TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-10-05, n. 201704652
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Pubblicato il 05/10/2017
N. 04652/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02645/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2645 del 2017, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P Verde in Napoli, corso Umberto I, n. 7;
contro
Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio eletto presso lo studio Capotorto-Sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola E/2, Scala A;
nei confronti di
M R, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 5847 del 03.05.17, di riscontro all'istanza avanzata dal ricorrente in data 09.03.2017, volta a diffidare l’Ente affinché provvedesse alla definizione della pratica di condono edilizio intrapresa dalla controinteressata M R in relazione a un manufatto edificato abusivamente in Cercola alla via Nuova n. 108, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere sulla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento che dichiari l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del titolo in sanatoria o, comunque, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cercola;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letti gli artt. 31 e 117 c.p.a., concernente la decisione con sentenza succintamente motivata dei ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione;
Premesso che la ricorrente, nella dedotta qualità di proprietaria di un immobile sito in Cercola, frazione Caravita, alla via Nuova n. 110, nonché di un appezzamento del terreno retrostante il fabbricato, riferiva che:
- in adiacenza ai predetti immobili ed al confine con la finitima proprietà, veniva realizzato un manufatto, di proprietà della sig.ra M R, ubicato alla via Nuova n. 108, identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Cercola al foglio 1, p.lla 369, in relazione al quale risulta presentata la domanda di condono prot. n. 018628 del 19/11/2004, tuttora pendente;
- la ricorrente, con raccomandata del 9/3/2017, invitava e diffidava l’amministrazione comunale a provvedere alla definizione della suddetta pratica, accertando l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di condono, stante i vincoli imposti sul territorio ove insiste l’abuso;
- in riscontro alla suddetta istanza, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, con nota prot. 5847 del 03.05.2017, contestava quanto intimato sul presupposto che alcun pregiudizio sarebbe arrecato al sig. R L dal mancato esame dell’istanza di condono della sig.ra R M, e rilevava comunque che non potrebbe essere disatteso nell’esame delle pratiche di condono il criterio cronologico;
- a seguito di ciò il ricorrente proponeva le domande in epigrafe, denunciando il comportamento omissivo dell’amministrazione;
Rilevato che l’amministrazione interessata si è costituita in giudizio, rappresentando che:
- il ricorrente non avrebbe interesse ad impugnare l’atto in epigrafe, avente carattere interlocutorio;
- l’amministrazione non sarebbe inerte, avendo avviato l’istruttoria sulle domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, tra cui rientra anche quella presentata dalla controinteressata;
- il termine previsto per l’esame delle pratiche di sanatoria sarebbe meramente ordinatorio e si riferirebbe al concreto avvio dell’istruttoria;
- la necessità di concludere i procedimenti amministrativi in termini ragionevoli andrebbe coniugata con la parità di trattamento dei cittadini e quindi con l’esigenza di seguire l’ordine cronologico nella definizione delle pratiche, tenendo anche conto del numero dei dipendenti preposti all’Ufficio Tecnico;
Considerato che:
- la sussistenza del rapporto di “vicinitas” tra le proprietà del ricorrente e della controinteressata è idoneo e sufficiente a giustificare la sussistenza della legittimazione a ricorrere, consistente nella titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, meritevole di tutela giuridica, nonché dell’interesse ad accertare la sanabilità o meno di manufatti abusivi asseritamente realizzati in violazione delle distanze minime rispetto al confine della finitima proprietà;
- né l’interesse del ricorrente può essere escluso dalla legittimazione ad attivare altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, quali quelli prospettati nell’atto impugnato in caso di violazione delle distanze dai fabbricati o dai confini;
- la risposta dell’amministrazione alla diffida del ricorrente ha un carattere meramente soprassessorio in quanto si limita a rinviare sine die la conclusione del procedimento in questione, senza far venire meno l’inerzia del Comune, che permane fino alla effettiva conclusione del procedimento, per cui il ricorso avverso il silenzio è ammissibile;
- i termini previsti dall’art. 7 della legge regionale n. 10 del 2004, si riferiscono alla conclusione del procedimento;il loro carattere ordinatorio non esclude l’azione avverso il silenzio, in quanto la scadenza dei suddetti termini non comporta la decadenza dal potere-dovere di provvedere in merito;
- la proroga dei termini per la definizione delle pratiche di condono, di cui all’art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, si riferisce alle domande di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, non anche alle domande presentate ai sensi della legge n. 326 del 2003;
- la carenza di personale, peraltro genericamente prospettata dall’amministrazione resistente, non può giustificare l’inosservanza della legge, ma semmai impone l’applicazione di appropriate misure organizzative, la cui mancanza non può ricadere sui destinatari dell’azione amministrativa;
- per giurisprudenza consolidata l’ordine cronologico di esame delle pratiche non può valere a giustificare un indefinito differimento dell’obbligo di provvedere sulla domanda di condono oltre i termini previsti dalla legge, specialmente nel caso in cui emergano interessi contrapposti che nella specie sono meritevoli di tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo a fronte dell’inerzia del Comune (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 31/3/2016, n. 1650);
- in base agli artt. 7 co. 6, 31 co. 3, e 34 co. 2, c.p.a., il giudice non ha tuttavia il potere di pronunciare nel merito di poteri amministrativi non ancora esercitati, come nella specie con riferimento ad una domanda di condono pendente;
Ritenuto pertanto che:
- sussiste l’obbligo del Comune di provvedere, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990;
- l’azione avverso il silenzio è suscettibile di accoglimento, con assegnazione all’uopo di un termine all’amministrazione per adottare e comunicare le proprie determinazioni;
- le spese di causa vanno poste a carico del Comune soccombente, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti della controinteressata, non costituita in giudizio;
- la nomina del commissario ad acta va demandata al responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, onde provvedere nel termine di ulteriori sessanta giorni, nel caso di perdurante inerzia del Comune di Cercola, alla definizione della istanza di condono in questione, con eventuali oneri a carico dell’amministrazione inadempiente da liquidare con separato decreto;
- in base all’art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti;