TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400088
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/02/2024
N. 00088/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 294 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare di impresa individuale e legale rappresentante della “-OMISSIS- s.r.l.” rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Pasquale Lopardi, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, e a Prefettura di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto nr 0029790 del Prefetto di Potenza datato 17/04/2023 e notificato in data 18/04/2023;
- di tutti gli atti presupposti a tale provvedimento;
- di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, presupposto, connesso o conseguente sotteso alla misura in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 10 gennaio 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Dato atto di come nessuno sia intervenuto per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con atto depositato il 16 giugno 2023, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’emanazione nei suoi confronti di un’informazione interdittiva antimafia, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 19 luglio 2023, con ordinanza n. 94 del 2023, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta insussistenza di “ fumus boni iuris ”
3. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024 l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
Il Prefetto di Potenza, coll’avversato atto, ha emanato un’informazione antimafia interdittiva valorizzando i seguenti elementi a carico della ricorrente che:
- «annovera pregiudizi di polizia per trasferimento fraudolento di valori (2020) unitamente a C. B., dipendente di altra società, per violazione dell'art. 512 bis c.p.»;
- è «coniuge convivente di R.B., ritenuto affiliato al clan D.G., che ha pregiudizi SDI per truffa aggravata e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (2006) e per la violazione dell'art. 31 della 1. 646/1982, ha riportato condanne per violazione della disciplina degli stupefacenti (1993), già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. nel 1993 (non risulta intervenuta riabilitazione) e condanna per art. 416 bis c.p. (1994)»;
- è «socia unica della società "-OMISSIS- s.r.l. in liquidazione».
4.1. La deducente ha sostenuto, richiamando taluni arresti pretori, che il mero rapporto di coniugio con R.B., in assenza di ulteriori elementi, non sarebbe di per sé idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione. Non potrebbe, infatti, configurarsi un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, e il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e a interessi malavitosi. In tal senso, «gli atti investigativi nulla dicono circa la natura e il tenore di tale unico presunto legame apoditticamente valorizzato; sicché non è dato rinvenire in ciò alcuna inferenza causale rispetto al rischio di condizionamento, tanto più nell’attualità». Inoltre, la deducente, che è incensurata, non risulta, avere alcun procedimento penale in corso, differentemente dall’assunto riportato nell’atto qui contestato, ai sensi dell’art 512 cod. pen.. In sintesi, «secondo la giurisprudenza prevalente il solo rapporto di parentela o le semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, per rapporti di affari e, a maggior ragione, gli occasionali o sporadici contatti, soprattutto in contesti territoriali ristretti, non possono di per sé essere utilizzati come sintomatici dell’appartenenza a sodalizi criminali». Ciò a maggior ragione ove si consideri che il coniuge della deducente ha scontato la pena e non risulta aver riportato condanne penali da circa un trentennio.
4.1.1. La doglianza, complessivamente considerata, non ha pregio.
Vanno qui richiamati, sinteticamente, taluni condivisibili principi espressi dal Giudice d’appello in tema di interdittiva antimafia (ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2018, n. 820):
- l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del d.lgs. n. 159/2011, presuppone «concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa