TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-03-23, n. 202300951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-03-23, n. 202300951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300951
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00951/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2023, proposto da
Dusty S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giarre, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 239, del 15.01.2022, resa nel giudizio recante RG 17841/2017, definito presso il Tribunale di Catania, Sezione Quarta Civile, limitatamente alla parte in cui essa condanna il Comune di Giarre al rimborso “a parte attrice (del)le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese e euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15% “;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarre;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 239, pubblicata il 15 gennaio 2022, il Tribunale Civile di Catania, sezione Quarta, ha condannato il Comune di Giarre alla restituzione della somma di euro 8.900,00, oltre interessi moratori dalla scadenza al soddisfo, alla società Dusty s.r.l. (a titolo di restituzione di penali illegittimamente applicate dal primo nei confronti della seconda in forza del contratto di appalto del servizio di igiene urbana stipulato il 27/12/2016), nonché a rimborsare a quest’ultima nella qualità de parte attrice le spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese e € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Con PEC del 03.02.2022, la Dusty srl invitava il Comune di Giarre a ottemperare spontaneamente a quanto statuito con la sentenza n. 239/2022;
ma con PEC del 28.02.2022, il legale che aveva assistito l’ente in giudizio riscontrava l’invito a ottemperare rappresentando che “ poichè i fatti che hanno dato luogo alle controversie sono riconducibili a periodi precedenti il 31.12.2017;
considerato, che il Consiglio Comunale di Giarre con Delibera n. 52 dell'11 luglio 2018 dichiarava il dissesto, e poiché la gestione dell'indebitamento fino al 31.12.2017 è amministrata dall’Organismo Straordinario di Liquidazione, consta che le richieste da Ella formulate dovranno essere rivolte a tale Organo
”.

La sentenza, munita di formula esecutiva in data 21.03.2022, veniva notificata con PEC del 29.03.2022, e in data 21.12.2022 veniva rilasciata l’attestazione di suo passaggio in giudicato.

La Dusty s.r.l., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, ha agito per ottenere l’ottemperanza al giudicato limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali, ritendendo che queste ultime rimanessero sottratte alla procedura di gestione affidata all’Organismo Straordinario di Liquidazione.

Il giudizio di ottemperanza deve però essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 248 del D.lgs. 267/2000.

Stabilisce infatti l’art. 248, comma 2° del D.lgs. n. 267/2000 che “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.

L’art. 252, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che “ l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva
”.

L’art. 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004 , convertito dalla legge n. 140/2004 dispone poi che “ ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico ”.

E’ pacifico tra le parti che la vicenda contenziosa rientra nella fattispecie di cui all’art. 248 citato, in quanto la pretesa creditoria trae origine dall’illegittima applicazione di penali per inadempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di appalto stipulato il 27 dicembre 2016 e, quindi, concerne un atto di gestione anteriore alla dichiarazione di dissesto (delibera di C.C. n. 52 dell’11 luglio 2018), rientrando nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione al quale deve essere richiesto l’inserimento nella massa passiva, non risultando ad oggi superato lo stato di dissesto finanziario del Comune ovvero redatta ed approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ex art. 265 D.lgs. n. 267/2000.

Sulla nozione di “atto o fatto di gestione” la giurisprudenza è ormai consolidata nel ricomprendere non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto;
inoltre, proprio in tema di spese legali, il giudice di appello, valorizzando la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2022 ha ritenuto che il credito liquidato in sentenza a titolo di spese legali non può essere destinatario di un “ trattamento particolare ” poiché anch’esso è “ originato dalla stessa vicenda sostanziale ” alla base della sentenza ottemperanda (in termini, v. C.G.A. 21 aprile 2022, n. 504, n. 505 e n. 506;17 gennaio 2022, n. 61;
cfr. anche T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 2 marzo 2023, n. 684;
27 febbraio 2023, n. 617).

Alle argomentazioni che precedono consegue che, in applicazione del citato art. 248 D.lgs. n. 267/ 2000, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con inserimento del credito nella massa passiva a titolo di capitale, accessori e spese.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto della natura della controversia.

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