TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202202170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202202170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202170
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 02170/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Italcementi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via n. Morello n. 40;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Avvocatura Comunale, in Palermo, P.zza Marina n. 39;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 322/as del 24.10.2008, emessa dal Sindaco di Palermo di divieto di trasporto di petcoke all’interno dell'agglomerato urbano, con autocarri a cassone aperto anche se coperto da teloni, mai notificata alla ricorrente e pubblicata all'albo pretorio dal 25 ottobre sino al 7 novembre 2008;

- ove occorra e possa, della deliberazione n. 244 del 30/11/2007 del Consiglio

dell'ottava Circoscrizione del Comune di Palermo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Comune di Palermo;

Visti i documenti e la memoria depositati da parte ricorrente;

Vista l’ordinanza n. 3079 del 12.11.2021 con la quale è stata dichiarata l’interruzione del processo;

Visto il ricorso in riassunzione e i relativi allegati depositato da parte ricorrente;

Visti i documenti depositati da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza di smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Italcementi s.p.a. ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza sindacale n. 322/as del 24.10.2008, emessa dal Sindaco di Palermo, relativa al divieto di trasporto di pet-coke all'interno dell’agglomerato urbano, con autocarri a cassone aperto anche se coperto da teloni, articolando le seguenti censure:

1) “Violazione dell’art. 7 della L. 241/1990, come recepita nella Regione Siciliana dall’art. 8 della L.R. 10/1991, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento” .

Il Comune intimato avrebbe dovuto preliminarmente comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento, permettendole, così, di instaurare il contraddittorio volto ad acquisire tutte le informazioni necessarie per una completa istruttoria.

2) “Violazione dell’art. 107 D.Leg. n. 267/2000;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. B) del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Incompetenza”
.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da incompetenza, poiché la specifica competenza alla sua emanazione rientrerebbe nell’ambito non dei poteri del Sindaco ma dei poteri dirigenziali in base alla previsione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000.

3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285;
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti”
.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza di una direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che abbia disciplinato il trasporto all’interno di aree urbane di mezzi che trasportino pet coke, con l’apposizione delle limitazioni di cui all’ordinanza in questione.

4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 164, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti”
.

Nessuna norma escluderebbe che il pet coke possa essere trasportato secondo le prescrizioni del Codice della Strada. Per tale ragione, l’ordinanza impugnata sarebbe viziata per eccesso di potere e sviamento dalla causa tipica, considerato che le esigenze di tutela che si prefiggerebbe di raggiungere potrebbero essere soddisfatte con la puntuale applicazione da parte del trasportatore dell’art. 164 D.L.vo 285/1992.

Con memoria da valere quale motivi aggiunti, la ricorrente ha ulteriormente precisato le suesposte censure insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Palermo.

Con ordinanza n. 3079 del 12.11.2021, è stata dichiarata l’interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a, in seguito riassunto dalla ricorrente con notifica del ricorso avvenuta in data 28.12.2021 e con deposito in data 29.12.2021.

In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato documenti.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il secondo motivo con quale la ricorrente ha dedotto che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da incompetenza, poiché la specifica competenza alla sua emanazione rientrerebbe nell’ambito non dei poteri del sindaco ma dei poteri dirigenziali in base alla previsione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000.

Il motivo è fondato.

La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dall’art. 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza “i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077;
T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012). Ciò in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.lgs. 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.;
T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494;
T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033). Soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 08/02/2021).

Sulla scorta dei suesposti principi, che il Collegio ritiene di condividere, l’ordinanza impugnata deve ritenersi rientrante nei poteri dirigenziali.

Sotto altro e concorrente profilo, per completezza va detto che si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del Sindaco solo ove l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso TU.EE.LL. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13/04/2018, n. 1012), il che è da escludere nel caso di specie, considerato che il provvedimento impugnato non fa riferimento a tali disposizioni limitandosi in maniera generica a richiamare, oltre alle caratteristiche astrattamente pericolose del materiale in questione, la deliberazione n. 244 del 30/11/2007 del Consiglio dell’ottava circoscrizione con la quale lo stesso Consiglio, avendo appreso, a mezzo stampa, che l’azienda Italcementi sarebbe tornata a rifornirsi di pet-coke quale combustibile del proprio impianto di Isola delle Femmine, esprimeva parere contrario.

Da quanto fin qui esposto consegue che, in accoglimento del secondo motivo ed assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese sono poste a carico del Comune di Palermo e sono liquidate come da dispositivo;
nulla al riguardo si dispone nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al quale il ricorso è stato soltanto notificato, senza che siano state spiegate domande nei suoi confronti.

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