TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-05-09, n. 201605432
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N. 05432/2016 REG.PROV.COLL.
N. 16699/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16699 del 2014, integrato da atto recante motivi aggiunti, proposto dall’avv. G I, in proprio e nella qualità di Commissario Liquidatore della Compagnia Tirrena spa in l.c.a., della SIDA spa in l.c.a. e dell'Unione Euro-Americana spa in l.c.a., rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente e disgiuntamente agli avvocati M S, F I, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo proponente in Roma, viale B. Buozzi, 82;
contro
- IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Scarcello, Massimiliano Scalise, Marina Binda, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Istituto in Roma, Via del Quirinale, 21 ;
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
- dell’avv. A L, con studio in Roma, via G. Antonelli, n. 50, n.c. (atto con motivi aggiunti);
1. con ricorso introduttivo
per l'annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento IVASS prot. 43-14-003945/2 del 23.12.2014 avente ad oggetto "Scadenza incarico di commissario liquidatore della Compagnia Tirrena spa, della SIDA spa e dell'Unione Euro-Americana spa, in liquidazione coatta amministrativa”,
2. con atto recante motivi aggiunti,
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento IVASS prot. 43-14-003945/2 del 23.12.2014, impugnato con il ricorso introduttivo, per profili ulteriori rispetto a quelli già denunciati nonché degli atti ad esso presupposti, correlati e consequenziali anche non conosciuti;
- per quanto occorra, del provvedimento ISVAP, prot. n. 16-11-04859 del 6 dicembre 2011;
- del provvedimento IVASS prot. n.43-14-003947/2, datato 23 dicembre 2014, avente ad oggetto l’incarico in favore dell’avv. A L di Commissario liquidatore della Compagnia Tirrena spa, della SIDA spa e dell'Unione Euro-Americana spa, in liquidazione coatta amministrativa (provvedimento trasmesso al ricorrente in data 15 gennaio 2015), nonché tutti gli atti ad esso presupposti, correlati e conseguenti, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista l’ordinanza n. 127 del 2015 con cui è stata respinta la suindicata domanda cautelare allegata al ricorso introduttivo;
Vista l’ordinanza n. 554 del 2015 con cui è stata respinta la suindicata domanda cautelare allegata all’atto recante motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Riferisce l'avv. G I, nella sua qualità di Commissario liquidatore del Gruppo Tirrena e quindi della Compagnia Tirrena di assicurazioni spa, in liquidazione coatta amministrativa, della SIDA – Società Italiana di Assicurazioni spa in l.c.a e dell’Unione Euro-Americana di Assicurazioni spa in l.c.a., di aver ricevuto in data 18 novembre 2014 la nota dell’Ivass prot.n.43-14-03297/2290, con la quale è stato chiesto ai Commissari liquidatori il programma di attività per l’anno 2015, ai sensi del Regolamento Ivass n. 4 del 17 dicembre 2013. A ciò ha fornito riscontro con apposita relazione inviata con nota in data 29 novembre 2014 e con nota in data 2 dicembre 2014, allegando con quest’ultima la richiesta della disponibilità di un incontro per l’illustrazione dei fatti rilevanti le Gestioni Liquidatorie nonchè dei positivi risultati raggiunti.
Per via telefonica la Segreteria dell’Ivass ha comunicato la data del 19 dicembre 2014 per un incontro presso l’Ente ed il saluto anche del Segretario Generale.
Con atto di significazione in data 12 dicembre 2014, l’avv. I, nella qualità di Commissario Liquidatore del Gruppo Tirrena, venuto a conoscenza della valutazione in corso del rinnovo dell’incarico da parte dell’Ivass, ha fornito alcune precisazioni riguardo la propria nomina di Commissario Liquidatore presso le predette società precisando che: - il medesimo è stato nominato con decreti del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 23 luglio 1993, n.19568 per la società Tirrena, n.19610 per la società SIDA, n. 19611 per la società Unione Euro-Americana di assicurazioni;- a seguito dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. n. 209 del 2005 è stato riconosciuto all'Ivass il potere di nominare uno o più commissari liquidatori per un periodo triennale rinnovabile senza limiti di tempo, con potere di revocare o sostituire i commissari ai sensi dell'art. 246, comma 2 di tale d.lgs.;- che l'avv. I nominato con i decreti ministeriali richiamati non sarebbe destinatario della disposizione normativa recata dal predetto art. 246, commi 1 e 2, in quanto nominato dal Ministero competente e non dall'Ivass;- in tale atto di significazione l'avv. I ha precisato altresì che nella denegata ipotesi si dovesse ritenere operante la disposizione normativa predetta comunque dovrebbe considerarsi rinnovata la carica da parte dell' Ivass sin dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ossia il 1° gennaio 2006 e che il medesimo sarebbe rimasto in carica senza soluzione di continuità (incarico rinnovato con nota del 2 dicembre 2008 e con successiva nota del 6 dicembre 2011);pertanto tale incarico dovrebbe considerarsi a tempo indeterminato e come tale suscettibile soltanto di eventuale provvedimento di revoca o sostituzione per giustificati motivi;- i risultati conseguiti finora come indicati nella relazione in data 29 novembre 2014 escluderebbero la configurabilità di giustificati motivi a sostegno di un eventuale provvedimento di revoca o di sostituzione e il programma di chiusura delle liquidazioni allo stato non si potrebbe realizzare da parte di un nuovo commissario liquidatore per la necessità di quest’ultimo di poter prendere cognizione della situazione delle tre Gestioni Liquidatorie.
In data 19 dicembre 2014 l'avv. I ha partecipato all'incontro presso l'Istituto e in tale occasione gli è stato preannunciato l'eventuale mancato rinnovo dell'incarico, senza tuttavia alcuna valutazione negativa sull'operato.
In seguito l'avv. I ha inviato al Presidente dell'Istituto la nota 20 dicembre 2014 con la quale nella sua qualità di Commissario liquidatore e di pubblico ufficiale ha segnalato specifici fatti tra cui la mancata autorizzazione da parte dell' Istituto alla ripartizione dell' attivo in favore dei creditori chirografari. In data 24 dicembre 2014 l' Ivass ha trasmesso via fax il provvedimento indicato in epigrafe recante l' intendimento dell' Istituto di non far luogo al rinnovo dell'incarico di Commissario liquidatore delle predette società con il richiamo delle Linee guida pubblicate in data 25 ottobre 2013 in cui è previsto che l'Istituto "debba assicurare la rotazione e il ricambio nell' attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore e .....degli organi delle procedure" e per il criterio di rotazione e ricambio è stata altresì presa in considerazione l'età dei professionisti officiati, con l' individuazione del limite nel superamento di 75 anni, in caso di chiusura della procedura non imminente. Inoltre è stato precisato che "nel caso di specie risulta in corso una permanenza dell'incarico di commissario liquidatore da oltre un ventennio".
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso ed allegati i seguenti motivi di impugnazione: 1) Carenza di potere e comunque incompetenza. Violazione falsa applicazione dell'art. 246, comma 1 del d. lgs. n. 209 del 2005. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà: il provvedimento sarebbe illegittimo perché gli incarichi di Commissario liquidatore conferiti dal Ministero sarebbero a tempo indeterminato, trattandosi di atti ministeriali risalenti al momento in cui l'Istituto intimato aveva solo poteri di vigilanza, mentre allo stato l'art. 246 del citato d.lgs n. 209 del 2006 riconosce all’Ivass poteri di revoca per giustificati motivi.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 246, comma 1 del d. lgs. n. 209 del 2005. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto : il provvedimento sarebbe erroneo per l'applicazione della disposizione normativa rubricata che invece riconosce all'Istituto il potere di conferire l'incarico di Commissario liquidatore per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta e senza limiti di tempo, ciò sulla base del presupposto che il rinnovo della carica possa essere solo a tempo indeterminato senza alcun apprezzamento da parte dell'Istituto.
3) Eccesso di potere per erronea, insufficiente e illogica motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e per evidente disparità di trattamento: la motivazione del provvedimento sarebbe erronea, insufficiente, illogica e sintomatica del denunciato vizio di eccesso di potere in quanto l'applicazione del principio relativo all'età dei liquidatori in carica nei casi di chiusura non imminente della procedura sarebbe totalmente estraneo al documento delle Linee guida. Inoltre sarebbe evidente la disparità di trattamento della fattispecie in questione rispetto ad altri casi analoghi, ad esempio l'incarico rinnovato per l' anno 2015 allo stesso avvocato quale Commissario liquidatore della società La Potenza s.m.a in l.c.a..
Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato previa sospensione dell'efficacia dello stesso atteso il pregiudizio irreparabile derivante dall'applicazione del provvedimento.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l' Ivass opponendosi all'accoglimento dello stesso, previa eccezione di questioni preliminari di rito sulla ammissibilità del ricorso e comunque per la infondatezza dei motivi, in ragione della insussistenza di specifica normativa, anche precedente, recante il principio di durata indeterminata dell'incarico di Commissario e comunque della vigenza del principio della temporaneità degli incarichi in materia. Inoltre la difesa dell'Istituto si oppone al principio affermato dal ricorrente e del rinnovo senza limiti di tempo in quanto tale interpretazione della norma contrasterebbe con gli ordinari canoni ermeneutici della temporaneità degli incarichi e degli organi delle procedure e del ruolo della vigilanza nella supervisione dell'andamento della liquidazione nonché della celere definizione di quest'ultima. Inoltre la motivazione del provvedimento sarebbe adottata sulla base dei criteri generali enucleati nelle Linee guida, in fedele applicazione dei criteri di rotazione e ricambio e del riferimento al superamento dell' età di 75 anni nei casi di chiusura non imminente della procedura (tra l'altro quest'ultimo profilo valutativo adottato dall'Istituto sarebbe in linea con gli orientamenti adottati dai tribunali fallimentari per le nomine degli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, legale di procedure di insolvenza).
Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha ulteriormente argomentato sulla illegittimità del provvedimento di mancato rinnovo adottato in contraddizione con i risultati lusinghieri realizzati dallo stesso nella qualità di Commissario liquidatore, come desunto anche dalla relazione recante l'indicazione della chiusura prevista di tre Gestioni liquidatorie nell'anno 2015 nonché con pregiudizio per gli interessi delle Gestioni liquidatorie e per quelli dei creditori concorsuali. Inoltre lamenta un asserito conflitto di interessi corrente con il nuovo Commissario avv. A L, derivante da un pregresso contenzioso sorto tra i due professionisti,riguardante altri incarichi professionali.
Con ordinanza n.127 del 2015 è stata respinta la suindicata domanda cautelare, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 1193 del 2015.
2. Con atto recante motivi aggiunti l'avv. I venuto a conoscenza del provvedimento di nomina del nuovo Commissario liquidatore delle tre società in questione avv. A L, adottato dall’Ivass in data 23 dicembre 2014 ha chiesto l' annullamento dello stesso ed ha allegato i seguenti motivi: 1) Eccesso di potere per erronea, insufficiente ed illogica motivazione di cui al provvedimento prot.n. 43-14-003945-2 del 23 dicembre 2014. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e per evidente disparità di trattamento nell'adozione del sopra richiamato provvedimento (diniego di rinnovo) : nel motivare il diniego di rinnovo degli incarichi al ricorrente l'Istituto avrebbe fatto riferimento anche alla circostanza che la chiusura delle procedure non sarebbe imminente. Tale assunto sarebbe erroneo come già documentato con la relazione sull'attività svolta dalle Gestioni liquidatorie con il progetto di chiusura delle stesse entro il 2015 inviata all'Istituto in data 29 novembre 2014 e non contestata dall'autorità di vigilanza.
2) Violazione falsa applicazione dell'art. 246, comma 1 del d.lgs. n. 209 del 2005. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento Isvap prot. n. 16-11-04859 del 6 dicembre 2011, con il quale l' Istituto di Vigilanza ha rinnovato l' incarico al ricorrente per un triennio a far data dal 1^ gennaio 2012 : nel caso in cui si dovesse di disattendere il primo mezzo di cui al ricorso introduttivo parte ricorrente sostiene che la disposizione normativa rubricata riconoscerebbe all'Ivass il potere di conferire l'incarico di Commissario liquidatore per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta e senza limiti di tempo, con la conseguenza che, se anche si dovesse riconoscere all'Istituto il potere di interferire in forza del predetto art. 246 su atti di nomina ministeriale, come i decreti di nomina in questione, tale potere sarebbe stato comunque consumato nel momento in cui l'Istituto con il provvedimento del 2 dicembre 2008, facendo riferimento alle disposizioni del d.lgs.n.209 del 2005, avrebbe rinnovato l'incarico di Commissario liquidatore per tre anni a partire dal 1° gennaio 2009, con la conseguenza che l'incarico a far data da tale data sarebbe a tempo indeterminato.
3) Invalidità derivata del provvedimento del 23 dicembre 2014, n. 43-14-3947-2 avente ad oggetto l'incarico in favore dell'avv. A L di commissario liquidatore delle società in questione del Gruppo Tirrena, in liquidazione coatta amministrativa : il provvedimento di nomina del nuovo Commissario avrebbe come presupposto il mancato rinnovo degli incarichi del ricorrente e conseguentemente tutti vizi inficianti tale mancato rinnovo risulterebbero quali profili di illegittimità della nomina del nuovo Commissario. Tale potere di nomina del nuovo Commissario non sussisterebbe in capo all’Ivass in quanto gli atti ministeriali di nomina del ricorrente sarebbero a tempo indeterminato e inoltre l'art. 246 del cod. ass. non legittimerebbe l'Istituto a procedere al mancato rinnovo del ricorrente e alla sua sostituzione.
4) Violazione falsa applicazione degli articoli 76 e 77 del d.lgs.n. 209 del 2005 e in generale dei principi e norme che impongono nell'esercizio dell'attività pubblicistica i requisiti dell'imparzialità e dell'indipendenza del gestore, con riferimento al provvedimento Ivass n. 43-14-O03947-2 del 23 dicembre 2014 recante l'incarico del nuovo Commissario liquidatore della società del Gruppo Tirrena in liquidazione coatta amministrativa. Violazione e falsa applicazione delle Linee guida approvate dall'Ivass per la nomina dei commissari liquidatori delle imprese di assicurazione e riassicurazione sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, delle norme che prevedono l'obbligo preventivo di accertare, anche mediante l'acquisizione di dichiarazione del candidato, l'insussistenza di posizione di conflitto di interessi tra il gestore e i soggetti coinvolti nella gestione liquidatoria, con riferimento al provvedimento Ivass n.43-14-003947-2 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto l'incarico in favore del nuovo commissario liquidatore. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in relazione al provvedimento Ivass n. 43-14-O03947-2 del 23 dicembre 2014 avente ad oggetto l'incarico in favore del nuovo commissario liquidatore : il provvedimento di nuova nomina sarebbe illegittimo perché non risulterebbe richiamata nello stesso, ai sensi dell'art.3 delle Linee guida, la dichiarazione del nominato Commissario da rendere circa l'insussistenza di situazioni idonee a far luogo a conflitto di interessi, nonostante lo stesso versasse in una situazione di incontestabile conflitto di interessi con il ricorrente (quest’ultimo difensore in una causa di soggetti che avevano intimato il controinteressato, nonché di altre liti in corso riguardo altri incarichi professionali). Conclude con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell' efficacia degli stessi e con specifica istanza di acquisizione degli atti dell' istruttoria.
L' Ivass resistente si è opposta all'atto recante motivi aggiunti eccependo profili di inammissibilità per l’assenza di alcun elemento nuovo rispetto al primo ricorso e per la reiterazione delle censure già dedotte in sede di ricorso introduttivo, nonché per l’avvenuta piena conoscenza dell’atto impugnato già dal 9 gennaio 2015, quando il ricorrente ha depositato la nota dell’Ivass con cui è stato comunicato il nominativo del nuovo Commissario liquidatore, e quindi già in occasione della trattazione del ricorso introduttivo in camera di consiglio. Inoltre la difesa dell’Ivass eccepisce ulteriori profili di inammissibilità anche sotto il diverso profilo dell'interesse al ricorso in quanto l'atto realmente lesivo per il ricorrente non sarebbe il provvedimento di nomina del nuovo Commissario, bensì l'atto con cui l'Ivass ha comunicato l’intendimento dell’Istituto di non far luogo al rinnovo dell'incarico, risultando indifferente per il Commissario uscente il nominativo del nuovo incaricato alla procedura. Con riferimento ai profili di rito la difesa dell'Istituto eccepisce la irricevibilità del ricorso per violazione del termine decadenziale con riferimento alla impugnazione della nota del 6 dicembre 2011, trattandosi di provvedimento di attribuzione di un incarico a tempo determinato, triennale, destinato a scadenza, già noto al ricorrente e non tempestivamente gravato. Parte resistente ha controdedotto in merito alle affermazioni di controparte circa lo stato di imminente chiusura delle procedure ed ha documentato gli atti con cui l' Ivass non ha ritenuto di autorizzare il deposito del piano di riparto finale, in un' ottica di doverosa prudenza e di sana gestione. Inoltre, riguardo la sussistenza di una posizione di conflitto di interessi tra il Commissario nominato e il ricorrente per vicende professionali che li hanno visti contrapposti, la difesa dell' Ivass rileva l'estraneità delle stesse al Gruppo Tirrena e alla nomina stessa, posto che il conflitto di interessi dovrebbe essere vagliato con riferimento ai rapporti tra il nominato Commissario e i soci o ex esponenti del Gruppo Tirrena o fra il suo patrimonio e quello della liquidazione, come anche desunto dalla Linee guida che si riferiscono all' eventuale conflitto tra i componenti degli Organi della procedura liquidatoria e l' impresa o i suoi esponenti. Infine sarebbe infondata la censura dell’illegittimità del provvedimento di nomina del nuovo Commissario per la mancata dichiarazione nell'ambito dello stesso resa ai sensi delle Linee guida circa l'insussistenza di situazioni idonee a dar luogo a conflitto di interessi, in quanto non sarebbero esistenti norme imponenti un simile richiamo nel provvedimento e inoltre si tratterebbe di censura inammissibile per carenza di interesse del ricorrente posto che la eventuale caducazione della nomina non potrebbe soddisfare l'interesse concreto dello stesso alla prosecuzione dell'incarico scaduto e non rinnovato stante l'inesistenza di legami di connessione o presupposizione tra i due provvedimenti: il mancato rinnovo dell'incarico rivestito dal ricorrente non troverebbe fondamento nell'intervenuta nomina del nuovo Commissario, ma nel principio di rotazione degli incarichi applicato ora anche dall'Ivass, come per tutti gli incarichi di contenuto analogo.
Con memoria il ricorrente ha fornito ulteriori argomentate considerazioni ed ha insistito sulle proprie posizioni difensive per l' accoglimento del gravame e della misura cautelare.
Il Collegio con ordinanza n. 554 del 2015 ha respinto la suindicata domanda cautelare proposta con l' atto recante i motivi aggiunti, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 1198 del 2015
In prossimità dell' odierna udienza parte ricorrente ha depositato documentata e articolata memoria con la quale ha ulteriormente argomentato sui censurati profili di illegittimità della motivazione dei provvedimenti impugnati e dell' asserita pretesa dell' Ivass di "estromettere" il ricorrente dall' incarico di Commissario liquidatore del Gruppo Tirrena, senza alcun rilievo sull'operato del medesimo e solo in considerazione del raggiungimento del limite di età di 75 anni ed ha documentato fatti e circostanze, denunciati anche all' A.G.O., riguardanti la transazione intervenuta tra la Gestione liquidatoria della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a e la società di revisione PriceWaterhouse e altri fatti verificatisi dopo l' adozione del provvedimento impugnato.
L'Ivass ha replicato con memoria a quanto dedotto da parte ricorrente, confermando la propria posizione sulla legittimità dell' operato dell' Istituto ed ha contestato le argomentazioni e i fatti addotti da ultimo da parte ricorrente rilevandone la estraneità al contenuto e forma del provvedimento di mancato rinnovo dell' incarico di Commissario liquidatore e a quello di nomina del nuovo Commissario.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015 la causa è stata introitata con decisione riservata e sciolta la riserva alla data del 30 dicembre 2015, è passata in decisione.
2. Il Collegio in disparte i profili di inammissibilità dei gravami, sollevati dall' Ivass resistente, che non vengono esaminati attesa la irrilevanza tenuto conto comunque della infondatezza del ricorso introduttivo e dell' atto recante motivi aggiunti proposti dal ricorrente.
La controversa vicenda interposta dall' avv. I verte sul mancato rinnovo dell'incarico di Commissario liquidatore delle imprese del gruppo Tirrena da parte dell'Ivass, come comunicato con la nota del 23 dicembre 2014 (prot.n.43-14-003945/2) e della conseguente asserita illegittimità del provvedimento di incarico al controinteressato nuovo Commissario liquidatore delle predette imprese (prot.n. 43-14-003947/2 alla medesima data).
Parte ricorrente assume in entrambi i gravami che gli incarichi in capo al medesimo di Commissario liquidatore delle società in questione non sarebbero assoggettati alla disciplina del codice delle assicurazioni in quanto intervenuti con nomina ministeriale precedentemente alla entrata in vigore del codice, in epoca in cui l'Ivass (allora Isvap) aveva solo poteri di vigilanza;conseguentemente tali incarichi " erano (e sono), ovviamente, a tempo indeterminato ", non ritenendosi destinatario della disposizione di cui all'art.246, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005. Secondo il ricorrente tale norma riconoscerebbe all'Ivass il potere di nominare uno o più commissari liquidatori e procedere al rinnovo del loro incarico in considerazione del potere riconosciuto all'Istituto di nominare e, quindi, di confermare l'incarico di commissario liquidatore solo allorquando l'atto di nomina sarebbe di provenienza dello stesso Istituto, ma non quando, come nella fattispecie, l'atto di nomina sarebbe un atto ministeriale antecedente.
Appare necessario ai fini del corretto inquadramento della vicenda contenziosa l’individuazione della normativa applicabile all’incarico in questione, intervenuto in epoca precedente alla entrata in vigore del codice delle assicurazioni e proseguito successivamente. In particolare assume aspetto dirimente la questione della ricostruzione ermeneutica dell’art. 246 del predetto cap e della portata applicativa dello stesso al caso in questione.
Al riguardo aderendo alla ricostruzione normativa della materia come rappresentata dall' Ivass, il Collegio ha verificato che la competenza alla nomina di Commissario liquidatore è stata originariamente riconosciuta al Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art.80, comma 2 del d.p.R. 13 febbraio 1959 n.449, successivamente abrogato dall'art. 354 del codice delle assicurazioni.
In seguito è intervenuta la legge 12 agosto 1982, n.576, recante tra l’altro l’istituzione dell'Isvap, che ha confermato la potestà di nomina del Commissario liquidatore al Ministro dell'industria e del commercio.
Nella specie la nomina del ricorrente degli incarichi nelle tre procedure di liquidazione coatta amministrativa in questione è da inquadrare in tale contesto ordinamentale, in quanto avvenuta con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 luglio 1993, n 19568, n. 19610, n. 19611.
Nella ricostruzione della normativa va evidenziato che nelle more della gestione delle procedure di liquidazione in questione, è stato introdotto il d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 che ha attribuito all' Isvap la competenza ad adottare tutti gli atti inerenti allo svolgimento della procedura (art. 3, comma 3), ossia quelli successivi alla messa in liquidazione coatta, la cui competenza è stata riservata al Ministero;certamente tra gli atti inerenti lo svolgimento della procedura rientra quello preliminare della nomina dei commissari liquidatori e degli organi della procedura.
In seguito è stato introdotto il codice delle assicurazioni (d.lgs.n. 209 del 2005) che all'art. 246 ha previsto riguardo gli organi della procedura che :" 1. L' Ivass nomina uno o più commissari liquidatori…… I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.