TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2010-11-03, n. 201022546

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2010-11-03, n. 201022546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201022546
Data del deposito : 3 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05255/2010 REG.RIC.

N. 22546/2010 REG.SEN.

N. 05255/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5255 del 2010, proposto da:
N G, rappresentato e difeso dall'avv. R L G, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliataria per legge, Napoli, via Diaz, 11;
U.T.G. - Prefettura di Napoli non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del preavviso di rigetto dell'istanza di cittadinanza Prot. n. K10/C/251916/1.13.1/Area IV/Bis cittadinanza del 3.05.2010 emesso dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e notificato alla ricorrente in data 19.05.2010;

- del decreto prefettizio prot. n. K10/C/251916/Area IV/Bis cittadinanza del 7.7.2010, emesso dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli, notificato alla ricorrente in data 29.07.2010, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di conferimento della cittadinanza italiana;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva di qust’ultimo con cui si è eccepito il difetto di giurisdizione del G.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, disciplinata dall'art. 5, l. 5 febbraio 1992 n. 91, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo e, in tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione, è quella di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), cit. l. n. 91 del 1992, ossia la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica;

- pertanto, solo in tale ultima evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo;

- le altre cause preclusive, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr. Consiglio Stato sez. VI 22 marzo 2007 n. 1355;
T.A.R. Piemonte Torino sez. II 28 maggio 2010 n. 2715;
T.A.R. Lazio sez. II quater n. 07188/2009);

rilevato che, nel caso di specie:

- il diniego si riferisce all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 5 della L. 91/92 e, in particolare, all’intervenuta separazione legale dei coniugi;

- non sussiste alcuna discrezionalità dell’Amministrazione essendo i presupposti in questione precisamente fissati dalla legge;

- la situazione giuridica sottesa al presente ricorso deve essere qualificata di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione del Giudice ordinario e inammissibilità del presente ricorso;

- ai sensi dell’art. 11, 2° co. c.p.a., ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti e processuali e sostanziali della domanda, qualora il processo sia riproposto innanzi al Giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente Sentenza;

- la natura della decisione e la complessità della materia della cittadinanza caratterizzata dalla concomitanza della giurisdizione del G.A. e del G.O., ricorrono gravi ragioni per compensare le spese di lite;

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