TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-05-03, n. 201100848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-05-03, n. 201100848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201100848
Data del deposito : 3 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00619/1998 REG.RIC.

N. 00848/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00619/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 1998, proposto da:
L G ed altro, rappresentati e difesi dall'avv. M A, con domicilio eletto presso M A Avv. ** in Salerno, via Diaz N.53 c/o Avv.Stellato;

contro

I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dagli avv. N D R, F L, con domicilio eletto presso N D R Avv. in Salerno, via Lanzalone.6 c/o Inpdap;

nei confronti di

Patronato Inca Cigl 16/E;

per l’annullamento della nota 17 dicembre 1997 n. 6639 con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta dei ricorrenti (cessati dal servizio rispettivamente nel settembre 1985 e nell’agosto 1988) di riliquidazione dell’indennità di buonuscita computando l’indennità integrativa speciale e per l’accertamento del diritto degli stessi a tale riliquidazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1-La parte del ricorso con la quale sono stati denunciati vari vizi formali risulta inammissibile.

Siffatte censure, infatti, sono ammissibili solo nei confronti di procedimenti amministrativi in relazione ai quali sia identificabile in capo al privato istante una posizione di interesse legittimo, mentre, in presenza di diritti soggettivi perfetti qual’è quello alla pretesa riliquidazione dell’indennità di buonuscita, l'esperimento della tutela giurisdizionale si deve necessariamente esplicare a mezzo di un'azione di accertamento e condanna (Cfr. per tutte T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 15 luglio 2010 , n. 1704).

2-Nel merito, il ricorso risulta infondato, in quanto, nella specie, difettano i presupposti di applicazione dell'art.3 l. n. 87/1994.

La norma in questione, nel riconoscere il computo dell'indennità integrativa speciale, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio (art. 1), ha dettato un articolato regime transitorio, riconoscendo tale computo anche a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della l. n. 87/1994, operando tuttavia una distinzione tra:

- dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e dunque entro dieci anni calcolati a ritroso dalla data di decorrenza del beneficio di legge (1° dicembre 1994);

- dipendenti cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, e cioè più di dieci anni prima della data di decorrenza del beneficio di legge.

Alla prima categoria di dipendenti il beneficio viene riconosciuto, a domanda, senza necessità di ulteriori presupposti (se non la presentazione di tempestiva istanza), in quanto si considera ancora non prescritto il relativo diritto.

Alla seconda categoria di dipendenti il beneficio viene riconosciuto, sempre a domanda, solo se sia provato l'ulteriore presupposto che vi sia un rapporto giuridico pendente (diversamente, si suppone intervenuta la prescrizione).

L'applicazione della legge a favore di entrambe le categorie di dipendenti già cessati dal servizio avviene dunque a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore dopo l’entrata in vigore della L. 87/1994 su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, co. 2).

Per quanti si trovano nella situazione degli attuali ricorrenti, insomma, il riconoscimento del beneficio introdotto dalla l. n. 87/1994 è ancorato ad un duplice presupposto:

- uno, <sostanziale>, che il rapporto relativo alla liquidazione del trattamento di fine servizio, non sia giuridicamente esaurito;

-l'altro, <formale>, che dopo l’entrata in vigore della legge 87 ed entro il termine perentorio sia stata presentata tempestiva istanza, utilizzando il modulo a tali fini predisposto.

I due presupposti sono entrambi necessari, e la sola presentazione dell'istanza prima della entrata in vigore della L. 87/2004 non è elemento sufficiente, dovendosi verificare che il rapporto giuridico non sia esaurito, che sia stata tempestivamente presentata la sopra descritta domanda e che sia stato utilizzato il modulo.

4- Nel caso di specie, gli interessati erano pacificamente cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1994. Essi non hanno fornito alcuna dimostrazione che alla data di entrata in vigore della l. n. 77/1994 non fosse ancora giuridicamente esaurito il rapporto relativo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita né che entro il termine stabilito abbiano prodotto la domanda redatta sul modulo predisposto.

Alla luce di tali circostanze di fatto, i ricorrenti non avevano titolo a conseguire l'applicazione dell'art. 3, l. n. 97/1994, e pertanto correttamente la loro diffida è stata respinta dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato (. Consiglio di stato, sez. VI, 23 marzo 2009 n. 1713).

5-Le spese di lite devono essere compensate in considerazione delle incertezze applicative generate dall'art. 3, l. n. 97/1994.

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