TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-02-09, n. 202400497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-02-09, n. 202400497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400497
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00497/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00628/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S R, rappresentato e difeso dall’avvocato L L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria G. Rodolico- San Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C M B e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S D M ed altri, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti:

- deliberazione n. 580 in data 13 marzo 2023 del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”;

- bando, approvato con la predetta deliberazione, avente ad oggetto la “ Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico discipline Igiene o Medicina Legale da destinare all’U.O.S. Qualità e Rischio Clinico ”;

- deliberazione n. 745 in data 31 marzo 2023 di ammissione dei candidati alla selezione pubblica di cui si tratta;

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti, dei seguenti atti:

- deliberazione n. 1431 in data 28 giugno 2023 di approvazione della graduatoria e conferimento di un incarico;

- deliberazione n. 1756 in data 10 agosto 2023 di presa d’atto dell’assunzione a tempo determinato del Dott. M T in qualità di Dirigente medico nelle discipline di igiene o medicina legale da destinare all’U.O.S. Qualità e Rischio Clinico;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Rodolico- San Marco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione n. 580 in data 13 marzo 2023 del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”;
b) il bando, approvato con la predetta deliberazione, avente ad oggetto la “ Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di Dirigente Medico discipline Igiene o Medicina Legale da destinare all’U.O.S. Qualità e Rischio Clinico ”;
c) la deliberazione n. 745 in data 31 marzo 2023 di ammissione dei candidati alla selezione pubblica di cui si tratta.

Oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto del ricorrente allo scorrimento della preesistente graduatoria concorsuale approvata con deliberazione n. 869 in data 10 maggio 2021 e del correlato obbligo dell’Amministrazione resistente di procedere alle assunzioni a tempo determinato di dirigente medico, oggetto della procedura impugnata, prioritariamente mediante scorrimento dell’anzidetta graduatoria.

Nel ricorso, in particolare, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con deliberazione n. 315 in data 29 dicembre 2020, l’Azienda convenuta ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico nella disciplina di medicina legale;
b) il ricorrente, medico chirurgo con specializzazione in medicina legale, è risultato inserito al terzo posto della graduatoria del concorso pubblico, approvata con deliberazione n. 869 in data 10 maggio 2021 ed efficace per il termine previsto dalle vigenti norme in materia “ per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale del profilo a selezione ”;
c) l’Amministrazione ha proceduto al conferimento di incarichi a tempo determinato in favore dei due medici specialisti collocatisi in graduatoria immediatamente prima del ricorrente;
d) nonostante la perdurante validità ed efficacia della suddetta graduatoria, l’Amministrazione, con la deliberazione impugnata, ha disposto l’espletamento di un nuovo concorso pubblico nella sostanza identico a quello svolto nel 2021, per la formazione di altra graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico specializzato nella medesima disciplina di medicina legale;
e) il mancato utilizzo della precedente graduatoria non è stato motivato in seno alla deliberazione di indizione del nuovo concorso ed, in ogni caso, non è giustificabile, anche in ragione dell’asserita eccezionale “necessità ed urgenza” delle assunzioni esposta nella deliberazione di indizione;
f) con nota prot. 19157 del 30 marzo 2023 l’Amministrazione resistente, pur riconoscendo che “ la graduatoria di cui alla deliberazione n. 869 del 10/05/2021 (è) ancora in corso di validità ”, ha respinto l’istanza del ricorrente di scorrimento della predetta graduatoria sulla scorta dell’argomentazione secondo cui la specializzazione in medicina legale sarebbe “ soggetta al principio di equipollenza e/o affinità della specializzazione posseduta e pertanto non finalizzata specificamente alla ottemperanza della norma di cui alla citata L. 24/2017 ”.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) a norma dell’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, “ Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione ”, con la conseguenza che la graduatoria approvata con deliberazione n. 869 in data 10 maggio 2021, nella quale il ricorrente è primo collocato tra i non assunti, era ancora valida ed efficace al momento della delibera di indizione del nuovo concorso, venendo a scadere in data 10 maggio 2023;
b) il nuovo concorso è pressoché identico al precedente, sotto il profilo: 1) della disciplina concorsuale;
2) della tipologia di concorso, per assunzioni a tempo determinato, per titoli e colloquio;
3) dei requisiti di ammissione, ad eccezione dell’apertura anche ad ulteriori specializzazioni;
4) dei criteri di attribuzione dei punteggi;
5) delle prove di esame, consistenti nel solo colloquio su argomenti e/o materie inerenti al profilo professionale a selezione;
c) per consolidata giurisprudenza (cfr. Adunanza Plenaria n. 14/2011 e Cons. Stato, n. 7780/2022), lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale per la copertura dei posti, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico;
d) nel caso di specie, ai fini della copertura del medesimo profilo professionale di dirigente medico con specializzazione in medicina legale, l’Azienda ha immotivatamente indetto un nuovo concorso, peraltro esponendo ragioni di eccezionale urgenza che avrebbero, a maggior ragione, imposto di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’utilizzo di una graduatoria efficace ed immediatamente disponibile;
e) il provvedimento impugnato risulta, quindi, viziato per omessa istruttoria e motivazione in ordine a tale aspetto;
f) né si evidenziano in concreto ragioni idonee a supportare la scelta di indizione di un nuovo concorso, afferenti in particolare all’esistenza di speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, alla necessità di procedere alla stabilizzazione del personale precario, ovvero all’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (nel caso di specie del tutto sovrapponibile);
g) contrariamente a quanto asserito ex adverso , quella in medicina legale rappresenta una delle specializzazioni “finalizzate specificamente” (non già in termini di equipollenza) alla gestione del rischio sanitario ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge n. 208/2015, che, proprio a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 24/2017, richiamata dall’Azienda resistente, dispone che “ L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore ”;
h) la vicenda procedimentale di cui si discute è fonte di un danno da perdita di chance per il ricorrente, il quale a causa dell’illegittima condotta dell’Amministrazione intimata, rischia concretamente e con elevata probabilità di vedersi privato del vantaggio economico consistente nella percezione delle retribuzioni per lo svolgimento dell’incarico illegittimamente assegnato a seguito del nuovo concorso anziché mediante scorrimento della preesistente graduatoria, nonché di un danno curriculare, soltanto parzialmente ristorabile economicamente (e da liquidare in via equitativa), giacché il medesimo ricorrente si vedrebbe privato di un contratto di lavoro fondamentale sia in termini di esperienza professionale sia di arricchimento del proprio curriculum ;
i) in caso di mancata assunzione, il ricorrente subirebbe, infine, un ulteriore danno insuscettibile di riparazione economica, consistente nell’irrimediabile pregiudizio alla possibilità di accedere a successive procedure di stabilizzazione presso l’Amministrazione resistente, a seguito dell’espletamento dell’incarico a tempo determinato.

L’Azienda convenuta ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto sono stati impugnati atti endoprocedimentali inerenti ad una procedura concorsuale non conclusa, per la quale il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di partecipazione;
b) il contraddittorio non è integro, in quanto il ricorso non è stato notificato a tutti i candidati ammessi alla nuova selezione;
c) le due procedure concorsuali sono differenti, per oggetto, requisiti di ammissione, profili professionali e unità di destinazione, oltre che per contesto;
d) in particolare, la prima selezione aveva la finalità di fronteggiare la criticità in cui si trovava l’unità operativa di medicina legale alla luce del contesto emergenziale ed era volta ad individuare figure in possesso esclusivamente della specializzazione (o in corso di specializzazione) in medicina legale, da inserire in tale unità operativa;
e) la nuova procedura è finalizzata alla selezione di personale in possesso della specializzazione in igiene, sanità pubblica, epidemiologia o equipollenti e medicina legale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art 16, secondo comma, della legge n. 24/2017, da inserire esclusivamente nell’unità operativa “Qualità e Rischio Clinico”;
f) l’utilizzo della precedente graduatoria afferente ad un diverso posto a concorso avrebbe leso l’interesse legittimo di ciascun soggetto in possesso della specializzazione in igiene o altra equipollente, richiesta dalla norma da ultimo menzionata, riducendo illegittimamente la platea dei soggetti che potenzialmente avrebbero potuto candidarsi, in aperta violazione dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

Con ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati, per vizi di illegittimità derivata, la deliberazione n. 1431 in data 28 giugno 2023 di approvazione della graduatoria e conferimento di un incarico, nonché la deliberazione n. 1756 in data 10 agosto 2023 di presa d’atto dell’assunzione a tempo determinato del Dott. M T in qualità di Dirigente medico nelle discipline di igiene o medicina legale da destinare all’U.O.S. Qualità e Rischio Clinico.

Con memoria in data 20 novembre 2023 il ricorrente ha evidenziato che la fondatezza del ricorso trova riscontro negli esiti della procedura di selezione, cui, come emerso a seguito di accesso agli atti, ha partecipato un solo medico specializzato, specialista - al pari del ricorrente - in medicina legale e privo di esperienza specifica nell’ambito delle attività relative a Qualità e/o Rischio clinico. Ha, inoltre, precisato che il danno da ritardata assunzione e da perdita di chance derivante dall’illegittima condotta dell’Azienda convenuta va parametrato al vantaggio economico consistente nella percezione delle retribuzioni per lo svolgimento dell’incarico illegittimamente assegnato a seguito del nuovo concorso.

L’Amministrazione, con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, ha ribadito le proprie difese, rilevando, quanto al presunto danno risarcibile da perdita di chance o curriculare, non dimostrato in giudizio, che il ricorrente è risultato vincitore di altro concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di dirigente medico nella disciplina di medicina legale e fiscale, presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, giusta deliberazione n. 1599 in data 30 ottobre 2023.

Nella pubblica udienza in data odierna il ricorrente ha specificato che dal 1° gennaio 2024 è stato assunto da altra Azienda sanitaria a tempo indeterminato e che, pur non aspirando più al subentro nel posto oggetto del contendere, mantiene interesse alla decisione del ricorso a fini risarcitori.

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorrente contesta la decisione dell’Amministrazione di indire una selezione concorsuale per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato di un dirigente medico con specializzazione nelle discipline di igiene o medicina legale, da destinare all’unità operativa “Qualità e Rischio Clinico”.

L’interessato - primo non assunto nella precedente selezione per formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di un dirigente medico nella disciplina di medicina legale - si duole, in particolare, del mancato scorrimento della graduatoria di tale precedente concorso, ancora in corso di validità, osservando che: a) vige un principio di favore per l’utilizzo delle graduatorie ancora efficaci, rispondente al principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
b) qualora l’Amministrazione intenda indire un nuovo concorso, è tenuta a fornire puntuale motivazione;
c) la specializzazione in medicina legale è specificamente finalizzata alla gestione del rischio sanitario ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 16 della legge n. 24/2017.

Va, in primo luogo, ritenuta l’ammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto è ben possibile che sia contestata in radice la legittimità della scelta dell’Amministrazione di indire il concorso;
nel qual caso, l’interessato è onerato di impugnare immediatamente l’atto di avvio della procedura entro il termine decadenziale, senza possibilità di attendere l’esito della vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 giugno 2020, n. 3426).

Inoltre, all’impugnazione del bando non osta il fatto che il ricorrente non abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, “ tale domanda non è necessaria per radicare l’interesse a ricorrere nei casi in cui si contesta in radice la determinazione di indizione della procedura selettiva, sostenendo che questa non avrebbe dovuto essere indetta affatto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2003, n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 4/2018) ” (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1052).

Circa l’integrità del contraddittorio il Collegio osserva che nei confronti degli ammessi alla procedura selettiva per cui è causa è stato notificato il ricorso per motivi aggiunti, nel quale è testualmente trascritto il contenuto del gravame originario.

Nel merito le doglianze del ricorrente appaiono fondate.

Sul piano generale, per pacifico orientamento della giurisprudenza, l’Amministrazione è sempre tenuta a motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto delle ragioni per le quali non intende accedere alla modalità di reclutamento che la legge preveda come alternativa e considerando le ragioni dei soggetti interessati a quest’ultima e del sacrificio loro imposto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1052, cit.).

Inoltre, il contenuto generale delle relative deliberazioni così come della determinazione contenente il bando di concorso non è incompatibile con l’obbligo di motivazione ai sensi del secondo comma dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dovendosi, all’opposto, valorizzare il principio desumibile dal primo comma del medesimo articolo (riferito ai provvedimenti amministrativi “ concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale ”) e considerare che “ l’obbligo di motivazione non riguarda il contenuto delle disposizioni generali previste nell’atto bensì “la determinazione con cui l’amministrazione stabilisce la procedura per il reclutamento del personale” (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 14/2011). Come sottolineato in tale precedente il dovere motivazionale “è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”. Esso rileva in una duplice direzione: evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta e indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti aventi interesse a modalità di reclutamento alternative al concorso ” (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1052, cit.).

Nel caso di specie, tale onere di motivazione non risulta assolto né si evidenziano circostanze idonee a giustificare il mancato scorrimento della precedente graduatoria concorsuale.

Non è contestata, in particolare, la vigenza, al momento dell’adozione degli atti impugnati, della graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con deliberazione n. 315 in data 29 dicembre 2020, in relazione al profilo di dirigente medico di medicina legale per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Con il bando di selezione in questa sede contestato, adottato con deliberazione n. 580 in data 13 marzo 2023, l’Amministrazione, omettendo il riferimento alla validità della precedente graduatoria, ha indetto una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, in relazione al profilo di dirigente medico nelle discipline di igiene o di medicina legale da destinare all’U.O.S. Qualità e Rischio clinico.

Solo con nota in data 30 marzo 2023, resa in risposta all’istanza di annullamento in autotutela presentata dell’interessato, l’Azienda ha precisato di non avere utilizzato la graduatoria ancora in corso di validità “ in quanto quest’ultima graduatoria è composta da candidati la cui disciplina è soggetta al principio di equipollenza e/o affinità della specializzazione posseduta e pertanto non finalizzata specificatamente alla ottemperanza della norma di cui alla citata L. 24/2017 ”.

L’art. 1, comma 540, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 16, comma 2, della legge n. 24/2017 (richiamata dall’Amministrazione), ha previsto che “ L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore ”.

La norma in questione, dunque, richiede che il personale medico addetto all’unità di gestione del rischio sanitario sia munito di specializzazione nelle discipline di igiene, epidemiologia, sanità pubblica (o equipollenti), oppure di medicina legale. Con riferimento a quest’ultima disciplina non è previsto, invece, il rilievo delle equipollenze.

L’Amministrazione ha ritenuto, sulla base di questa norma, non utilizzabile la graduatoria della selezione indetta con deliberazione n. 315 in data 29 dicembre 2020 per il profilo di dirigente medico di medicina legale, in quanto, come previsto dal relativo bando, la procedura era aperta alla partecipazione non soltanto dei candidati in possesso di specializzazione nella disciplina oggetto della selezione (medicina legale), ma anche di quelli muniti di specializzazione “ in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini previste dal D.M. 30 gennaio 1998 e dal D.M. 31 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni ”, ritenuta “ non finalizzata specificatamente alla ottemperanza della norma di cui alla citata L. 24/2017 ” (che, come detto, richiede per i dirigenti medici che coordinano l’attività di gestione del rischio sanitario la specializzazione in medicina legale, senza alcun riferimento alle discipline equipollenti e/o affini).

Nondimeno, nel valutare le soluzioni per la copertura del posto di dirigente medico addetto alla gestione del rischio sanitario e nel determinarsi in merito all’eventuale indizione di una procedura concorsuale per la selezione del personale da assumere, l’Azienda intimata avrebbe dovuto verificare l’idoneità allo svolgimento dell’incarico dei candidati utilmente collocati nella precedente graduatoria concorsuale, motivando le proprie determinazioni in ordine a tale aspetto, a tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti inseriti nella predetta graduatoria, titolari di posizioni giuridiche protette dall’ordinamento.

In particolare, è meritevole di tutela l’interesse del ricorrente, primo, tra i soggetti non ancora assunti, della graduatoria di cui si discute, il quale poteva vantare il possesso proprio della specializzazione in medicina legale (non in disciplina equipollente e/o affine) richiesta per ricoprire l’incarico di dirigente medico cui si riferisce il posto messo a concorso con il nuovo bando.

Invero, come osservato, la norma di cui al citato art. 1, comma 540, della legge n. 208/2015 si limita a richiedere che l’attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico “ dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ” (o, in alternativa, da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore).

Anche il bando oggetto d’impugnativa nel presente giudizio ha previsto quale requisito specifico di ammissione alla procedura selettiva la specializzazione in (igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o in) medicina legale (specializzazione, quest’ultima, posseduta dal ricorrente);
tant’è che vincitore del concorso indetto con il provvedimento gravato è risultato un candidato munito di specializzazione in medicina legale - al pari del ricorrente - e non avente esperienza specifica nella gestione del rischio sanitario (non richiesta quale particolare requisito di ammissione), come si evince, peraltro, dalla valutazione dei titoli di carriera (pari a zero).

La scelta adottata dall’Amministrazione intimata si pone, dunque, in contrasto con l’affermazione nell’ordinamento vigente di una generale preferenza per l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali degli idonei (rispondente ai principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa, da un lato, e di salvaguardia delle posizioni giuridiche dei soggetti selezionati all’esito delle stesse, dall’altro lato), che, come precisato da consolidata giurisprudenza, recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (cfr. (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14;
Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2022, n. 7780).

In particolare, non è rinvenibile nel provvedimento impugnato la valutazione del contenuto specifico del profilo professionale per la cui copertura è stato indetto il nuovo concorso, in modo da evidenziare eventuali significative distinzioni rispetto al profilo cui si riferisce il bando relativo alla preesistente graduatoria.

Va, pertanto, ritenuta l’illegittimità dei provvedimenti gravati, con esclusione della caducazione degli stessi, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente alla relativa pronuncia giurisdizionale, e con la precisazione che esula dalla giurisdizione di questo Tribunale il sindacato sull’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale a valle della procedura concorsuale di cui si tratta.

Il ricorrente, al quale l’annullamento degli atti impugnati non risulta più utile, insiste nella domanda di risarcimento del danno, da individuarsi, anzitutto, nella mancata percezione dello stipendio cui avrebbe avuto diritto in caso di assunzione.

Come ritenuto da costante giurisprudenza, “ in caso di mancata assunzione, non può essere accordata al danneggiato l’intera somma dei compensi spettanti nel periodo di mancata assunzione. Ciò si tradurrebbe infatti in un vantaggio eccessivo per il danneggiato che, nel frattempo, avrebbe potuto e dovuto concentrare i propri sforzi verso ulteriori occasioni lavorative. Di qui il generale riconoscimento del 50% di tali compensi. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8042 del 2 dicembre 2021, nella quale è stato in particolare affermato che: “In generale, deve ricordarsi che il danno per mancata o tardiva assunzione, derivante da una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, non può necessariamente ed automaticamente comportare una vera e propria “restitutio in integrum” (che può rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece, caso per caso, individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore (mancato) di lavoro alla stregua dell’art. 1223, cod. civ. (cfr. Cons. St., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3934)”. In questa direzione, pertanto: “il lucro cessante da mancata assunzione non può corrispondere all’intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l’interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell’impiego, potendo rivolgerle alla cura d’ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego”… Nel consegue che: “La liquidazione del danno in questione non può che avvenire ai sensi dell’art. 1226 c.c ” (Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8633).

Nel caso di specie, dalla deliberazione n. 1756 in data 10 agosto 2023 risulta che il vincitore del concorso per cui è causa è stato immesso in servizio a tempo determinato con decorrenza dall’1 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2023, e che il costo dell’assunzione ammonta a complessivi 34.498,21 euro, di cui 25.330,94 euro per trattamento fondamentale ed accessorio (esclusi, quindi, oneri riflessi, contributi e IRAP).

È stata prodotta in giudizio, inoltre, la deliberazione n. 1599 in data 30 ottobre 2023 dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, dalla quale appare potersi desumere che il ricorrente, nel periodo cui si riferisce l’incarico sopra indicato, ha utilmente impiegato le proprie energie lavorative nella partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici in medicina legale e fiscale presso l’Azienda da ultimo indicata (del quale è risultato vincitore).

In ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova in ordine ad eventuali ricerche occupazionali ulteriori o candidature per altre occasioni d’impiego nel periodo sopra indicato (dall’1 agosto al 31 dicembre 2023) e, pertanto, il Collegio stima equo riconoscere all’istante, a titolo di lucro cessante, un importo complessivamente pari al 30% dello stipendio non percepito nel periodo di durata dell’incarico (esclusi oneri riflessi e altri oneri).

L’Amministrazione intimata va, dunque, condannata a pagare al ricorrente complessivi 7.599,282 euro.

Non risulta, invece, assolto da parte del ricorrente l’onere di specifica allegazione e prova degli ulteriori pregiudizi dei quali è chiesto il ristoro (ad esempio, con riferimento ad eventuali procedure di assunzione o di stabilizzazione, già deliberate dall’Ente, nell’ambito delle quali avrebbe potuto far valere l’espletamento dell’incarico ingiustamente negato dall’Amministrazione).

Per quanto precede, ogni altra domanda va respinta.

La regolazione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in considerazione del limitato accoglimento del ricorso, segue la soccombenza.

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