TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-09-26, n. 201601165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-09-26, n. 201601165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201601165
Data del deposito : 26 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2016

N. 01165/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00909/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A B, L B, L M, rappresentati e difesi dagli avv.ti P M C A d G e G L F, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 23;

contro

Comune di Santena, rappresentato e difeso dall’avv. G L P, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Provincia di Torino;

nei confronti di

Sintesi e Ricerca s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Manni, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Colli, 4;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Santena del 28.4.2014 n. 16, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del progetto di variante parziale al piano regolatore per l’area industriale in Santena, via Quaglia n. 26, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56 del 1977;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Santena dell’11.12.2013 n. 50, avente ad oggetto l’adozione del progetto preliminare della predetta variante;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Santena del 13.7.2015 n. 37, avente per oggetto l’approvazione dello schema di convenzione edilizia per l’attuazione delle previsioni contenute nella variante parziale al piano regolatore;

- per la declaratoria di nullità o invalidità della convenzione edilizia del 4.8.2015 rep. 114578 racc. 24701, sottoscritta fra la Sintesi e Ricerca s.p.a. ed il Comune di Santena;

- del permesso di costruire prot. n. 1307 del 18.12.2015;

- nonché per la condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santena e di Sintesi e Ricerca s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, comproprietari di un edificio residenziale confinante con lo stabilimento della controinteressata Sintesi e Ricerca s.p.a., impugnano le delibere e gli atti con i quali il Comune di Santena ha autorizzato l’ampliamento per circa 800 mq del magazzino automatizzato asservito all’attività di produzione di cere e candele (insistente sull’area industriale di circa 30.000 mq in via Quaglia n. 26), approvando dapprima la variante parziale al piano regolatore generale e rilasciando successivamente il permesso di costruire convenzionato.

Con il ricorso originario e con plurimi motivi aggiunti, chiedono l’annullamento dei provvedimenti comunali elencati in epigrafe, deducendo censure così riassumibili:

nullità per violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 17 della legge regionale n. 56 del 1977: la deliberazione consiliare di approvazione della variante sarebbe stata assunta sulla base di una relazione tecnica non sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento;

violazione degli artt.

3-bis e 17 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione degli artt. 11-ss. del d.lgs. n. 152 del 2006: il sub-procedimento di verifica dell’assoggettabilità a valutazione ambientale strategica sarebbe viziato dall’assenza della “struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale” prevista dalla norma regionale e, in ogni caso, il suo esito negativo sarebbe viziato dalla lacunosità e superficialità dell’istruttoria;

violazione dell’art. 41-septies della legge n. 1150 del 1942, violazione dell’art. 21 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 ed eccesso di potere per sviamento: il Comune avrebbe illegittimamente dismesso alcune aree di sua proprietà (situate nelle vicinanze di via Quaglia e destinate a parcheggio pubblico) per consentire alla società controinteressata di realizzare l’ampliamento del magazzino, accettando la cessione compensativa di altre aree (assai più distanti dallo stabilimento produttivo, in zona mercatale);

violazione degli artt. 32 e 43 della legge regionale n. 56 del 1977: la convenzione stipulata tra il Comune di Santena e la società controinteressata sarebbe del tutto atipica e perciò illegittima, in carenza di uno strumento urbanistico attuativo della previsione del piano regolatore;

violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, violazione dei principi di cui al r.d. n. 827 del 1924 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento: il Comune avrebbe illegittimamente ceduto a trattativa privata un’area appartenente al patrimonio indisponibile, senza effettuare la perizia di stima e senza la preventiva declassificazione.

I ricorrenti chiedono inoltre la condanna del Comune di Santena al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa nella somma di euro 200.000,00, in relazione all’incremento delle immissioni nocive ed al pregiudizio per la costruzione del nuovo magazzino a ridosso dell’area di loro proprietà.

Si sono costituiti il Comune di Santena e la società Sintesi e Ricerca s.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso e replicando nel merito a tutti i motivi.

L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 82 del 26 febbraio 2016.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 giugno 2016, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Sull’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse.

Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione della controinteressata, secondo la quale l’impugnativa sarebbe inammissibile per difetto d’interesse.

In contrario, può osservarsi che le doglianze dei ricorrenti non muovono dalla mera situazione di vicinitas, bensì attengono alla legittimità degli atti con i quali è stato assentito un rilevante intervento edilizio di ampliamento del magazzino industriale, in prossimità dell’edificio residenziale di cui sono proprietari. Tanto è sufficiente a radicare l’indiscutibile legittimazione a ricorrere (si veda, su vicenda analoga: Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014 n. 2403 ed i precedenti ivi richiamati).

Sul primo motivo.

E’ infondata la censura riferita alla mancata sottoscrizione della relazione tecnica di accompagnamento della proposta di variante urbanistica, approvata dal Consiglio comunale di Santena con la deliberazione n. 16 del 2014.

Al punto 4. del deliberato (doc. 1 della difesa del Comune) si dà atto che il progetto è stato redatto dall’arch. E B, professionista incaricato dalla società titolare dell’impianto, e si richiamano le tavole e le relazioni allegate.

Ma ciò che rileva, sul piano della regolarità formale del procedimento di formazione della variante, è che la proposta di deliberazione consiliare risulti sottoscritta sia dal sindaco U B che dal responsabile del procedimento geom. C C, per quest’ultimo anche ai fini dell’obbligatorio parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La preventiva acquisizione della proposta e del parere di regolarità è stata ritualmente attestata dal segretario comunale, in calce al testo così pubblicato. Tale attestazione fa piena prova fino a querela di falso, secondo i principi generali in materia di verbalizzazione.

Per completezza, e pur dovendo darsi atto di un contrario avviso di una parte della giurisprudenza e della dottrina, va altresì osservato che finanche l’omissione del parere di regolarità prescritto dall’art. 49 del vigente Testo Unico non potrebbe incidere sulla validità della deliberazione del Consiglio comunale (si veda, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2009 n. 5012;
Id., sez. IV, 26 gennaio 2012 n. 351;
Id., sez. V, 8 aprile 2014 n. 1663;
TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 aprile 2010 n. 1830).

Ne discende, per tale profilo, l’infondatezza del ricorso.

Sul secondo motivo.

I ricorrenti lamentano la violazione degli artt.

3-bis e 17 della legge regionale n. 56 del 1977, nonché la violazione dei principi desumibili dagli artt. 11-ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché la decisione di non assoggettare la variante urbanistica a valutazione ambientale strategica sarebbe viziata dall’assenza della “struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale” prevista dalla normativa regionale e poiché, nel merito, l’esito negativo della verifica di assoggettabilità sarebbe scaturito da un’istruttoria erronea ed incompleta.

In senso contrario a quanto eccepito dalla difesa della controinteressata, il ricorso è ammissibile nonostante non sia stata espressamente impugnata la determinazione dirigenziale n. 411 del 20 novembre 2013, con la quale il Comune di Santena aveva escluso la necessità di valutazione. Ed infatti, secondo la ricostruzione ormai prevalsa in giurisprudenza, l’art. 11 del d.lgs. n. 152 del 2006 costruisce la valutazione ambientale strategica non già come un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endo-procedimentale di essa, concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima, il cui contenuto ben può essere censurato per la prima volta in sede di impugnativa dell’atto di definitiva approvazione dello strumento urbanistico (così Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011 n. 133).

Nella pronuncia da ultimo richiamata si è poi affermato, in termini che il Collegio condivide, che l’autorità competente alla valutazione ambientale strategica (ovvero al preliminare screening) non deve necessariamente essere individuata in un’amministrazione distinta da quella avente qualità di autorità procedente. Se dalle definizioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità sono sempre amministrazioni pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico si statuisce in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate. Tale conclusione appare confortata dalle modifiche apportate al Testo Unico dal d.lgs. n. 128 del 2010, laddove già a livello definitorio si distingue tra il “parere” motivato che conclude la fase di valutazione ambientale strategica ed il “provvedimento” di valutazione d’impatto ambientale, a riprova che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente ed ontologicamente autonoma.

Il procedimento qui controverso ha senz’altro avuto avvio il 30 novembre 2012, con la presentazione della formale proposta di variante parziale allo strumento urbanistico (doc. 16 della difesa della controinteressata).

Nella fattispecie, non è applicabile ratione temporis la previsione innovativa contenuta nell’art.

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