TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2014-07-30, n. 201408392
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Testo completo
N. 08392/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05928/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5928 del 2014, proposto da:
A.R. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M T e F A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M T in Roma, via Appia Nuova, 425;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. A R, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della comunicazione del 21 gennaio 2014 di diniego dell’accoglimento della richiesta di nuova concessione demaniale permanente in via Celimontana n. 7;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto del 29 agosto 2013, nonché, ove occorra, nella parte in cui possano interpretarsi elementi ostativi rispetto all’istanza del ricorrente e che in esito all’impugnato diniego assumono incidenza lesiva:
del punto 4.2.2. del vigente PGTU (delibera C.C. n. 84/1999);
dell’art. 4 quater della delibera di C.C. n. 119 del 2005, così come modificato dalla delibera di C.C. n. 75 del 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Roma Capitale, con provvedimento del 21 gennaio 2014, ha negato alla Società ricorrente il rilascio di una nuova concessione demaniale permanente in via Celimontana n. 7.
Il diniego è stato adottato in quanto “l’O.S.P. richiesta non risulta assentibile visto che l’art. 4 quater (limiti derivanti dall’attuazione del punto 4.2.2 del P.G.T.U.) della deliberazione C.C. n. 75/2010 e s.m.i., al comma 1 dispone che il rilascio di occupazione di suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/1999 e che lo stesso al punto 4.2.2 dispone che su tutti i tipi di strade - dunque anche su quelle classificate come viabilità locale – non possono essere rilasciate sulle aree destinate a sosta tariffata occupazioni di suolo pubblico”.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione e disapplicazione art. 97 Cost.; violazione e disapplicazione dell’art. 4 quater delibera di C.C. n. 119/05, così come modificato dalla delibera di C.C. n. 75/2010; violazione e falsa applicazione punto 4.2.2 del PGTU di cui alla delibera di C.C. n. 84/99; eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di diritto: pedissequo richiamo alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 660/14.
L’amministrazione, senza effettuare alcuna attività istruttoria, avrebbe negato la concessione di OSP avendo ritenuto che la preclusione assoluta al rilascio della concessione incidente sulle zone a sosta tariffata ubicate sulla viabilità principale, si estendesse anche per quelle ubicate sulla viabilità locale. In altri termini, il regolamento imporrebbe all’amministrazione di non esercitare alcuna attività discrezionale per le osp richieste sulla viabilità principale, ma non imporrebbe il medesimo obbligo anche per quelle aree incidenti sulla viabilità locale che non siano ricomprese all’interno dei casi elencati al punto 4 dell’art. 4 quater della delibera di C.C. n. 75 del 2010.
Eccesso di potere per disparità di trattamento. Evidente sviamento della causa tipica e falso supposto in fatto.
Sul medesimo tratto viario dove ha sede l’esercizio commerciale della ricorrente esisterebbero altre occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione e bevande.
Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla camera di