TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-04-16, n. 202101216
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Pubblicato il 16/04/2021
N. 01216/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2020, proposto da Lady Europa Cooperativa sociale a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G M B, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 161/2020;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 947/2021;
Vista la memoria con cui il difensore dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, il Presidente, dott.ssa F C;
Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso indicato in epigrafe (notificato in data 5/10/2020 e depositato in data 13/10/2020) con il quale parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del provvedimento in epigrafe indicato recante la condanna del Comune di Giarre al pagamento di somme di denaro;
Rilevato che con deliberazione n. 52 dell’11/7/2018, il Consiglio Comunale di Giarre, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario del Comune stesso, ai sensi degli artt. 244 ss. d.lgs. n. 267 del 2000;
Visto il disposto di cui all’art. 248, c. 2, d.lgs. n. 267/2000 che recita: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”;
Ritenuto che secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012 n. 226;Ad.Plen. 24 giugno 1998, n. 4), e condiviso da questo Tribunale (ex plurimis, Sez. I, ordinanza n. 3080 del 27 novembre 2014), il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive, e pertanto rientra nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa;
Ritenuto quindi che la procedura di liquidazione dei debiti in argomento è essenzialmente dominata dal principio della “par condicio creditorum”, con conseguente inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6035;Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035;sez. IV, 23 aprile 1999, n. 707;nonché Ad. Plen. 24 giugno 1998, n. 4, già citata);
Ritenuto in conclusione che in applicazione del citato art. 248 d.lgs. n. 267/2000, debba essere dichiarata l’inammissibilità del presente giudizio di ottemperanza (proposto dopo la dichiarazione di dissesto), con inserimento dei crediti vantati dalla parte ricorrente nella massa passiva del predetto Ente locale;
Ritenuto infine che non possa dichiararsi il giudizio estinto atteso che l’atto di rinuncia non rispetta i requisiti di legge (v. art. 84, cc. 1-3, c.p.a.) e che l’inammissibilità è pregiudiziale alla eventuale dichiarazione di improcedibilità (v. art. 84, c. 4, c.p.a.).
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune.