TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2021-12-02, n. 202107736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2021-12-02, n. 202107736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202107736
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2021

N. 01435/2021 REG.RIC.

N. 07736/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01435/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2021, proposto da


R S, A P, C P, M P, rappresentati e difesi dagli avvocati S P, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Sulla domanda di correzione di errore materiale

Della sentenza n. 4268 pubblicata il 21.6.2021, del Tar Campania, Napoli, sez. II.


Vista l’istanza di correzione di errore materiale presentata dal Ministero dell’economia e finanze, notificata via PEC in data 4/8/2021e depositata il 5/8/2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato una istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 4268 del 2021, debitamente notificata, nella quale ha chiesto di correggere la sentenza in oggetto nella parte in cui dispone che il dirigente da nominare quale commissario ad acta sia individuato dal “segretario generale del Ministero”, con la previsione che il dirigente sia individuato dal Direttore Generale della Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio X del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi ovvero da quello che l’adito T.A.R. ritenga di individuare;

Ritenuto che l’istanza debba essere accolta, considerato che nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze non esiste più la figura del segretario generale (art. 3, comma 2, del D.lgs. 300/1999) e che pertanto la statuizione in sentenza è frutto di un mero errore materiale;

Ritenuto pertanto che il dispositivo della sentenza n. 4268/2021, debba essere corretta come richiesto dal Ministero e che non vi sia luogo a disporre sulle spese, non essendovi stata alcuna contestazione da parte ricorrente;

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