TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-08-24, n. 202102456

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-08-24, n. 202102456
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102456
Data del deposito : 24 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/08/2021

N. 02456/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01512/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2020, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B L D, S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Cataldo (CL), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione n. -OMISSIS- del 31.7.2020 della Commissione Straordinaria del Comune di San Cataldo, nominata ai sensi dell'art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con i poteri attribuiti alla giunta municipale, avente ad oggetto: atto di indirizzo finalizzato alla rescissione ai sensi dell'art. 145, comma 4, del d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii., del contratto rep. -OMISSIS- del 14/11/2017 e accertamento di nullità dell'atto presupposto;

- della determinazione n.-OMISSIS-- del 7.8.2020 del Responsabile del settore 4 - ambiente e protezione civile del Comune di San Cataldo, avente ad oggetto la rescissione del contratto di affidamento del servizio di ufficio di direzione dei lavori, misure contabilità e assistenza al collaudo di opere pubbliche con coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi agli interventi nell'ambito del “contratto di quartiere ii – santa fara – decano - pizzo carano, conferito alla società d'ingegneria -OMISSIS-”;

nonché, ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- dell'1.7.2020 del Segretario Generale del Comune di San Cataldo, recante “Contratto di quartiere II”;

- dell'atto di indirizzo prot. -OMISSIS- del 6.7.2020 della stessa Commissione Straordinaria;

- della relazione, prot. -OMISSIS- del 08/07/2020, del Segretario Generale e del sovraordinato Ing. Varacalli, recante “Contratto di quartiere II – accertamenti nella gestione dell'appalto ai fini dell'applicazione dell'art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000;

- della nota prot. -OMISSIS- del 17.7.2020 del Segretario Generale e del sovraordinato Ing. Varacalli, recante “Prosecuzione verifiche interne”;

- di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Cataldo (CL);

Viste le note di udienza, con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. B S nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Per una piena intelligenza dei fatti di causa, pare opportuno premettere quanto segue sui fatti di causa:

- con Determina Dirigenziale n° -OMISSIS- del 03/02/2012 veniva approvato il bando di gara a procedura aperta relativo all’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riguardante i lavori di realizzazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, con opzione, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, della facoltà di affidare direttamente all’aggiudicatario l’incarico dell’Ufficio di Direzione Lavori;

- con Determina Dirigenziale n° -OMISSIS- del 19/04/2012, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, tali servizi venivano aggiudicati in via definitiva alla società d’ingegneria -OMISSIS-.;

- in data 22/03/2013 veniva sottoscritto il Disciplinare d’incarico dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in argomento, confermando la facoltà di affidare direttamente all’aggiudicatario della progettazione anche l’incarico dell’Ufficio di Direzione ei Lavori, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del D. Lgs. 163/2006;

- con delibera di G.M. n° -OMISSIS- del 04.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo di “Realizzazione programma innovativo in ambito urbano Contratto di Quartiere II” dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 e la suddetta opera veniva finanziata dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, giusta D.D.G. n° 1131 del 25.05.2015;

- in data 14/11/2017 veniva stipulato con la Società d’ingegneria -OMISSIS-., il contratto con rep. n° -OMISSIS-, registrato all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 21/11/2017, al Numero 3547 - Serie 1T, riguardante l’affidamento del servizio di <<Ufficio di direzione dei lavori, misure contabilità e assistenza al collaudo di opere pubbliche ai soggetti di cui alla lettere d), e), f), f-bis) ed h) dell’art. 90 del D. Lgs. n° 163/2006 con coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per i lavori relativi agli interventi nell’ambito del “Contratto di Quartiere II – Santa Fara – Decano – Pizzo Carano”>>;

- in data 15/01/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto (rep. n° -OMISSIS-, registrato all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 23/01/2018 al n° 218 Serie 1T) con la ditta “CPC – -OMISSIS-”, con sede in Maletto (CT), precisando che l’esecuzione dei lavori veniva affidata alla propria consorziata “V.s.r.l.”, ed effettuata la consegna, i lavori in data 8 maggio 2018 hanno avuto inizio;

- con D.P.R. 28 marzo 2019 il Presidente della Repubblica ha poi decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Cataldo (CL), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ed ha affidato la gestione dell’Ente, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria, con il compito di esercitare “fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche” (art. 3);

- nel corso di verifiche effettuate con i poteri del collegio degli ispettori, ai sensi dell’art. 145, 4 comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), la Commissione Straordinaria ha riscontrato delle anomalie amministrativo-contabili tali da configurare la patologica compromissione dell’iter amministrativo che aveva portato all’affidamento dell’incarico di ufficio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società d’ingegneria L. P.s.r.l., riconducibili peraltro a situazioni e soggetti nei confronti dei quali era stato rilevato un illecito condizionamento nell’ambito delle operazioni che sono state alla base dello scioglimento degli organi di governo ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000;

- con la Deliberazione n° -OMISSIS- del 31/07/2020 avente per oggetto: <<REALIZZAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO – CONTRATTO DI QUARTIERE II – ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA RESCISSIONE AI SENSI DELL'ART. 145,

COMMA

4, DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DEL CONTRATTO REP. -OMISSIS- DEL 14/11/2017 E ACCERTAMENTO DI NULLITÀ DELL'ATTO PRESUPPOSTO>>
la Commissione Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell’art. 145, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la immediata rescissione del contratto avente Rep. -OMISSIS- riguardante la prestazione professionale conferita alla Società d’ingegneria -OMISSIS-;

- alla predetta deliberazione della Commissione Straordinaria è stata data esecuzione dal Responsabile del settore 4 - ambiente e protezione civile del Comune di San Cataldo con la determinazione n.-OMISSIS-- del 7.8.2020, provvedendosi alla costituzione in via provvisoria di un Ufficio di direzione dei lavori interno all’ente per la prosecuzione dell’appalto.

Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, tanto la deliberazione n. -OMISSIS- del 31.7.2020 della Commissione Straordinaria del Comune di San Cataldo quanto la determinazione n.-OMISSIS-- del 7.8.2020 del Responsabile del settore 4 - ambiente e protezione civile del Comune di San Cataldo, aventi ad oggetto la rescissione del contratto di affidamento del servizio di ufficio di direzione dei lavori, misure contabilità e assistenza al collaudo di opere pubbliche con coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi agli interventi nell’ambito del “contratto di quartiere II – Santa Fara – Decano - Pizzo Carano, conferito alla società d’ingegneria -OMISSIS-”.

A fondamento della domanda di annullamento la -OMISSIS- ha posto i seguenti motivi di censura:

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 145,

COMMA

4 DEL D. LGS. N. 267/2000. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE DELLA P.A.
, deducendo la carenza del presupposto del potere ex art. 145, c. 4 T.U.E.L., non essendo emerso nella fattispecie alcun collegamento tra il contratto di cui si tratta (di affidamento della direzione dei lavori) e i fenomeni di condizionamento o infiltrazione mafiosa rilevati in seno al decreto di scioglimento del consiglio comunale;

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107 DEL D. LGS. N. 267/2000. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI. INCOMPETENZA ;
la ricorrente si duole dell’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Straordinaria nel qualificare come nullo, per incompetenza assoluta, il provvedimento (nota prot. -OMISSIS-del 20/10/2017) con cui il Sindaco ha disposto l’affidamento diretto alla -OMISSIS- del contratto di direzione dei lavori, siccome lesivo della sfera di competenza dei dirigenti, mentre il provvedimento in questione sarebbe al massimo annullabile per incompetenza relativa, e deduce a sua volta l’incompetenza della Commissione Straordinaria nel rilevare la nullità della disposizione del Sindaco pro tempore, di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-del 20.10.2017, e la caducazione degli atti conseguenti ai fini della pronuncia di rescissione, in quanto tale competenza ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. spetterebbe non alla Giunta (con i poteri della quale la Commissione ha dichiarato di agire), ma al dirigente;

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 91 DEL D. LGS. 163/2006. E DELL’ART. 157 DEL D. LGS. 50/2016. SVIAMENTO ;
con questo motivo sono poste in discussione le risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Straordinaria in punto di rilevazione e apprezzamento delle anomalie amministrativo-contabili che starebbero alla base dell’affidamento alla -OMISSIS- del contratto di direzione dei lavori poi rescisso, con particolare riguardo alla copertura di spesa e all’assunzione dell’impegno finanziario, all’affidamento mediante disposizione del sindaco e all’esistenza di un conflitto di interessi tra la -OMISSIS-, preposta alla direzione dei lavori, e il Consorzio CPC, deputato all’esecuzione dei lavori stessi per il tramite di una sua consorziata;

4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE DELLA P.A. , per la mancata valutazione e omessa motivazione sulle osservazioni presentate dalla società ricorrente nel corso del procedimento avviato per la rescissione del contratto;

5. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE, DI COERENZA DELL’AGIRE DELL’AMMINISTRAZIONE, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA , poiché l’Amministrazione comunale, retta dalla Commissione Straordinaria, non avrebbe tenuto in alcun conto il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente in ordine alla regolarità e alla legittimità dell’incarico ricevuto per lo svolgimento dei servizi di D.L.

La -OMISSIS- ha inoltre chiesto il risarcimento del danno ingiusto cagionato dai provvedimenti impugnati, quantificandolo in € 105.907,50 (pari all’importo dovuto per le prestazioni che la società non potrà eseguire a causa della anticipata rescissione del contratto), oltre al danno curriculare e all’immagine, da determinarsi equitativamente nella misura del 50% del danno patrimoniale.

Il Comune di San Cataldo, dopo essersi costituito in giudizio con atto depositato il 20.10.2020, mediante i successivi scritti difensivi (in particolare le memorie del 23.10.2020 e del 19.06.2021) ha variamente replicato ai motivi di censura articolati in ricorso e, quanto alla domanda di risarcimento del danno, ne ha chiesto il rigetto anche per la ritenuta invalidità del disciplinare di incarico del 24 novembre 2020 e per il difetto di legittimazione passiva del Comune conseguente alla violazione delle regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese contemplate dagli artt. 191 e 192 T.U.E.L.

All’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 – previo deposito di memorie difensive e di documenti in vista della trattazione – la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

DIRITTO

Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

In ordine alla sussistenza del presupposto del potere di rescissione rimesso alla Commissione Straordinaria dall’art. 145, comma 4, T.U.E.L., al suo fondamento e ai suoi limiti, è stato chiarito in giurisprudenza che: “ L'articolo 145, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che: "nei casi in cui lo scioglimento (degli organi elettivi del comune) è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso". La norma non è nuova ma rappresenta la trasposizione nel testo unico del comma 6-quinquies dell'art. 15-bis, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529, convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 108), cioè di una disposizione contenuta in una delle leggi fondamentali di cui lo Stato si è munito" per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ".

Si tratta, come appare evidente dal contenuto della norma e dall'essere questa collocata nell'ambito del sistema diretto a contrastare anche sul piano dell'amministrazione pubblica la criminalità organizzata, di un potere “extra ordinem”, nel senso che il suo contenuto non risulta rigidamente definito dall'ordinamento giuridico, anche se quest'ultimo individua rigidamente le autorità ed i presupposti per il suo esercizio. Un potere che, vale la pena di ribadire, è direttamente funzionalizzato al compito di eliminare, con strumenti di tipo amministrativo, le fonti di condizionamento, diretto od indiretto, dell'amministrazione pubblica nei settori di attività concernenti l'affidamento di appalti pubblici e la gestione di pubblici servizi.

2.1 Un primo corollario che nasce dalla ricostruzione del quadro normativo è che i due strumenti ai quali è affidata l'azione di contrasto alla criminalità organizzata cui si è accennato, se pur collegati tra loro, presentano una spiccata autonomia in quanto fondati su presupposti di tipo diverso. Infatti, mentre lo scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione locale implica valutazioni soggettive anche penetranti circa l'esistenza di "elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica" (articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000), gli interventi di ripristino della corretta gestione amministrativa affidati alla competenza della commissione straordinaria sono collocati su di un piano puramente oggettivo (art. 145 dello stesso decreto). Questi, infatti, muovendo dal presupposto che l'aggiudicazione dell’appalto ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali siano stati già presi in considerazione, nell'ambito dell’istruttoria condotta per l'adozione del provvedimento di scioglimento, quale elementi quantomeno indiziari dell'esistenza di "situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso", non sono il frutto di una valutazione concernenti la responsabilità personale dei soggetti coinvolti ma prendono in considerazione l’idoneità degli strumenti organizzativi e contrattuali posti in essere sotto l'influenza della criminalità organizzata ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi, e, in caso contrario, individuano le misure occorrenti per ripristinare il corretto svolgimento delle funzioni amministrative.

2.2 Un secondo corollario è che il potere "extra ordinem" affidato alla commissione straordinaria non si atteggia come mero riesame della legittimità formale o dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi, ma rappresenta momento autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo, che può portare anche ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi collegate, ma che trova la sua giustificazione, ed al tempo stesso il suo parametro di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l’infiltrazione della criminalità organizzata ” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7335/2005).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la delibera di rescissione del contratto di direzione dei lavori affidato alla società ricorrente risulta essere stata adottata nel rispetto dei presupposti normativi richiesti dall’art. 145, comma 4, T.U.E.L. per l’esercizio dello speciale potere extra ordinem ivi contemplato, dal momento che l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, è avvenuta “ anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture ovvero all'affidamento in concessione di pubblici servizi locali ”, situazioni di condizionamento patologico e di permeabilità a contesti criminali che la relazione prefettizia sulla cui base è stato emesso il conseguente decreto presidenziale di scioglimento (v. deposito del Comune del 23.10.20, doc. 1, pagg. 30 ss.) ha desunto dalla considerazione congiunta di diversi indici sintomatici, tra i quali significativamente la commissione di “ gravi fatti corruttivi e connivenze istituzionali presso l’Ufficio tecnico comunale di San Cataldo, […] , a proposito dell’affidamento diretto della direzione dei lavori previsti da un «Contratto di Quartiere» finalizzati alla riqualificazione urbana del quartiere « Omissis », aggravati dall’indifferenza dell’attuale amministrazione comunale che ha omesso di adottare adeguate misure per impedire le accertate distorsioni amministrative ”.

La stessa relazione evidenzia come alcuni componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale sono stati destinatari di misure di custodia cautelare in carcere e come “ Nel merito della suddetta vicenda giudiziaria, dalla menzionata Ordinanza giudiziaria è emerso che alcuni funzionari comunali in servizio presso l’Ufficio tecnico del Comune di San Cataldo (CL) ed, in particolare, Omissis - già Omissis della anzidetta struttura comunale, poi nominato, dopo il suo collocamento a riposo, consulente esterno di quell’Ufficio tecnico dal Omissis - avrebbero posto in essere una serie di manovre tese a pilotare alcune procedure di gara ad evidenza pubblica, tra le quali l’affidamento definitivo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché quella afferente la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori per la riqualificazione di un quartiere del centro storico del Comune di San Cataldo (CL), questi ultimi finanziati con fondi dell’Unione europea ”.

Non coglie, pertanto, nel segno la censura veicolata con il primo motivo di ricorso, alla cui stregua non sarebbe riscontrabile nella fattispecie alcun collegamento tra il contratto di cui si tratta (di affidamento della direzione dei lavori) e i fenomeni di condizionamento o infiltrazione mafiosa. Al contrario, come si è appena visto, tanto la relazione della Commissione di indagine costituita ai sensi dell’art. 143, comma 2, T.U.E.L. quanto la relazione del prefetto allegata al decreto di scioglimento degli organi comunali hanno evidenziato che le dimissioni dei componenti dell’Ufficio Tecnico del Comune conseguono a un accordo corruttivo – al quale hanno preso parte alcuni funzionari in servizio presso l’Ufficio tecnico e l’allora amministratore della -OMISSIS-,-OMISSIS-(v. avviso di udienza preliminare e richiesta di rinvio a giudizio in atti) – diretto a garantire il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori alla -OMISSIS-, stante la sopravvenuta impossibilità di funzionamento dell’Ufficio tecnico medesimo;
e tale vicenda è stata ritenuta dal prefetto e dal Ministro dell’Interno sintomatica della permeabilità dell’amministrazione comunale ai contesti criminali. La predetta ricostruzione ha inoltre ricevuto un avallo in sede giurisdizionale, posto che la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, 1° Sez. n. -OMISSIS-43/2020, che ha respinto il ricorso proposto contro il D.P.R. 28 marzo 2019, di scioglimento del Comune di San Cataldo, è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS- del 7 aprile 2021 prodotta il 31 maggio 2021.

Ulteriori elementi di anomalia, in aggiunta a quelli testé citati (di per sé soli invero sufficienti a giustificare l’esercizio del potere rescissorio ex art. 145, comma 4, T.U.E.L.), sono stati rilevati dalla Commissione Straordinaria mediante l’istruttoria condotta a mezzo dei suoi poteri ispettivi. In particolare, in disparte i controversi profili di irregolarità contabile pure evidenziati in seno alla Deliberazione n° -OMISSIS- del 31/07/2020, contribuiscono a delineare un quadro indiziario fortemente negativo, in quanto elementi sintomatici di un effettivo condizionamento e della permeabilità dell’ente disciolto a logiche criminali, le modalità anomale di conferimento dell’incarico di direzione alla -OMISSIS- e la situazione di evidente conflitto di interessi tra la stessa e il Consorzio preposto all’esecuzione dei lavori.

Quanto alle modalità di conferimento dell’incarico, appare senz’altro singolare che lo stesso sia stato disposto dal Sindaco pro-tempore con proprio provvedimento (v. nota prot. -OMISSIS-del 20/10/2017) piuttosto che con atto dirigenziale e in violazione del riparto di competenza delineato dall’art. 107 T.U.E.L.

Quanto ai rapporti tra la -OMISSIS- e il Consorzio CPC, la ricorrente non fa mistero di avere in passato intrattenuto delle relazioni di collaborazione con il Consorzio e di avere proposto, dopo la stipulazione del disciplinare d’incarico per lo svolgimento dell’attività di direzione dei lavori, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio stesso al fine di ottenere il pagamento di spettanze insolute. Tale circostanzia testimonia la persistenza di rapporti di debito-credito irrisolti tra la ricorrente e il Consorzio, tali da porre obiettivamente il direttore dei lavori in conflitto di interesse con l’esecutore.

Si tratta di indici obiettivi che, in aggiunta a quanto già rilevato dalla relazione della Commissione d’accesso e prefettizia, sono significativi dell’esistenza di situazioni di infiltrazioni e di condizionamento criminale degli organi e degli uffici dell’ente e, come tali, idonei a legittimare l’esercizio del potere di rescissione del contratto a opera della Commissione ai sensi dell’art. 145, comma 4, T.U.E.L.

Dal che l’infondatezza del motivo n. 3 del ricorso.

Parimenti non conducenti si rivelano le censure di cui al motivo n. 2 del ricorso introduttivo. In verità, l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Straordinaria nel qualificare come nulla, invece che illegittima, la nota prot. -OMISSIS-del 20/10/2017 con cui il Sindaco ha disposto l’affidamento diretto alla -OMISSIS- del contratto di direzione dei lavori in violazione delle attribuzioni riservate ai dirigenti dall’art. 107 T.U.E.L. non rileva ai fini dell’esercizio del potere di rescissione del contratto, poiché di per sé non risolve l’elemento di anomalia da cui rimane pur sempre affetta l’attività amministrativa né fa venire meno – nel complessivo quadro fattuale in cui è collocata – la sua significatività rispetto al giudizio di permeabilità e condizionamento criminale formulato dall’autorità procedente.

Per altro verso, il Collegio ritiene essere manifestamente insussistente il denunciato vizio di incompetenza, ex art. 107 T.U.E.L., della Commissione Straordinaria nel rilevare la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico di direzione dei lavori alla -OMISSIS-. A questo riguardo, occorre considerare che, secondo l’art. 145, comma 4, secondo periodo, T.U.E.L., “ A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso ”. Ciò implica, da un lato, che nei compiti della Commissione rientra quello di valutare, almeno in via incidentale, tutti i fatti ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio del potere rescissorio (ivi comprese, quindi, le anomalie riscontrate nello svolgimento dell’attività amministrativa dell’ente) e, dall’altro, che non possa opporsi alla Commissione quale organo extra ordinem – nell’esercizio delle funzioni legislativamente previste – la riserva di competenza stabilita dall’art. 107 T.U.E.L. in favore dei dirigenti, rientrando nelle attribuzioni della Commissione Straordinaria, ai sensi dell’art. 145, comma 4, T.U.EL., anche la revoca delle deliberazioni assunte dall’amministrazione comunale nella fase di evidenza pubblica prodromica all’affidamento del contratto.

Egualmente infondati sono i motivi n. 4 e n. 5 del ricorso, con i quali la ricorrente, rispettivamente, si duole della mancata valutazione delle proprie osservazioni da parte della Commissione Straordinaria e della lesione del principio del legittimo affidamento.

Ed invero, quanto al primo profilo, si osserva che in seno alla delibera n. -OMISSIS- del 31/07/2020 si è dato atto delle osservazioni presentate dalla -OMISSIS- in merito all’avvio del procedimento amministrativo volto a rescindere il contratto e la Commissione Straordinaria, pur non procedendo a una analitica confutazione delle stesse, ha espressamente dichiarato di non condividerle rinviando alla successiva motivazione della decisione;
tanto basta a ritenere assolto l’onere motivazionale, costituendo jus receptum che a fronte di controdeduzioni procedimentali dell’interessato, il provvedimento a questo sfavorevole può legittimamente fondarsi su di una motivazione sintetica, non essendo invece richiesta un’analitica confutazione delle osservazioni (tra tante, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3500;
Cons. Stato, V, 30 ottobre 2018, n. 6173;
IV, 3 ottobre 2014, n. 4967).

Con riferimento al secondo aspetto, il Collegio rileva come nessun affidamento incolpevole nella fattispecie poteva ragionevolmente nutrire la -OMISSIS- nell’esecuzione del contratto, atteso che essa era pienamente consapevole delle vicende penali che avevano coinvolto un proprio amministratore (adesso condannato in primo grado a due anni di reclusione per traffico di influenze illecite, così riqualificata dal Tribunale di Caltanissetta, Sez. GIP-GUP, l’originaria imputazione per corruzione all’esito del processo: v. doc. 26 depositato dal Comune di San Cataldo) nella vicenda delle dimissioni pilotate in seno all’Ufficio tecnico. Ad ogni modo, non sarebbero opponibili alla Commissione straordinaria insediatasi dopo lo scioglimento degli organi comunali ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L. eventuali affidamenti incolpevoli maturati nei confronti dell’ente, atteso che, secondo la ricordata giurisprudenza amministrativa, “ il potere extra ordinem affidato alla commissione straordinaria non si atteggia come mero riesame della legittimità formale o dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi, ma rappresenta momento autonomo di ricostituzione di un tessuto amministrativo, che può portare anche ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive ad essi collegate, ma che trova la sua giustificazione, ed al tempo stesso il suo parametro di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l'infiltrazione della criminalità organizzata ” (così Cons. Stato, V, n. 7335/05).

In conclusione va respinta, in quanto infondata, l’azione di annullamento dei provvedimenti impugnati. Ne consegue il rigetto della connessa domanda risarcitoria, stante il difetto del requisito dell’antigiuridicità della condotta amministrativa tenuta dalla Commissione Straordinaria nel deliberare la rescissione del contratto di affidamento, in favore della -OMISSIS-, dell’incarico di direzione dei lavori. Il rigetto nel merito dell’azione risarcitoria esime pertanto questo giudice dall’esaminare le ulteriori questioni – che rimangono assorbite dal tenore della presente decisione – poste dalla difesa municipale in ordine alla validità del disciplinare di incarico del 24 novembre 2020 e al difetto di legittimazione passiva del Comune in ipotesi derivante dalla violazione delle regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese contemplate dagli artt. 191 e 192 T.U.E.L.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai medi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale;
non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

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