TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-02-09, n. 202100182
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2021
N. 00182/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2012, proposto da
NI US LO, ZI ON, EZ GO, rappresentati e difesi dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Marcon, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio eletto presso il suo studio in San Vendemiano, via Friuli, 10;
Commissione Edilizia Comunale, non costituita in giudizio;
per il risarcimento del danno
conseguente all'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio di concessione edilizia emesso dal Comune di Marcon il 27.4.1995, a firma dell'allora Assessore all'Edilizia, e del presupposto parere negativo della Commissione Comunale per l'Edilizia espresso nella seduta del 12.4.1995; atti annullati con sentenza del T.A.R. del Veneto, sez. Il, n. 8/2000 del 18.11.1999, confermata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 1049/2012 del 2.12.2011, depositata in data 23.2.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcon;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza 19.7.1994 i ricorrenti chiedevano il rilascio di una concessione edilizia per la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio residenziale in proprietà al fine di ricavarne quattro alloggi.
Nel 1995 l'Amministrazione negava il richiesto provvedimento concessorio affermando, da un lato, che i posti auto - pur previsti in numero adeguato - non erano stati collocati internamente all'edificio, così come richiesto dall'art. 38 del regolamento edilizio; e, dall'altro, che non era stato rispettato l'art 14.1 delle NTA del PRG alla stregua del quale il progetto, riferendosi ad un immobile posto sul confine, realizzato in aderenza ad altro immobile insistente sul lotto contiguo, avrebbe dovuto essere redatto unitariamente con il confinante.
I ricorrenti impugnavano il surriferito diniego di concessione edilizia innanzi al GA., che lo annullava con sentenza passata in giudicato (Tar Ve n. 8/2000, confermata da Consiglio di Stato n.1049/2012), interpretando la norma del regolamento edilizio come tesa a garantire l’esistenza di parcheggi indifferentemente all’interno o all’esterno (come previsto dal progetto) degli edifici e giudicando inapplicabile alla fattispecie l’art. 14.1 NTA, che prevede la presentazione congiunta dei progetti di edifici sul confine per il solo caso di nuove costruzioni.
Con il ricorso all’esame gli istanti, che dopo il giudicato di annullamento hanno alienato a terzi l’immobile, hanno chiesto il risarcimento dei danni, pari a oltre € 1.700.000 (un milionesettecentomila euro), asseritamente patiti a causa dell’illegittimo diniego di concessione edilizia.
Resisteva al gravame il Comune di Marcon, contrastando analiticamente le avverse pretese.
Sosteneva, in particolare, il Comune che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta perché carente di sufficienti allegazioni in ordine alla sussistenza