TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-12-21, n. 202000356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-12-21, n. 202000356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000356
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 00356/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2018, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati A A G ed E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Bolzano, piazza Mazzini, 49;

contro

Comune di Castelrotto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del parere negativo della Commissione edilizia del Comune di Castelrotto del 06.03.2018 sulla istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, nonché dell'atto sindacale del 07.03.2018 prot. n. 0005213 di comunicazione dell'anzidetto parere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di parte ricorrente del 26 ottobre 1018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Sarre Pirrone e udito per il ricorrente l’avv. P. La Guardia, in sostituzione dell’avv. A.A. Gianolio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso depositato il 07.06.2018 l’ing. G B adiva l’intestato TRGA deducendo di essere proprietario, in forza dell’atto di compravendita 29.4.2005 n. 67.169 di rep. Notaio Pantozzi di Bolzano, della p.m. 105 in p.ed. 2010 CC Castelrotto situata nel condominio Sciliar ( ex Eurotel) sull’Alpe di Siusi. L’immobile era originariamente posto a servizio del preesistente complesso alberghiero come locale sauna e doccia, comprensivo di vani accessori adibiti a spogliatoi nonché di una tettoia/veranda per il refrigeramento dopo la ventilazione.



2. Esponeva il ricorrente che, perfezionata la compravendita, era stato predisposto il progetto per la ristrutturazione della suddetta unità immobiliare, al fine di ricavarne due miniappartamenti, ciascuno dei quali dotato di una porzione di veranda anch’essa divisa in due parti e delimitata lungo il perimetro esterno da un parapetto in muratura di 85 centimetri di altezza.



3. L’intervento di ristrutturazione, ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Bolzano, era stato assentito dal Comune di Castelrotto con la concessione edilizia 05.10.2006 n. 204/2006 (doc. 2).



4. Con concessione edilizia in variante di data 06.03.2007, n. 36/2007 erano state autorizzate alcune modifiche progettuali, consistenti, tra l’altro, nella realizzazione di due varchi (di larghezza corrispondente a quella di una porta) nel parapetto in muratura posto a delimitazione dei due lati minori della veranda (doc. 3).



5. La nuova veranda, realizzata in forza ed in conformità agli anzidetti titoli edilizi, constava di una copertura piana in laterocemento sorretta da tre pilastri e delimitata, lungo i due lati corti della veranda, da un parapetto in muratura alto 85 cm, nel quale era stato aperto un varco adatto ad ospitare una porta finestrata (v. lo stato di variante di cui al progetto assentito con la conc. ed. in variante n. 36/2007).



6. Ultimati i lavori, il Comune di Castelrotto rilasciava, in data 20.6.2007, la licenza d’uso n. 35/2007 (doc. 4).



7. Successivamente, in data 31.10.2007, perveniva al Sindaco del Comune di Castelrotto una segnalazione “ orale ” di denuncia dell’avvenuta, completa chiusura della veranda.



8. In seguito a sopraluogo effettuato dall’ufficio tecnico il 05.11.2007, il Comune constatava che, effettivamente, la veranda era stata “ chiusa ” mediante rialzamento della balaustra e installazione di serramenti fissi, in difformità dai progetti approvati che prevedevano la realizzazione di una struttura “ aperta ”, quantomeno sui lati corti della stessa.



9. Seguiva l’adozione del provvedimento 24.01.2008 n. 1/2008 con il quale il Sindaco ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, con demolizione della balaustra e rimozione delle porte e delle finestre.

10. L’odierno ricorrente, pur ritenendo insussistente l’abuso contestato, presentava, in data 21.03.2008, un progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 85 della L.P. 11.8.1997 n. 13.

11. Il Sindaco di Castelrotto opponeva un primo diniego alla sanatoria con provvedimento del 9.5.2008 n. 4228/BA7eg, rilevando l’inapplicabilità dell’art. 85 della L.P. n. 13/1997 e adducendo motivi dii carattere “ estetico ” a supporto del diniego (doc. 5).

12. Quest’ultimo veniva gravato con impugnativa proposta avanti a questo TRGA che, in accoglimento della medesima, annullava il provvedimento negativo in oggetto per riscontrate carenze motivazionali (sent. n. 298/2009).

13. Riesaminato il progetto, il Sindaco del Comune di Castelrotto, con provvedimento del 05.02.2010 n. 1724 (doc. 7), negava nuovamente la sanatoria, facendo leva, oltre che su ragioni di ordine estetico, individuate nella ritenuta alterazione della facciata del condominio, sul fatto che la chiusura della veranda comportasse la creazione di un nuovo volume urbanistico non assentito né altrimenti disponibile.

14. Ulteriori argomenti ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria venivano individuati nella violazione della disciplina urbanistica (art. 107, comma 21 LUP) e vincolistica (Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi), oltre che nella mancata approvazione dell’intervento edificatorio da parte dell’assemblea del condominio “ Sciliar ” (come si assumeva essere prescritto dall’art. 70 della L.P. n. 13/1997 e dall’art. 1120 cod. civ.).

15. Con successivo provvedimento sindacale 15.03.2010 n. 13/2010 (doc. 8) veniva reiterato l’ordine di demolizione delle opere abusive, con esclusione della balaustra sino all’altezza di 85 cm.

16. Questo TRGA, con la sentenza 31.01.2011 n. 49/11 (doc. 9), rigettava il ricorso proposto dall’Ing. B avverso il citato diniego di sanatoria ed il conseguente ordine di ripristino, giudicando esaustiva e fondata la motivazione, sia con riferimento alle dedotte ragioni estetiche, sia con riguardo alla mancata approvazione dell’intervento da parte della assemblea condominiale.

17. Nella sentenza di cui sopra non si affrontavano esplicitamente questioni relative all’incremento volumetrico determinato dalla chiusura della veranda, in quanto ritenute assorbite dall’accertata legittimità dei motivi ostativi legati all’estetica della facciata ed alla mancanza di consenso dei condomini alla modifica della stessa.

18. L’odierno ricorrente presentava quindi, in data 28.03.2011, un secondo progetto di sanatoria non dissimile dal primo, sul quale si esprimeva negativamente l’Ufficio urbanistica della Provincia con nota del 07.12.2011.

19. Il progetto era stato anche sottoposto all’Ufficio Ripartizione Natura e Paesaggio della PAB, che, con atto del 01.08.2011 n. 432424, riteneva superfluo pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, in quanto l’incremento volumetrico contestato dal Comune contrastava con l’art. 4, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico dell’Alpe di Siusi.

20. L’ing. B proponeva ricorso anche avverso il suddetto provvedimento.

21. Il gravame veniva dichiarato improcedibile con sentenza 14.11.2012 n. 329/2012 di questo TRGA (doc. 10), per non avere il ricorrente impugnato la successiva determinazione provinciale del 23.12.2011 prot. n. 713396, con cui l’Ufficio tutela del paesaggio aveva nuovamente espresso parere contrario alla concessione della richiesta sanatoria.

22. Pendenti i giudizi di appello avverso le sentenze summenzionate, l’ing. B sottoponeva la questione all’assemblea del condominio “ Sciliar ”, ottenendo l’approvazione dell’intervento progettato, in quanto ritenuto compatibile con l’” estetica della facciata retrostante il condominio ” (doc. 11).

23. In data 31.01.2018, il ricorrente presentava al Comune di Castelrotto un’ulteriore richiesta di concessione edilizia in sanatoria, riferita a progetto di “ completa chiusura dei tamponamenti ” della veranda in questione, mediante inserimento di finestre e porte finestre sui lati corti della stessa (doc. 12).

24. Nella relazione tecnica accompagnatoria il richiedente precisava che l’intervento non comportava la realizzazione di nuova cubatura, poiché la stessa “ era già stata creata con le concessioni edilizie precedenti ”.

25. Il Sindaco del Comune di Castelrotto, con atto 07.03.2018 prot. n. 0005213, comunicava al ricorrente che la Commissione edilizia aveva esaminato il progetto in sanatoria in data 06.03.2018, esprimendo il seguente parere negativo: “ per il progetto approvato nel 2007 non è stata calcolata la cubatura, né pagati oneri;
- una veranda aperta su due lati non costituisce cubatura;
- una veranda costituisce solamente superficie coperta in base alla legge delle verande (deliberazione della giunta provinciale n. 1049/2013);
” (doc. 13).

26. L’anzidetto parere della Commissione edilizia 06.03.2018, unitamente al provvedimento sindacale 07.03.2018 prot. n. 0005213 che lo fa proprio, sono ora raggiunti dall’impugnativa proposta dall’ing. B con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

27. Parte ricorrente articola quattro motivi di gravame che si sostanziano nella censura rivolta al Comune di aver erroneamente ritenuto che il progetto in sanatoria della ristrutturazione della P.M 105 del condominio “ Sciliar ” comportasse un indebito incremento di cubatura, ovvero richiedesse l’utilizzazione di volumetrie nuove non disponibili in forza dei rilasciati titoli edilizi.

28. Si imputa, in particolare, alla Commissione edilizia del Comune di Castelrotto di non aver considerato che l’incremento volumetrico ritenuto d’ostacolo alla richiesta sanatoria era stato già assentito con le concessioni edilizie n. 204/2006 e 36/2007. Non si tratterebbe, perciò, dell’impegno di nuova cubatura (e quindi della realizzazione di una nuova costruzione), bensì del completamento dei lavori di ristrutturazione della preesistente veranda.

29. A supporto della tesi suddetta parte ricorrente rimanda alle tavole progettuali ed alle relazioni tecniche relative alle concessioni rilasciate nel 2006-2007, oltre che alla documentazione fotografica allegata (doc. 2, 3 e 13).

30. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica dell’ing. B, allegata all’istanza di sanatoria (doc. 13), lo stato di fatto su cui è intervenuta la concessione n. 204/2006 era costituito da un corpo di fabbrica aggettante alla facciata nord-ovest dell’edificio, delimitato alla base dei tre lati di perimetro da una balaustra in muratura dell’altezza di 85 cm e da due spalloni in muratura che sorreggevano la copertura in origine lignea.

31. Dalla documentazione fotografica prodotta a corredo della citata relazione e, segnatamente, dalla foto risalente al maggio 2005, risulta, per contro, che i tre lati perimetrali esterni della “ veranda non erano costituiti da muri o parapetti, essendo la struttura chiusa lateralmente da tamponature precarie in legno e completamente aperta sul lato esterno parallelo alla facciata condominiale (doc. 13).

32. La planimetria raffigurante lo “ stato approvato ” della concessione edilizia in variante n. 36/2007 contempla poi l’apertura di due varchi laterali sui lati corti della veranda, adatti ad ospitare una porta-finestra (v. relazione tecnica ing. Renato B).

33. Le suddette caratteristiche costruttive evidenziano – al di là delle mancate corrispondenze tra lo stato di fatto, come documentato da parte ricorrente, e lo “ stato approvato ”, di cui alle planimetrie dei progetti assentiti - che si discute di un manufatto originariamente costituito da una tettoia poggiata su pilastri in muratura ed aperta sui due lati corti della “ veranda ”.

34. Risulta altresì acclarato – anche per espressa ammissione di parte ricorrente (pag. 7 del ricorso) - che il locale di cui trattasi veniva sottoposto a ristrutturazione nel 2007 in funzione della sua futura completa chiusura, cui si è dato corso, in via di fatto, prima mediante montaggio di persiane avvolgibili, poi con l’installazione di infissi e serramenti. Tale stato di fatto veniva accertato, in seguito al sopraluogo effettuato dall’ufficio tecnico comunale il 05.11.2007, con l’ordinanza sindacale di ripristino del 24.01.2008.

35. Sulla scorta degli evidenziati elementi di valutazione, vanno ora esaminati i singoli motivi di gravame, nonché sottoposta a verifica la tesi, respinta dalla Commissione edilizia del Comune, secondo cui il progetto in sanatoria per la ristrutturazione della P.M. 105 del condominio “ Sciliar ” non avrebbe consumato cubatura ulteriore rispetto a quella già assentita con le concessioni edilizie n. 204/2006 e n. 36/2007.

36. Ciò premesso, il Collegio non ritiene che l’azione impugnatoria, proposta nei termini sopra tratteggiati, sia suscettibile di infirmare la validità del contestato parere negativo.

37. Le argomentazioni attoree trovano, invero, una prima, indiretta smentita negli stessi titoli edilizi prodotti da parte ricorrente (doc. 2 e 3).

38. Entrambe le concessioni dimesse (nn. 204/2006 e 36/2007) riportano, nelle premesse del modulo utilizzato, gli spazi per l’attestazione dell’avvenuto versamento presso la tesoreria comunale di quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione. Detti spazi sono, nella specie, rimasti vuoti (v. doc. nn. 2 e 3).

39. Non vi è quindi traccia dei contributi di urbanizzazione, i quali, ove effettivamente dovuti in ragione della supposta creazione di nuovi volumi urbanistici, avrebbero dovuto essere liquidati e riscossi in sede di rilascio delle richiamate concessioni edilizie (art. 40 e 66 della L.P. n. 13/1997).

40. Così non è stato, e la circostanza non viene smentita dalle allegazioni di parte ricorrente, la quale non spiega la ragione per cui i titoli suddetti non menzionino l’incremento volumetrico che si assume derivare dalla ricostruzione della veranda in oggetto, né specifichino la fonte della “ provvista ” volumetrica cui si sarebbe dovuto attingere per poter autorizzare l’intervento in questione.

41. Ad avviso del Collegio, l’omessa contabilizzazione degli oneri derivanti dalla realizzazione di nuova cubatura non è dovuta ad una svista o ad un errore degli organi tecnici comunali, esprimendo essa, piuttosto – come ricavabile dalla motivazione del parere oggetto della presente impugnativa - chiara consapevolezza della mancanza dei presupposti di esazione dei contributi di costruzione, in ragione dell’assenza di volumi urbanisticamente rilevanti.

42. Tale posizione appare del tutto coerente con la situazione di fatto risultante dai documenti versati in atti e con il regime urbanistico proprio degli elementi architettonici di cui si discute.

43. Pur essendo il panorama giurisprudenziale alquanto variegato in materia, esso consente di delineare, con sufficiente precisione, la disciplina giuridica propria della veranda e degli altri elementi costruttivi affini (tettoia, pensilina, portico/porticato, et similia ).

44. Si desume, in particolare, da detta disciplina che la creazione di volume urbanisticamente rilevante viene fatto derivare dalla completa “ chiusura ” della veranda, ovvero, secondo un orientamento più restrittivo, dalla tamponatura della stessa su almeno tre lati perimetrali.

45. In tal senso si è p.e. recentemente pronunciato il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 1822/2016) che ha collegato l’incremento della preesistente volumetria all’” installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati” .

46. Secondo tale più specifica formula, anche a prescindere dall’applicazione dei criteri di computo delle cubature contemplati nei diversi regolamenti edilizi comunali e strumenti di pianificazione primaria, in materia urbanistico-edilizia il presupposto minimale per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (definizione, questa, ormai costantemente enunciata dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado: cfr. al riguardo, ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sent. n. 5385/2017, id. Sez. IV, sent. N. 259/2015;
id. , Sez. VIII, sent. n. 971/2014;
id ., Sez. VI, sent. n. 3543/2011;
id ., Sez. IV, sent. n. 8342/2010;
T.A.R. Piemonte, sent. n. 1824/2005)

47. L’incremento di volumi urbanistici consegue quindi, in base ai citati indirizzi interpretativi, alla chiusura della veranda su almeno tre lati, situazione che non era riscontrabile nei progetti assentiti con le concessioni edilizie del 2006/2007 e che si è determinata successivamente ed indipendentemente dal rilascio delle stesse, come accertato nel corso del sopraluogo del 05.11.2007, dal geom. N M D dell’Ufficio tecnico comunale. Questi ebbe modo di constatare in tale frangente che “ tutta la terrazza è stata completamente chiusa, tramite rialzamento della balaustra e tramite il montaggio di finestre, porte e persiane ” (v. ordinanza sindacale n. 13/2010;
doc. 8).

48. La situazione antecedente al menzionato accertamento ufficiale era quella originaria di tettoia poggiante su pilastri ed aperta sui tre lati (v. foto del 2005;
doc. 13). Di siffatta copertura, sicuramente priva di implicazioni volumetriche, veniva poi autorizzata – come già accennato - la perimetrazione sui tre lati tramite balaustra in muratura dell’altezza di cm 85 (conc. ed. n. 204/2006).

49. Anche quest’ultimo progetto, in quanto finalizzato alla realizzazione di una struttura aperta sui tre lati perimetrali esterni, non comportava la creazione di “ superfici verticali chiuse ” ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Non potevano, infatti, considerarsi tali gli spazi delimitati da una balaustra/parapetto di 85 cm di altezza, poi ulteriormente “ aperta ” mediante creazione di ampi varchi laterali estesi per l’intera altezza della struttura ed autorizzati con la successiva concessione in variante n. 306/2007 (sulla mancata rilevanza volumetrica degli spazi delimitati da ringhiere o balaustre, cfr. TAR Napoli, Sez. VI, sent. n. 4999/2014).

50. L’utilizzo di nuove volumetrie urbanisticamente rilevanti si è, quindi, avuto soltanto con la successiva (abusiva) trasformazione, operata mediante i tamponamenti effettuati con l’innalzamento della balaustra e l’inserimento delle superfici finestrate. Con il completamento di quest’ultimo intervento, si sono perfezionati gli elementi costitutivi dell’incremento di cubatura che poi è stato posto a fondamento del diniego di sanatoria.

51. Si spiega, quindi, la posizione favorevole al richiedente assunta dal Comune nel 2006-2007, a fronte di progetti che contemplavano la realizzazione di una veranda “ aperta ”, o comunque soltanto parzialmente “ chiusa ”, e che non impegnavano, per ciò, ulteriore cubatura urbanisticamente rilevante.

52. Non risulta pertanto contraddittorio, rispetto alla suddetta argomentazione, l’opposto parere formulato in sede di sanatoria, in seguito alla completa chiusura del manufatto, conseguente all’installazione di serramenti e superfici vetrate fisse.

53. Deve, in definitiva, assumersi la fondatezza del motivo su cui si basa il contestato parere contrario al rilascio della concessione in sanatoria ed oggetto del presente giudizio.

54. E’ poi il caso di rimarcare – anche se la questione non viene espressamente sollevata in ricorso – che, allo stato, permangono e mantengono autonoma efficacia ostativa della richiesta sanatoria, le ragioni di diniego (ulteriori rispetto a quella relativa alla mancanza di volumetrie disponibili) espresse dalla medesima Commissione edilizia con il parere del 05.02.2010 (doc.7), poi riprese e ribadite dall’Ufficio Ripartizione natura e paesaggio della Provincia nel proprio parere del 23.12.2011.

55. Nelle citate consultazioni (soltanto la prima delle quali è stata fatta oggetto di impugnativa, rigettata con sentenza di questo TRGA n. 49/2011), riferite a progetti di recupero del tutto analoghi a quello oggetto del presente giudizio, il diniego di sanatoria veniva motivato altresì con riferimento alla violazione della vigente disciplina urbanistica (art. 107, comma 21 LUP) e vincolistica (Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi).

56. Anche per le ragioni impeditive da ultimo illustrate, il ricorso oggetto del presente scrutinio non può, in conclusione, trovare accoglimento.

57. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese di lite, a fronte della mancata costituzione in giudizio della convenuta Amministrazione comunale di Castelrotto.

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