TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-09-09, n. 201402327
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02327/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02317/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2317 del 2013, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dagli avv. A R, M R e P R, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;
contro
Comune di Pieve Emanuele, rappresentato e difeso dagli avv. G A I e M V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, c.so di P.Ta Vittoria, 28;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ingiunzione di pagamento del 4.09.2013, notificata il 9.09.2013 prot. 26802, a firma del Responsabile d'Area Governo Territorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Emanuele;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 17876 del 18.9.1996 il Comune di Pieve Emanuele ha irrogato al sig. P P la sanzione pecuniaria di lire 22.000.000, ai sensi dell’art. 12, c. 2, l. n. 47/1985, per opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.
Tale atto è stato impugnato dal sig. P dinanzi al Tar – unitamente al provvedimento emesso dal Ministero delle finanze con cui veniva stimato l’incremento di valore dell’immobile, in conseguenza della realizzazione delle opere non assentite - con ricorso che è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile con sentenza n. 201 del 23 gennaio 2013.
Con il provvedimento del 4.9.2013, il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione oggetto del precedente atto - pari ad euro 11.362,05 - maggiorata degli interessi legali (pari ad euro 5.684,03).
Il sig. P P insorge ora avverso tale atto, lamentando la prescrizione del diritto all’irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 28 l. n. 689/1981.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pieve Emanuele, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
All’udienza del 3 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni:
- agli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, puniti con sanzione pecuniaria, si applica l'art. 28 legge n. 689 del 24 novembre 1981, a norma del quale " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ": i principi e le norme dettati dal capo I della legge n. 689 del 1981 sono difatti applicabili, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689 del 1981). (Cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 2160/2010);
- la regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, trova applicazione in materia di illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica che consistono nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, puniti con pena pecuniaria, tenendo in considerazione il loro carattere di illeciti permanenti;
- per giurisprudenza costante, la permanenza cessa - e, quindi, il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere - o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione, rilasciata anche in via postuma (Cfr., C.d.S., Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653;30 ottobre 2000, n. 5851;Ad. Generale 11 aprile 2002, n. 4/Gab. e n. di Sezione 2340/2001);
- nel caso di specie la permanenza è cessata con l’irrogazione della sanzione pecuniaria, disposta con il provvedimento prot. n. 17876 del 18.9.1996;
- non può, poi, condividersi la tesi della difesa dell’amministrazione resistente secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto per effetto della costituzione dell’amministrazione nel giudizio instaurato dal sig. P, avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione. Invero, l’art. 2943 c.c. si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio, ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio (Cass. 435/1971;603/1973;19512/2003). L’atto di costituzione in giudizio, con cui la parte resistente si limita a chiedere il rigetto della domanda proposta con il ricorso, non è una domanda in senso tecnico: con essa la parte chiede che venga respinta l’azione avversaria ma non fa valere alcuna pretesa che manifesti la volontà di impedire l’estinzione del proprio diritto (diverso sarebbe il caso in cui venisse proposta una domanda riconvenzionale);
- poiché l’istanza cautelare proposta in tale giudizio era stata rigettata, l’amministrazione non aveva alcun impedimento ad ottenere il pagamento della sanzione pecuniaria ;
- alla data di adozione del provvedimento impugnato il termine di prescrizione quinquennale era, pertanto, ormai spirato.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, complessivamente intesa, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.