TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-07-02, n. 202404078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-07-02, n. 202404078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404078
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 04078/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03818/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-/2023 pubblicata in data 28 febbraio 2023, resa nel procedimento RG n. -OMISSIS-/2018 in materia di risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato in data 4 settembre 2023 e depositato il 5 settembre 2023, -OMISSIS- -OMISSIS- ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, resa nel procedimento RG n. -OMISSIS-/2018 in materia di risarcimento danni, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento in suo favore della “ somma di euro 3.950,22, per le causali specificate in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo; ” (così la sentenza n. -OMISSIS-/2023);

CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;

CONSIDERATO che si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 1544 del 7 marzo 2024 questa Sezione,

CONSIDERATO che all’esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2024 il Collegio ha rilevato la seguente questione incidente sull’ammissibilità del presente giudizio: la sentenza azionata risulta notificata al Ministero della Salute presso la sua sede reale in data 31 marzo 2023 a mezzo PEC ma priva di formula esecutiva;

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prevede: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.”;

RITENUTO che:

- secondo la condivisibile giurisprudenza lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l’intervenuta notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione stessa;

- prima dell’esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d’ottemperanza (cfr. TAR Napoli, Sezione III, 4 gennaio 2024, n. 99, 24 gennaio 2022 n. 451;
Sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3942 e ordinanza del 3 maggio 2021, n. 2944);

RILEVATO che, alla stregua di quanto sopra esposto, parte ricorrente non ha fornito prova dell’avvenuta notifica della sentenza azionata munita dell’apposita formula esecutiva presso la sede reale del Ministero della Salute;

RITENUTO che parte ricorrente possa provvedere a depositare prova dell’avvenuta notifica della sentenza azionata munita dell’apposita formula esecutiva presso la sede reale del Ministero della Salute entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza a cura della Segreteria dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata produzione di tale documentazione nel termine perentorio assegnato potrà essere valutata ai fini della inammissibiltà del ricorso, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza. ”,

ha assegnato a parte ricorrente il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della ordinanza stessa a cura della Segreteria per adempiere al suddetto incombente ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 18 giugno 2024;

CONSIDERATO che parte ricorrente in data 26 marzo 2024 ha depositato una memoria con la quale, in riferimento alla questione preliminare incidente sull’inammissibilità del ricorso sollevata con la sopra richiamata ordinanza n. 1544/2024, ha sostenuto che essa non sarebbe fondata alla luce della rimodulazione sostanziale, operata dalla Riforma Cartabia, in ordine all’esecutorietà dei provvedimenti giudiziari. In particolare ha rappresentato che l’art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 149/2022 ha modificato i principi dell’avvio della procedura esecutiva in forza di un titolo con la riformulazione dell’art. 475 c.p.c. e l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c.. Il nuovo art. 475 c.p.c. (ora rubricato: Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) ha, quindi, eliminato la formula esecutiva prevedendo che le sentenze, per valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., debbano essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, con decorrenza dalla data del 28 febbraio 2023. In base, pertanto, alla intervenuta riforma, la sentenza oggetto del presente procedimento di ottemperanza veniva notificata alla sede reale del Ministero della Salute (rectius all’indirizzo pec atti.giudiziari@postacert.sanita.it estratto dal Registro Pubblico per notificazioni e comunicazioni alle PP. AA.) con la relativa attestazione di conformità come stabilito dal novellato art. 475 c.p.c., che veniva inserita all’interno della relata di notifica, il giorno 31 marzo 2023, in data pertanto successiva all’entrata in vigore della sopra citata riforma. Ne conseguirebbe che, alla data in cui è stata notificata la sentenza, la formula esecutiva non poteva essere richiesta, né era rilasciabile da parte della Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ciò anche con riguardo ad un provvedimento intervenuto in epoca precedente all’entrata in vigore della riforma Cartabia. In tal senso si esprimeva altresì il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella comunicazione ufficiale datata 27 febbraio 2023, depositata in giudizio, che sostanzialmente si uniformava ad analoghi provvedimenti assunti in tutti gli uffici giudiziari nazionali. Inoltre, quanto al regime transitorio di cui all’art. 35 “Legge Cartabia”, con specifico riferimento all’entrata in vigore delle norme sull’abolizione della formula esecutiva, parte ricorrente ha altresì condiviso la soluzione ermeneutica alla luce della quale il legislatore avrebbe operato una scelta netta: ciò che rileverebbe ai fini dell'applicabilità della nuova disciplina è che il procedimento esecutivo nel cui ambito il titolo viene speso sia fondato su un atto di precetto notificato in data successiva al 28 febbraio 2023. Naturalmente nel caso di specie occorreva coordinare i principi anzidetti con riferimento all’ottemperanza, nei confronti di una P.A., di una sentenza del giudice ordinario. In tal caso, attesa la mancanza della notifica del precetto, in quanto attività del tutto avulsa dal procedimento amministrativo del ricorso di ottemperanza, ha ritenuto che l’applicabilità della novella legislativa circa l’abolizione della spedizione del titolo in forma esecutiva debba ancorarsi invece alla notifica del ricorso di ottemperanza stesso, costituente la prima attività esecutiva, avvenuta dopo il 28 febbraio 2023 e precisamente il 4 settembre 2023. Ha quindi concluso di avere correttamente operato nel notificare il titolo in oggetto, in copia attestata conforme all’originale estratto dal fascicolo telematico, da valersi come titolo per l’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. novellato;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 18 giugno 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

RITENUTO di dover affrontare preliminarmente la seguente questione incidente sull’ammissibilità del presente giudizio, sollevata da questa Sezione con l’ordinanza n. 1544 del 7 marzo 2024: la sentenza azionata risulta notificata al Ministero della Salute presso la sua sede reale in data 31 marzo 2023 a mezzo PEC ma priva di formula esecutiva;

RITENUTO che, alla luce di quanto argomentato da parte ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 26 marzo 2024, in esecuzione dell’ordinanza n. 1544/2024, della comunicazione ufficiale datata 27 febbraio 2023 del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, versata in atti, avente ad oggetto “ Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476 abr., 478,479,488,654 e 663 c.p.c. nonché artt. 153, 154 abr. Delle diposizioni di attuazione del c.p.c.) , e all’esito di un vaglio più approfondito della questione, il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile alla luce di quanto di seguito esposto;

CONSIDERATO infatti che:

1) nella citata comunicazione ufficiale del 27 febbraio 2023 avente ad oggetto “ Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476 abr., 478,479,488,654 e 663 c.p.c. nonché artt. 153, 154 abr. Delle diposizioni di attuazione del c.p.c.) , il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rappresentato:

Si comunica che - per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.1. 198/22, in seguito alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo Riudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» che dispone che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti - a far data dal 1° marzo 2023, le Cancellerie del Tribunale e del Giudice di Pace del Circondario di Santa Maria Capua vetere non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp.att. c.p.c. ”;

2) in punto di diritto:

- l’art. 475 c.p.c. - Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale - così sostituito dall’art. 3, comma 34, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022, dispone: “ Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. ”;

- l’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, recante disposizioni transitorie, per quello che in questa sede interessa, ai commi 1 e 8 dispone: “ 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti……

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. ”;

- a sua volta il richiamato art. 3, comma 34, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022 alle lettere b), c), d) ed e) prevede: “ Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: …

b) l'articolo 475 è sostituito dal seguente: «Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). ” – come già sopra richiamato

c) l'articolo 476 è abrogato;

d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;

e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale». ”;

RITENUTO che:

- come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina ai giudizi di esecuzione occorre fare riferimento al comma 8 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, recante disposizioni transitorie, che prevede espressamente l’applicabilità delle nuove disposizioni, tra cui la nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c. e la modifica degli articoli 478 e 479, agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023;

- quanto ai giudizi di ottemperanza, applicando analogicamente la suddetta disposizione normativa prevista per il processo civile, la nuova disciplina si applica ai ricorsi per l’ottemperanza al giudicato notificati successivamente al 28 febbraio 2023;

- pertanto, il presente ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto, essendo stato notificato in data 4 settembre 2023, e quindi successivamente al 28 febbraio 2023, il titolo azionato è stato correttamente notificato al Ministero della Salute presso la sua sede reale in data 31 marzo 2023 a mezzo PEC in copia attestata conforme all’originale estratto dal fascicolo telematico, da valersi come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.;

RITENUTO che il presente ricorso oltre che ammissibile deve ritenersi altresì fondato;

CONSIDERATO infatti che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero resistente abbia ricevuto notifica della pronuncia azionata, come sopra specificato;

CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 25 luglio 2023) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza;

RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

RITENUTO:

- che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, resa nel procedimento RG n. -OMISSIS-/2018, provvedendo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, al pagamento in favore di parte ricorrente della “ somma di euro 3.950,22, per le causali specificate in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo; ”, ove tale somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;

- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina in un Dirigente individuato dal Segretario Generale del Ministero della Salute (esclusi i titolari di incarichi di Governo, capi dipartimento e coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali o funzionario del proprio ufficio dallo stesso delegato), che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

- che il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art.

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