L’esclusione dall’accesso ai contributi per un triennio avrebbe, dunque, quella natura gravemente afflittiva che rende la sanzione sostanzialmente penale, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere eseguita solo a seguito del definitivo accertamento;

2. illegittimità derivata da quella della ordinanza 11 febbraio 2021, n.1, rispetto a cui è richiesto l’accertamento incidentale, pur essendo stata essa impugnata davanti al G.O.. Tale illegittimità deriverebbe, in primo luogo, dal fatto che la norma che ha previsto come sanzione l’esclusione triennale dai contributi è entrata in vigore nel 2016, dopo la presentazione della domanda da parte della ricorrente, che, quindi, invoca l’applicazione della normativa previgente, che prevedeva come sanzione solo una multa. Inoltre, mancherebbe l’elemento soggettivo, dal momento che la IG avrebbe dimostrato, ancorché solo nel 2020, l’intervenuta conclusione dei lavori nei termini, avendo prodotto una fattura del 13

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