TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202303263
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 03263/2023 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2016, proposto da
M L, in proprio e nella qualità di erede del sig. Clemente Musso, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia, 46;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Ispettorato Ripartimentale di Ragusa - Corpo Forestale Siciliano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, nei limiti d'interesse più appresso specificati, dei seguenti atti e provvedimenti:
1) del decreto dell'Assessorato ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana 5 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 13 maggio 2016, con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ivi espressamente compresi i verbali delle sedute tenute sull'argomento della speciale commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio di cui al Regio Decreto n. 1357/40 ed al D.Lgs 42/2004 che figurano come Allegato A) e B), nonché gli ulteriori atti e documenti che figurano come allegati C) e D);
2) ove occorresse, del Decreto dell'Assessorato ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana 10 agosto 2010 numero 1767 di adozione della proposta del suddetto Piano Paesaggistico;
3) ove occorra e nei limiti d'interesse del Decreto del Presidente della Regione Siciliana numero 158/S.6/S.G del 10 aprile 2012, redatto dal Comando Forestale Siciliano recante l'Inventario Forestale Siciliano;
4) le note dal contenuto allo stato non conosciuto, mediante le quali il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha ritenuto necessario adeguare il Piano Paesaggistico adottato al suddetto Inventario Forestale Siciliano;
5) d'ogni altro atto precedente, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Ispettorato Ripartimentale di Ragusa - Corpo Forestale Siciliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 luglio 2016 e depositato in data 26 agosto 2016 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente, nella declinata qualità, è titolare del piano di lottizzazione approvato con delibera del consiglio comunale di Scicli del 20 dicembre 1999 n. 124, comprendente i due macro-lotti di proprietà, ricadenti in massima parte in zona Ft2 - Attrezzature Ricettive del Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli e censiti in catasto al foglio 135 particelle 22, 24, 26, 27, 85, 96, 116, 143, 144, 148, 852, 854, 856 ed oggetto della convenzione urbanistica sottoscritta per atto pubblico il 25 febbraio 2000.
Il piano di lottizzazione, per la parte relativa al I macro-lotto, è già stato interamente attuato, sulla base di numerosi pareri favorevoli di compatibilità ambientale e paesaggistica formulati dall'ARTA (decreto VIA) e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e del Paesaggio di Ragusa.
Relativamente al II macro - lotto, la ricorrente ha avanzato un primo progetto edilizio denominato Torre Samuele, che, implicando una variante plano-volumetrica al piano di lottizzazione, è stato approvato dal consiglio comunale di Scicli con delibera del 27 aprile 2005 n. 10; successivamente, è stato avanzato un secondo progetto edilizio in variante ed anche su di esso sono stati acquisiti i pareri favorevoli fra i quali l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Ragusa del 17 luglio 2012 n. 4305.
A quella data era già stata adottata la proposta di piano paesaggistico con il decreto assessoriale 10 agosto 2010 n. 1767 che, come risulta dall’autorizzazione sopra citata, si limitava a prevedere per una parte delle aree oggetto della lottizzazione un livello di tutela paesaggistica minimo perfettamente compatibile con il progetto edilizio (tant’è che l'autorizzazione paesaggistica fu favorevole).
Senonché, a distanza di alcuni anni, è intervenuto il decreto di approvazione del piano paesaggistico oggetto d'impugnazione, che elevando il livello di tutela al massimo previsto, intercetta l'area di progetto dando per esistente la presenza di “ aree boscate e vegetazione assimilata ”, con il conseguente divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni, sulla base dell'art. 10 delle norme tecniche.
E’ presumibilmente accaduto che il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, con le note del 25 maggio 2011 e 4 aprile 2012, ha invitato l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio ad adeguare nella corso della fase di approvazione il piano paesaggistico ai contenuti dell'Inventario Forestale siciliano adottato con D.P.R.S n. 158/2012 del 10 aprile 2012, il quale, si deve presumere, erroneamente evidenzia la presenza di “ aree boscate e/o macchia mediterranea ” in parte delle aree di proprietà oggetto della lottizzazione de qua .
Da qui, evidenzia l’esponente, l'interesse all'impugnazione del piano paesaggistico di Ragusa, nei limiti d'interesse, che incide sullo sfruttamento pieno del diritto edificatorio e sull'esito del procedimento di approvazione della variante al piano di lottizzazione.
1.1. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, e l’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Ispettorato Ripartimentale di Ragusa - Corpo Forestale Siciliano, al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.
1.2. All’udienza pubblica del giorno 13 settembre 2023, presente il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di inammissibilità in ordine al difetto di legittimazione passiva del Comune intimato.
Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Occorre premettere che nel processo amministrativo l'individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva risente della natura prevalentemente impugnatoria della domanda rivolta al giudice amministrativo che - come si ricava dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., ricognitivo sul punto del precedente art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - si pronuncia di regola sulla domanda di annullamento di un atto adottato dall'Amministrazione.
Di conseguenza, e in aderenza al carattere impugnatorio del processo amministrativo, la legittimazione passiva deve essere riferita all'Amministrazione che ha effettivamente emesso l'atto amministrativo di cui il ricorrente chiede l’annullamento (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2857).
Nel caso in esame, nessuna domanda è stata proposta avverso atti o provvedimenti del Comune di Scicli, donde l’estromissione dal giudizio del predetto Ente locale.
2. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 131, 134 e 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 144 e 145 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Violazione della Legge Regionale 16/96 e del Decreto Legislativo 227/2001 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, mancata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta. Sviamento di potere .
Per la parte ricorrente, in sintesi, il piano ha recepito i contenuti dell'Inventario Forestale ed in particolare della sua cartografia, senza alcun approfondimento istruttorio ulteriore; detto Inventario, deve presumersi,