TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200468
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Pubblicato il 15/02/2022
N. 00468/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2021, proposto da
C R, nella qualità di erede legittimo di A R (in tale veste già costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza ottemperanda), rappresentato e difeso dall'avvocato F M e avvocato F M in proprio, quale procuratore distrattario dapprima di A R e quindi di C R, rappresentato e difeso da sé stesso, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato F M e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania n. 2515/2018 del 29 ottobre - 21 dicembre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente ha rappresentato che con ricorso iscritto al n. r.g. 4108/1997 il sig. A R (originario avente diritto e dante causa dell'odierno ricorrente sig. C R) ha chiesto al Tribunale adito, nei confronti della Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) - previa declaratoria del diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio spettante per il periodo non di ruolo a norma dell'art. 9 del D.Lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (esteso al personale non di ruolo degli enti locali dall'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61) e dall'art. 16 della legge 8 marzo 1968, n. 152, come rispettivamente emendati dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 208/1986 e 401/1993 – la pronuncia di condanna al pagamento in suo favore della somma dovuta al ridetto titolo (da calcolarsi sulla base di una mensilità dello stipendio in godimento alla data del 2 aprile 1968, da rivalutarsi alla data di definitiva cessazione del rapporto, e cioè al mese di febbraio 1988, posto che il deducente era stato in servizio fino al 29 febbraio 1988, per ciascuno dei tre anni di servizio pre-ruolo prestati fino al 30 giugno 1960), oltre accessori di legge (rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sull'importo rivalutato, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. ed avuto riguardo alla natura retributiva e/o previdenziale del credito) con decorrenza dal 28 giugno 1988 (120° giorno successivo al collocamento a riposo) fino al soddisfo effettivo dell'intera ragione creditoria.
L'adito Tribunale, ha precisato la parte ricorrente, con sentenza n. 2515/2018 (pronunciata nei confronti di C R, in qualità di erede di A R), in accoglimento del ricorso ha definito la controversia nei seguenti termini: “... Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione. Condanna la Provincia di Regionale di Messina al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, liquidate nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre accessori ....”.
La predetta sentenza, ha aggiunto la parte ricorrente, munita di formula esecutiva in data 3 gennaio 2019, è stata notificata a mezzo del servizio postale alla Città Metropolitana di Messina (17 maggio 2019-21 maggio 2019), senza che facesse seguito alcuna impugnazione, ciò che ne determinava il passaggio in giudicato allo scadere dei termini di legge.
Stante l'inerzia della parte debitrice, ed essendo pure inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge n. 30/1997), con ricorso spedito per la notifica in data 18 ottobre 2021 e depositato in data 26 ottobre 2021 il sig. C R e l’avvocato F M hanno proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’intimata Città Metropolitana Messina.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
- riconoscere l'obbligo della Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina) di conformarsi al giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania, 21 dicembre 2018, n. 2515 (n. 4108/1997 r.g.);
- conseguentemente ordinare alla medesima Città Metropolitana di Messina l'ottemperanza alla predetta sentenza, prescrivendo le relative modalità ed il termine massimo di adempimento ovvero determinare il contenuto dell'emanando provvedimento amministrativo, o emanare lo stesso in luogo del predetto ente locale;
- nominare, qualora ritenuto necessario o per il caso di perdurante inadempimento nel termine stabilito, un commissario ad acta , indicando a quest'ultimo termini e modalità di adempimento dell'obbligo gravante sul menzionato ente locale;
- applicare la misura prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e, per l'effetto, condannare la Città Metropolitana di Messina al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- condannare la medesima Città Metropolitana di Messina alla rifusione delle spese e dei compensi di difesa relativi al presente giudizio di ottemperanza, da distrarre ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore, che al fine ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.