TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-06-23, n. 201500937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-06-23, n. 201500937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500937
Data del deposito : 23 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01623/2014 REG.RIC.

N. 00937/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01623/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2014, proposto da P M, rappresentato e difeso dall’avv. A P, con domicilio eletto in Bari, via Cairoli, 57;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’ottemperanza

del decreto del 21.12.2010 pubblicato in data 24.1.2011 della Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione Civile, di parziale accoglimento del ricorso (r.g. n. 381/10) proposto ex art. 3 legge n. 89/2001 da A M ed altri contro il Ministero dell’Economia e della Finanza, poi corretto, su istanza di parte ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., con decreto del 29.5.2012, pubblicato in data 11.9.2012, quindi corredato di formula esecutiva apposta in data 24.9.2012, ed infine notificato in data 12.10.2012 al Ministero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Marco P, su delega dell’avv. A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente avv. Marco P agiva per l’esecuzione, nella parte di proprio interesse, del decreto in epigrafe indicato del 21.12.2010 pubblicato in data 24.1.2011 (r.g. n. 381/2010), con cui la Corte d’Appello di Bari - Sezione Prima Civile condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di €. 5.000,00 ciascuno ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 in favore di A M ed altri (rappresentati e difesi in detto giudizio dal P).

Il decreto in esame (come corretto, su istanza di parte ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., con decreto del 29.5.2012, pubblicato in data 11.9.2012) disponeva in favore dell’odierno ricorrente, nella qualità di difensore dichiaratosi anticipatario, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio quantificate nella complessiva somma di €. 5.625,00.

Esponeva il deducente di aver provveduto alla notificazione in forma esecutiva del menzionato decreto;
che, ciononostante, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non versava le somme dovute.

Il P, perciò, adiva questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma indicata, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta e la condanna della Amministrazione alla corresponsione della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al gravame.

Alla camera di consiglio del 10 giugno 2015 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.

In primis , va rilevato che l’azione risulta correttamente proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.

Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto al P la somma di cui al decreto emesso in data 21.12.2010 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 381/2010 r.g. e ritualmente notificato in copia esecutiva in data 12.10.2012.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).

Il decreto in esame è passato in giudicato come risulta dalla attestazione del 28.11.2014.

Infine, Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 7441 ha chiarito che “Il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa;
per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.”.

Ne consegue che l’avv. P M, in qualità di difensore anticipatario della parte vittoriosa, è legittimato ad adire il giudice amministrativo per l’ottemperanza della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La domanda dell’interessato può, pertanto, essere accolta in relazione alle somme liquidate nel decreto per anticipazione.

In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto emesso in data 21.12.2010 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 381/2010 r.g. (come corretto, su istanza di parte ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., con decreto del 29.5.2012, pubblicato in data 11.9.2012), al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo in favore del difensore anticipatario P M, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.

Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà, ad istanza di parte, all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.

Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico del Ministero debitore e sarà liquidato su documentata istanza del commissario.

Per quanto concerne l’istanza, formulata dall’interessato, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere disattesa. La stessa, infatti, non appare congrua rispetto alle peculiarità del caso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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