TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-10-11, n. 201200287

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-10-11, n. 201200287
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201200287
Data del deposito : 11 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00226/2012 REG.RIC.

N. 00287/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2012, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. C L, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, piazzale Santafiora 7;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23 settembre 2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente in data 23 settembre 2008 ha presentato istanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 5 febbraio 1992, n. 91 volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza, nonostante l’istruttoria avviata, il ricorrente non ha ottenuto alcun provvedimento.

Ritenendo illegittimo il silenzio protratto oltre i settecentotrenta giorni fissati ex lege , il ricorrente lo ha impugnato chiedendo ordinarsi all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

L’amministrazione si è difesa eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di un anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. e chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso in quanto, in ogni caso, la Prefettura di Reggio Emilia avrebbe espresso parere contrario con nota del 9 novembre 2009.

Ha, inoltre, allegato nota della Prefettura del 25 giugno 2012 in cui si sostiene che il termine di 730 giorni fissato dalla legge non sarebbe perentorio potendo, dunque, l’amministrazione provvedere anche oltre detto termine.

Alla camera di consiglio del 19 settembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che in relazione ai provvedimenti di attribuzione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., sussiste la competenza del TAR Lazio.

Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che nel caso di specie, come affermato da un recente indirizzo giurisprudenziale (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 4113), lo specifico oggetto del giudizio costituito da un mero comportamento inerte comporti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1, c.p.a., in base al quale, “il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.

Il Collegio ritiene di conformarsi al richiamato orientamento in quanto nel presente giudizio non è in discussione la legittimità del provvedimento attributivo dello status cui il ricorrente aspira ma unicamente la condotta inadempiente dell’Amministrazione cui è riconducibile il solo effetto processuale di legittimare l’istante ad attivare il giudizio avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a..

3. Quanto al merito il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente il 23 settembre 2008.

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all'art. 9, individua le ipotesi in cui "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno".

Il citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. n. 362 - di approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana - all'art. 3, espressamente prevede che "Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda".

A sua volta il D.M. 24 marzo 1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

4. Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, si configura in capo all’Amministrazione un preciso obbligo di determinarsi in ordine all’istanza del ricorrente adottando un provvedimento espresso (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , 1 marzo 2011, n. 1874) che, non essendo ancora intervenuto nonostante lo spirare del termine legale, comporta l’accoglimento del ricorso.

D’altra parte la giurisprudenza, come richiamato dalla stessa Amministrazione nella nota del 25 giugno 2012 in atti, è concorde nel ritenere che il termine di due anni previsto dall'art. 3, D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362, per la definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana ha natura sollecitatoria e non perentoria (cfr. ex multis : T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 gennaio 2008, n. 6).

Ne discende che la riconosciuta (ed invocata) possibilità per l’amministrazione di provvedere anche oltre detto termine elide l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale che va, pertanto, respinta.

A nulla rileva, infatti, la circostanza rappresentata dall’Amministrazione con la citata nota del 25 giugno 2012, riferita all’intervenuto parere contrario formulato dalla Prefettura in data 9 novembre 2009 che, semmai, connota di evidente gravità la successiva inerzia stante l’acquisizione di tutti gli elementi necessari a provvedere (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 aprile 2012, n. 161).

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierno ricorrente in data 29 marzo 2008 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

5. Le spese del giudizio devono essere poste a carico della resistente Amministrazione nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento) oltre ad oneri di legge (12,5%, IVA e CPA) e deve essere disposta la comunicazione della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza.

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