TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-01-30, n. 202301526

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-01-30, n. 202301526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301526
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01526/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09945/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9945 del 2021, proposto da
Ergife s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza resa dal TAR Lazio, Roma, I quater, 25 giugno 2019, n. 8298, non gravata e quindi passata in giudicato e notificata con formula esecutiva il 5 febbraio 2021, con cui il TAR, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento degli importi come indicati in sentenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 13 ottobre 2021, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio, I quater, 25 giugno 2019, n. 8298, passata in giudicato e notificata, con formula esecutiva, a Roma Capitale in data 5 febbraio 2021.

2. La sentenza su indicata, in parziale accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dalla ricorrente, ha condannato l’amministrazione intimata al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno ingiusto patito per l’illegittimo diniego alle richieste di deroga al limite di 3.000 partecipanti previsto dall’ordinanza commissariale n. 438/2012, delle somme pari agli importi pattuiti nel 2011 dalla parte ricorrente per l’affitto dei locali di proprietà, al fine dell’espletamento:

a) del concorso notarile, per un importo pari a € 260.000;

b) dell’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Roma, per un importo pari a € 175.000,00;

statuendo, altresì, l’abbattimento di tali somme del trenta per cento, non essendo stato dimostrato di non avere utilizzato in altro modo i detti locali.

3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, rappresentando, in relazione al pagamento della somma liquidata in sentenza pari a complessivi € 304.500, “ che il competente Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota prot.QG20210045574 del 26.11.2021 (che si allega), facendo seguito a note precedenti di analogo tenore, ha provveduto a chiedere alla Ragioneria Generale l’inserimento del dovuto, rivalutato alla data del 26.11.2021, nel fondo Passività di bilancio, al fine di procedere al pagamento delle somme liquidate nella sentenza TAR Lazio n.8298/2019, e rappresentando l’urgenza di provvedere ”.

4. Alla della camera di consiglio del 14 gennaio 2022, parte ricorrente ha aderito alle richieste della resistente amministrazione di rinvio della trattazione della causa, in attesa del perfezionamento del pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di addivenire ad una soluzione di cessata materia del contendere.

La trattazione della causa è stata, pertanto, rinviata, alla camera di consiglio del 14 giugno 2022.

5. Alla camera di consiglio del 14 giugno 2022, in assenza di qualsiasi riscontro da parte di Roma Capitale, la causa è passata, infine, in decisione.

6. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto risulta accertato che:

- la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato;

- sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato;

- l’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza n. 8298/2019, in virtù di mandati di pagamento successivi alla sua pubblicazione.

8. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.

9. Si nomina sin d’ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, il commissario ad acta in persona del Direttore generale dell’Ispettorato generale per gli Affari economici della Ragioneria generale dello Stato o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni trenta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione all’ordinanza di cui in epigrafe.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

10. Deve essere, altresì, accolta la domanda di parte ricorrente diretta alla condanna al pagamento delle cd. penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..

Quest'ultima disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso, stabilisce che lo stesso, “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
”.

L'indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.

La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell'interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all'adempimento.

L’astreinte così calcolata è dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., dal giorno in cui l’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza è stato notificato all’intimata amministrazione sino al giorno di avvenuto soddisfacimento del credito o, in alternativa, di insediamento del commissario ad acta come sopra individuato.

11. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi