TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-02-23, n. 202400325
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2024
N. 00325/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2021, proposto da
IO IM, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A., non costituito in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della cartella di pagamento 122 2021 00163526 15 000 Agenzie delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 20/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti l’Avv. Tonon, su delega dell'Avv. Tomaselli, e l’Avvocato dello Stato Galli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda l’impugnazione della cartella di pagamento n. 12220210016352615000, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di Verona (di seguito “A.D.E.R.”) e notificata il 20 settembre 2021 all’Azienda agricola IO IM di Villafranca di Verona, per il pagamento della somma di € 297.448,25.
La cartella riguarda le somme dovute all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A. a titolo di prelievo latte sulle consegne riferite alle annualità 1995-1996, 2000-2001, 2001-2002 e 2004-2005.
2. La notificazione della cartella fa seguito alla definizione dell’articolato contenzioso intrapreso davanti al T.A.R. Lazio dall’azienda agricola per contestare nel merito, annualità per annualità, la pretesa creditoria di Ag.E.A..
In particolare il TAR Lazio:
- con la sentenza 24 ottobre 2012 n. 8761, ha respinto il ricorso R.G. n. 18947/1999 proposto avverso l’atto di imputazione del prelievo per l’annualità 1995-1996;
- con il decreto decisorio 15 ottobre 2014 n. 17501, ha dichiarato perento il ricorso R.G. n. 14861/2001 proposto avverso l’atto di imputazione del prelievo per l’annualità 2000-2001;
- con il decreto decisorio 3 novembre 2011 n. 9221, ha dichiarato perento il ricorso R.G. n. 13525/2002 proposto avverso l’atto di imputazione del prelievo per l’annualità 2001-2002;
- con la sentenza 12 giugno 2015 n. 8250, ha respinto il ricorso R.G. n. 7797/2005 proposto avverso l’atto di imputazione del prelievo per l’annualità 2004-2005.
Va poi aggiunto che Ag.E.A., con atto dell’11 giugno 2013, ha intimato all’azienda agricola il pagamento del prelievo atto riferito alle annualità in argomento.
Ne è seguita l’istanza di rateizzazione avanzata dall’azienda agricola, la quale ha successivamente impugnato, con il ricorso al T.A.R. Lazio R.G. n. 12954/2013, il provvedimento di accoglimento dell’istanza, adottato dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 -quinquies del 10 febbraio 2009 n. 5, conv. con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009 n. 33.
A mezzo di tale ricorso, l’azienda agricola ha contestato le debenza delle somme oggetto della predetta intimazione.
Il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso R.G. n. 12954/2013 con la sentenza 12 ottobre 2021, n. 10485, oggetto di successivo appello rigettato dalla sentenza del Consiglio di Stato, 18 maggio 2023, n. 4936.
3. L’Azienda agricola IO ha impugnato la cartella di pagamento con ricorso notificato il 18 novembre 2021 e depositato il successivo 1 dicembre 2021, al quale ha fatto seguito l’istanza di concessione di misure cautelari collegiali notificata il 24 agosto 2002.
Essa ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:
“I - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 7, comma 3 L. 212/2000, art. 7 L. 241/1990. Eccesso di potere.”
La ricorrente lamenta che la cartella si limita a fare riferimento alle precedenti richieste di pagamento del prelievo inviate al primo acquirente e non anche al produttore.
La ricorrente lamenta anche che la cartella non darebbe conto di provvedimenti riguardanti la decadenza dal beneficio della rateizzazione del pagamento prevista dall’art. 8 -quater del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5;
“II - Eccesso di potere - Illogicità manifesta – Contraddizione. ”
La ricorrente lamenta che la cartella impugnata, nella parte riservata all’Agenzia delle Entrate, descrive le modalità per accedere alla rateizzazione, mentre, nella parte riservata all’indicazione del ruolo di Ag.E.A. reca la dicitura “non è ammessa la rateizzazione, l'esclusione è prevista dall'articolo 6, comma 10, lettera a), della legge n. 225 del 1 dicembre 2016” ;
“III - Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare - Eccesso di potere- Violazione di legge in relazione all’art. 3 del Decreto Legge 28 febbraio 2005, n. 22, lettera b); in relazione al Regolamento CE n. 595/ 2004.”
La ricorrente lamenta che i dati dell’Amministrazione sul quantitativo di latte indicato come prodotto in Italia per ciascuna annata lattiero-casearia sarebbero inattendibili.
Su tali dati, in tesi erronei e falsi, Ag.E.A. ha eseguito le operazioni di compensazione per calcolare il prelievo addebitato alla singola azienda agricola.
Gli atti di imputazione del prelievo sarebbero quindi viziati perché si fonderebbero su una base inattendibile;
“IV - Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012.”
Secondo la ricorrente, le norme nazionali che disciplinano le operazioni di calcolo del prelievo contrasterebbero con il diritto europeo, alla luce delle sentenze della C.G.U.E. 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C/46-18.
Sarebbero quindi illegittimi gli atti di imputazione del prelievo sui quali si fonda la cartella impugnata;
“V - Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione.”
La ricorrente sostiene che sulla somma capitale ingiunta non andrebbero pretesi interessi, avuto riguardo a quanto dispone l’art. 10, comma 34, del D. L. 28 marzo 2003 n. 49, conv. con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003 n. 119.
In subordine la ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione degli interessi maturati sul capitale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ..
In ulteriore subordine, la ricorrente lamenta che nella cartella di pagamento manca l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
“VI - Illegittimità della cartella di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento- violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento - Illegittima duplicazione del ruolo”
La ricorrente lamenta che le somme ingiunte con la cartella impugnata sarebbero già state iscritte nel Registro nazionale dei debiti istituito dall’art. 8 -ter del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, con effetto equivalente all'iscrizione al ruolo.
La successiva iscrizione a ruolo avvenuta nel 2021 e prodromica all’emissione della cartella esattoriale integrerebbe una duplicazione non consentita.
Sotto altro aspetto, la somma ingiunta con la cartella sarebbe frutto di un calcolo che non avrebbe tenuto in considerazione le compensazioni operate dall’anno 2006 sui “contributi P.A.C.” spettanti all’azienda agricola.
La ricorrente sostiene che le disposizioni contenute all’art. 1, commi da 537 a 543, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (“ Legge di stabilità 2013” ) avrebbero determinato una sospensione di diritto dei ruoli e che si sarebbe verificata l’ipotesi considerata dal comma 543, secondo cui, in mancanza della comunicazione conclusiva del procedimento di sospensione entro novanta giorni, gli importi iscritti a ruolo sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore;
“VII - Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione”.
La ricorrente sostiene che l’Amministrazione sarebbe decaduta dal diritto di pretendere il pagamento richiesto con la cartella.