TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-12-11, n. 202422405

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-12-11, n. 202422405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422405
Data del deposito : 11 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2024

N. 22405/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12577/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12577 del 2023, proposto da
Società Italiana per la Gestione e l'Amministrazione del personale - Sigap Italpaghe S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in un primo momento, dall'avvocato Marina Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giacomo Giri 30, e, in corso di giudizio, dall'avvocato Stefano Tarullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dell'Aeronautica n. 11;



contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Comune di San Vitaliano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- del provvedimento datato 10 agosto 2023, che ha disposto l'inserimento nel casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Sigap Italpaghe S.a.s. tra professionisti (di seguito anche “Sigap” o “ricorrente”) premette di essere attiva nel settore dell’amministrazione del personale e della consulenza del lavoro, anche a favore delle pubbliche amministrazioni, tra le quali il Comune di San Vitaliano (NA), che, con determina dirigenziale del 28 giugno 2022, n. 272, aveva aggiudicato alla stessa il servizio di elaborazione delle buste paga e dei correlati adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2026 (CIG: Z3E36C0F7C).

L’ente locale, tuttavia, con nota n. 14508 del 13 dicembre 2022, ha contestato alla ricorrente una serie di inadempimenti nell’esecuzione del servizio, puntualmente indicati nella relazione del consulente, il dott. Vasco, al quale il committente si era rivolto per verificare la correttezza dell’operato della prima, sospendendo, contestualmente, il servizio.

1.1. Più nel dettaglio, il predetto professionista rilevava diversi errori compiuti dalla Sigap nel periodo tra luglio 2022 e novembre 2022 nella gestione delle posizioni di diversi dipendenti comunali in materia di:

- calcolo dell’imponibile Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;

- applicazione delle aliquote aggiuntive INPS di cui all’art. 3-ter del d.l. 19 settembre 1992, n. 384;

- applicazione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulle quote di contributi di cui all’art. 1, co. 121, della l. 30 dicembre 2021, n. 234;

- indennità “una tantum” di cui all’art. 31 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50;

- imponibilità ai fini contributivi della retribuzione di posizione;

- gestione dei modelli 730-4 in qualità di sostituto d’imposta;

- quantificazione delle decurtazioni sul fondo per la contrattazione integrativa decentrata del personale non dirigente anno 2022 ex art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

1.2. La Sigap faceva pervenire al Comune di San Vitaliano, in data 28 dicembre 2022, le proprie controdeduzioni, giustificando le anomalie rilevate con:

- la mancata previsione di una fase di affiancamento con il precedente gestore del servizio, acuita dal suo subentro a metà dell’anno fiscale;

- la scarsa collaborazione del committente nel consentire l’accesso all’archivio dei dati detenuti;

- la priorità assegnata alle attività di elaborazione degli stipendi rispetto a quelle di sistemazione contabile;

- le valutazioni sottese alle scelte contabili stigmatizzate dal consulente di parte e l’esistenza di meri refusi.

Con la medesima nota di riscontro, la ricorrente ha, altresì, criticato la decisione della stazione appaltante di sospendere unilateralmente l’erogazione del servizio senza un adeguato contraddittorio.

1.3. Con determina del 29 dicembre 2022, n. 665, il Comune di San Vitaliano ha, tuttavia, disposto la risoluzione del contratto, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 108, co. 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e la comunicazione del fatto all’A.n.a.c., mentre, con successiva determina del 23 gennaio 2023, n. 17, ha deciso di non liquidare alla Sigap la fattura relativa al 6° bimestre 2022 (novembre-dicembre 2022).

1.4. Ricevuta il 23 marzo 2023 la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel casellario dei contratti pubblici da parte dell’A.n.a.c., la Sigap ha presentato, in data 18 aprile 2023, le proprie osservazioni, tese, in particolare, ad evidenziare:

- l’inesistenza di precedenti contenziosi con altri committenti;

- le contraddizioni rilevabili nella sequenza di provvedimenti assunti dal Comune di San Vitaliano rispetto alla gestione del servizio di elaborazione delle buste paga, prima affidato a terzi, poi sospeso e infine reinternalizzato;

- la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento di risoluzione contrattuale;

- la contrarietà del comportamento del dott. Vasco, diretto competitor della ricorrente, agli obblighi deontologici della categoria di appartenenza e il suo potenziale conflitto di interessi nella vicenda.

1.5. Ciononostante, l’A.n.a.c., con delibera del 10 agosto 2023, ha provveduto ad inserire la notizia della risoluzione nel casellario dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, sia pure dando atto sinteticamente delle obiezioni della ricorrente.

2. Avverso il provvedimento di annotazione la Sigap è insorta dinanzi a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento con un unico articolato motivo di ricorso, con il quale deduce, in sintesi, che l’A.n.a.c. non avrebbe valutato le memorie dalla stessa prodotte, dalle quali si evincerebbe l’assenza di qualsiasi grave inadempimento nei confronti della committenza, ai sensi degli artt. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016 e 8 del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, così incorrendo in un insanabile difetto di motivazione e abdicando al dovere di valutare l’utilità della notizia, riconosciuto dalla giurisprudenza (e, in particolare, dalla sentenza n. 3945/2023 di questo Tribunale) anche in caso di risoluzioni contrattuali allorché, come nel caso di specie, sussistano “elementi di straordinarietà” tali da porre seriamente in dubbio l’imputabilità all’operatore economico del grave illecito professionale. A tal proposito, la Sigap mette in luce, allo scopo di dimostrarne la contrarietà a buona fede, le discutibili decisioni assunte dal Comune di San Vitaliano che avrebbe:

- deliberato la risoluzione del contratto il giorno dopo la ricezione delle controdeduzioni dell’appaltatore;

- tenuto una condotta non trasparente sulle modalità per far fronte all’esigenza di elaborazione delle buste paga a valle della risoluzione, in quanto «o il Comune poteva provvedere con risorse proprie allo svolgimento del servizio e allora non vi sarebbe stata ragione di dover ricorrere alla procedura di gara che ha visto come aggiudicataria l’odierna ricorrente, o il servizio è stato esternalizzato, ma non si comprende con quali modalità dato il breve lasso temporale intercorso» ;

- recepito acriticamente, ai fini della risoluzione, il parere di un professionista esterno «la cui valenza probatoria è ancora del tutto incomprensile» , nonché

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi