TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-01-28, n. 201600100

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-01-28, n. 201600100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600100
Data del deposito : 28 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00595/2015 REG.RIC.

N. 00100/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00595/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2015, proposto da:
C G, D L A, F G, D T G, C C, B G, M A, rappresentati e difesi dall'avv. S D P, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.z M;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'ottemperanza

al Decreto della Corte di Appello di Bari n. 2458/2013, depositato in data 2 ottobre 2013: equa riparazione L. n. 89/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 per le parti i difensori avv.ti Flavio Lorusso, per delega dell'avv. S D P;
Ines Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., i sigg. C G, D L A, F G, D T G, C C, B G e M A chiedevano l’esecuzione del Decreto della Corte di appello di Bari, meglio precisato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato a corrispondere in loro favore, a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001 e ss.mm.ii., la somma di € 2.400,00, per ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

I.1 Esponevano i ricorrenti che siffatta decisione, munita della formula esecutiva in data 9 luglio 2014, veniva ritualmente notificata il successivo 11 luglio 2014 all’Amministrazione intimata, che non corrispondeva le somme dovute in forza del suindicato titolo.

I.2 Perdurando l’inadempimento, i ricorrenti adivano questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata decisione civile nelle more passata in giudicato per mancata proposizione di impugnazione. I ricorrenti chiedevano, pertanto, che questo Giudice Amministrativo:

a) ordinasse al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento delle somme sopra specificate, prescrivendo le misure reputate opportune per l’integrale esecuzione del Decreto della Corte di Appello di Bari indicato in narrativa;

b) disponesse, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta , al fine di provvedere agli atti e alle operazioni necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato;

c) condannasse l'Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.

I.3 Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2016, parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa, non avendo ancora l’Amministrazione, nel frattempo costituitasi in giudizio, adempiuto all’obbligazione di pagamento.

II. Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che il predetto ricorso sia fondato e pertanto vada accolto nei modi di seguito specificati.

II.1 Va preliminarmente rilevato che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).

In atti è presente il certificato (reso in data 3 febbraio 2015) della Corte di Appello di Bari in ordine alla non impugnazione del decreto in esame.

L’azione risulta inoltre correttamente proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.

II.2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi