TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-11-06, n. 201400900
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N. 00900/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2014, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dall'avv. A A M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Ariosto n.11;
contro
Comune di Tortolì, rappresentato e difeso dagli avv. E C e P C, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza Michelangelo n. 14;
nei confronti di
- G M C, L C e L C, rappresentati e difesi dall’avv. S P S, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cagliari via Libeccio n. 32;
- L P, F M, W C, I L, S V, G U, P N, L S, M B M, M M e P S, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali di Tortolì, in esito alle elezioni amministrative del 25.5.2014;
- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione;
- per quanto occorre e possa della deliberazione n. 1 del 14.6.2014 del Consiglio comunale di Tortolì, con cui è avvenuta la convalida la proclamazione degli eletti;
- dei verbali delle operazioni delle singole sezioni;
e, conseguentemente, per la correzione:
- del risultato delle operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Tortolì svoltesi nella giornata elettorale del 25.5.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortolì.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei sig.ri G M C, L C e L C, nonché il ricorso incidentale dagli stessi proposto.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Il ricorrente, candidato Sindaco con la lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” alle elezioni comunali svoltesi presso il Comune di Tortoli in data 25 maggio 2014, ne impugna gli esiti, che hanno visto l’attribuzione alla lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax” di n. 1978 voti, alla lista “Tortolì Arbatax svolta adesso” di n. 1947 voti, alla lista “Tortolì Arbatax punto e a capo” di n. 1288 voti, alla lista “Dialogo e democrazia” di n. 587 voti validi e alla lista “L’alternativa” di n. 432 voti, con la conseguente proclamazione a Sindaco del sig. M C (lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax”) e l’attribuzione a quest’ultima di n. 11 seggi in Consiglio comunale, a fronte di n. 3 seggi alla lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” e dei restanti n. 2 seggi alla lista “Tortolì punto e a capo”.
Secondo il ricorrente tale risultato elettorale risentirebbe di numerosi errori commessi dal Seggio, in particolare:
1) sarebbero stati annullati illegittimamente n. 49 schede in cui l’elettore aveva indicato nome e cognome di candidati della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” nello spazio riservato all’espressione della preferenza di altre liste, senza barrare il contrassegno delle stesse;
2) sarebbero stati attribuiti illegittimamente alla lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax” n. 22 voti recanti cognome e nome di un candidato della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” nello spazio riservato all’espressione della preferenza della lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax”;
3) sarebbero stati attribuiti alla lista “L’alternativa” n. 5 voti solo perché espressi nello spazio alla stessa riservato, benché l’elettore non ne avesse barrato il contrassegno e avesse indicato cognome e nome di candidati della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso”;
4) sarebbe stato illegittimamente annullato un voto attribuito a M F della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” solo perché in altra parte della scheda erano state aggiunte delle (non meglio precisate) parole;
5) sarebbero stati annullati n. 5 voti attribuiti alla lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” solo perché il relativo crocesegno fuoriusciva parzialmente dallo spazio dedicato alla suddetta lista.
Su tali premesse il sig. Silenu chiede la conseguente correzione del risultato elettorale, con la propria proclamazione a Sindaco e l’attribuzione alla lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” di n. 11 seggi in Consiglio comunale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tortolì, sollecitando la reiezione del gravame.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio i sig.ri G M C, L C e L C, opponendosi all’accoglimento del ricorso e proponendo, a loro volta, ricorso incidentale per il riconoscimento alla lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax” di ulteriori n. 3 voti (che sarebbero stati illegittimamente annullati), nonché per l’annullamento di n. 1 voto attribuito alla lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso”, che sarebbe stato espresso in forma non chiaramente riconoscibile.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione e in pari data è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 130, comma 7, del codice del processo amministrativo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere da verifiche istruttorie in ordine agli elementi di fatto esposti dal ricorrente, posto che -anche dandone per scontata l’esattezza- il gravame non potrebbe essere, comunque, accolto, per le ragioni che si passa ad esporre.
1) Con la prima censura si invoca l’attribuzione alla lista “Tortoli e Arbatax svolta adesso” di n. 49 voti, annullati dal Seggio perché l’elettore aveva indicato nome e cognome di candidati della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” nello spazio riservato all’espressione della preferenza per altre liste, senza barrare il contrassegno delle stesse;secondo il ricorrente i suddetti voti sarebbero stati riferibili con sufficiente grado di certezza alla lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso”, non essendo previsto il voto disgiunto e non esistendo casi di omonimia tra i candidati della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” e quelli delle altre liste (tranne che nel caso della lista “L’alternativa”).
La censura è infondata.
L’art. 64 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, statuisce, al comma 1, che “La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore” e, soprattutto, l’art. 57, comma 3, dello stesso d.p.r. n. 570/190 dispone che “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.
Emerge, quindi, da tali previsioni normative, la chiara volontà del legislatore di porre un limite al generale favor voti in tutti casi di obiettiva incertezza circa la reale volontà dall’elettore, come certamente accade nella fattispecie che ora occupa il Collegio, in cui l’elettore ha trascritto il nominativo del candidato di una certa lista nello spazio riservato alla preferenza per altra lista;difatti si è in presenza di due indicazioni oggettivamente contrastanti e di pari rilievo, l’una relativa al nominativo del candidato e l’altra ad una lista del tutto estranea al nominativo stesso (cfr., negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. V, 21-11-2007, n. 5913;id., 22-2-2001, n. 1020;T.A.R. Piemonte Sez. II, 16-11-2005, n. 3559;T.A.R. Sardegna, 25-3-2005, n. 538;T.A.R. Friuli - V.Giulia, 12-3-2005, n. 120;Tar Trento, Sez. I, 27 febbraio 2014, n. 67).
Il ricorrente obietta che la mancata previsione del voto disgiunto nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come quello di Tortolì, consentirebbe di attribuire il voto alla lista cui appartiene il nominativo del candidato indicato dall’elettore, ma questa tesi prova troppo, essendo proprio l’inesistenza del voto disgiunto a impedire una ricostruzione chiara della volontà dell’elettore, che resta inficiata dal sopra descritto contrasto, con il conseguente annullamento della relativa scheda.
Né, infine, assume rilievo la presenza o meno, nella lista de qua , di candidati omonimi a quello indicato dall’elettore, in quanto -in entrambe le ipotesi (esistenza o assenza di omonimie)- si è comunque in presenza di un voto espresso in modo equivoco e contraddittorio, per contrasto insanabile tra il candidato indicato e la lista in relazione alla quale è stato espresso il voto, che ne comporta irrimediabilmente l’annullamento.
2) Con il secondo motivo il ricorrente sostiene essere stati attribuiti illegittimamente alla lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax” n. 22 voti in cui l’elettore aveva indicato cognome e nome di un candidato della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” nello spazio riservato all’espressione della preferenza della lista “Obiettivo uno Tortolì-Arbatax”, senza barrarne il contrassegno;in tale condizione tali voti avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso”, per le stesse ragioni di cui al primo motivo di ricorso.
Anche questa censura è infondata.
Come già si è osservato in relazione al primo motivo, se l’elettore ha espresso la preferenza per un candidato di una certa lista nello spazio riservato ad altra lista l’intero voto deve essere annullato e non certo attribuito alla lista di appartenenza del candidato prescelto;di conseguenza il ricorrente non può legittimamente rivendicare l’attribuzione alla propria lista dei n. 22 voti in questione, mentre avrebbe potuto più fondatamente sostenere l’illegittimità dell’attribuzione di tali voti alla lista controinteressata, ma una simile censura, peraltro neppure espressamente dedotta, comunque non gli consentirebbe di colmare la differenza di voti tra le due liste (che, come riferito in narrativa, ammonta a n. 31 voti).
3) Discorso analogo vale per il terzo motivo, con cui il ricorrente rivendica l’attribuzione alla propria lista di n. 5 voti, dal Seggio attribuiti invece alla lista “L’alternativa” in quanto espressi nello spazio alla riservato a quella lista, benché l’elettore non ne avesse barrato il contrassegno e avesse indicato cognome e nome di candidati della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso”.
Difatti, come già si è osservato, detti voti avrebbero dovuto essere annullati, non certo attribuiti alla lista del ricorrente, per cui la censura in esame va respinta.
4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che nella Sezione 7 sarebbe stato illegittimamente annullato un voto attribuito a M F della lista “Tortolì-Arbatax svolta adesso” solo perché in altra parte della scheda erano state aggiunte delle parole.
A prescindere dalla fondatezza nel merito di tale doglianza, è sufficiente evidenziarne l’irrilevanza ai fini della decisione, discutendosi in questo caso di un solo voto, che anche se sommato ai n. 22 voti oggetto del secondo motivo di ricorso non consentirebbe alla lista del ricorrente di colmare il gap di n. 31 voti che la separa da quella avversaria.
5) Identico discorso vale per gli ulteriori n. 5 voti rivendicati dal ricorrente con il quinto motivo, ugualmente insufficienti a colmare il divario tra la prima e la seconda delle liste in competizione.
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, con la conseguente improcedibilità del ricorso incidentale proposto dai controinteresati per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.