TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400021
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00021/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2007, proposto da Comune di Santa Maria Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio eletto presso lo studio Avv. R T in Ancona, corso Garibaldi, 124 e domicilio digitale come da pec da Registri Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Agugliano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego della sussistenza del requisito in materia di concessione di contributo (art. 1 c. 703 lett. a) e b) legge 296/2006 - legge finanziaria 2007) pubblicato, privo di data, nel sito www.finanzalocale.interno.it/varie/2007/marche.html, codice 3110030430, che riporta i seguenti dati riferiti al Comune di Santa Maria Nuova: popolazione con meno di 5 anni al 1/1/2005: 205;
popolazione oltre i 65 anni al 1/1/2005: 865;
popolazione al 31/12/2005: 4151 e si indica come codice del motivo di esclusione il n. 2 (Ente con popolazione fino a cinque anni inferiore al 5% e ultrasessantacinquenne inferiore al 30% del rapporto con la popolazione residente);
nonché di ogni atto al predetto preordinato, presupposto, preparatorio, connesso e conseguente;

Tale impugnazione concerne il provvedimento di esclusione limitatamente al diniego della sussistenza del requisito di cui alla lettera b) del comma 703, dell'art. 1 della legge finanziaria suddetta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premette il ricorrente nel ricorso che l'art. 1, comma 703, lett. b) della legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) dispone: " Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul

fondo ordinario di cui all'art. 34, cormna 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37, 5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) omissis;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con

popolazione fino a 5. 000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale ”.

Si sottolinea che l'art. 1, comma 703 prevede ipotesi alternative di concessione di contributi a favore dei comuni sino a 5.000 abitanti, sicché sarebbe sufficiente la ricorrenza di una delle due ipotesi per la concessione del contributo (nella specie quella della lettera b) per il beneficio di cui alla suddetta legge finanziaria per l'importo complessivo di 71 milioni di euro).

Avverso l’atto in epigrafe dettagliato, vengono mosse le seguenti critiche, compendiate nel motivo di diritto come di seguito rubricato.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 703, lett. b) della legge 27 /12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'art. 6 della legge 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere per errore sui presupposti, per sviamento, nonché per illogicità manifesta per l'uso di criteri disomogenei per il calcolo del rapporto previsto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e l'intera popolazione residente. Motivazione illogica e contraddittoria con omissione di doverose indagini essenziali in sede di acquisizione e/o esame dei dati ISTAT.

Si dice che la norma in esame prevede che il calcolo del rapporto debba avvenire secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Nella specie, gli ultimi dati disponibili, sia dei bambini sotto i 5 anni, sia della popolazione complessiva residente, sono stati forniti dal Comune ricorrente all'Istat con nota dell’11/03/2006, prot. n. 2239 (allegata al ricorso) e da tale prospetto si evince quanti alla data del 31/12/2005 erano i bambini di età inferiore a 5 anni tra maschi e femmine (218 bambini), sia la popolazione complessiva tra maschi e femmine (4148).

Vi sarebbe, ad avviso del ricorrente, una palese contraddizione che inficerebbe per eccesso di potere il provvedimento posto a base dell'esclusione, dal momento che non sarebbe logicamente possibile che il Ministero abbia avuto come ultimo dato disponibile al 31/12/2005 solo quello della popolazione complessiva e non invece quello della popolazione di età inferiore a 5 anni, tanto da dover ricorrere all'utilizzo del dato dell'anno precedente (1/1/2005).

Si evidenzia, anche, un altro profilo di eccesso di potere per mancanza di indagini istruttorie perché, se per mera ipotesi, il Ministero dell'Interno non avesse avuto la disponibilità alla data del 31/12/2005 dei dati della popolazione riferita ai bambini al di sotto dei 5 anni, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio tale dato, in quanto il concetto di disponibilità giuridica va riferito alla possibilità di ottenere il dato.

Non si giustificherebbe, quindi, questa disomogeneità, che sarebbe il frutto non solo di errore sui presupposti, ma anche di omessa istruttoria, poiché la giusta interpretazione del comma 703, lett. b) cit. imporrebbe che il rapporto venga calcolato secondo elementi riferiti alla stessa data, non potendosi effettuare un rapporto matematico attendibile basato su dei dati riferiti a periodi di tempo diversi.

Afferma il ricorrente che tale dedotta illegittimità ha rilevanza specifica nella fattispecie, atteso che alla data del 31/12/2005 la popolazione dei bambini con età inferiore a 5 anni era pari a 218, sicché rapportato questo dato alla popolazione complessiva pari a 4148, si ha una percentuale del 5,25% che è superiore a quella del 5% prevista dalla legge per ottenere il contributo de quo .

In ogni caso, si dice, anche qualora si volesse prendere a riferimento il numero della popolazione con meno di 5 anni all'1/1/2005 (205 bambini) e si prendesse il numero degli abitanti complessivo alla stessa data (4086), si avrebbe una percentuale superiore al 5% (5,01 %).

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 20 dicembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente va rilevato l’interesse alla proposizione del ricorso da parte del ricorrente, dato che lo stesso ha dimostrato come, qualora, venisse accolta la propria tesi, lo stesso avrebbe diritto alla ricomprensione nel novero dei comuni ammessi al beneficio qui in discorso previsto dalla Legge Finanziaria per l’anno 2007.

Il mezzo di gravame, ciò premesso, è fondato, dovendosi condividere le doglianze di parte ricorrente, in punto di irragionevolezza del rapporto percentuale calcolato utilizzando dati riferiti a periodi di tempo differenti e di violazione di legge, con riferimento alla lettera della norma in esame, posto che, a prescindere da quali siano gli ultimi dati Istat disponibili, per avere un raffronto logico tra gli stessi, in termini di peso percentuale di una classe di popolazione sul totale della popolazione stessa, non possono che prendersi a riferimento dati omogenei.

Quanto affermato è, d’altra parte, in linea con ciò che è già stato statuito in caso sovrapponibile all’odierno, dal Consiglio di Stato, secondo cui “ Emerge con tutta evidenza, dalle stesse considerazioni svolte dall'Amministrazione riferente, che i dati acquisiti e assunti alla base delle decisioni adottate e in questa sede impugnate non sono aggiornati e non corrispondono a quelli già in possesso dell'ISTAT e riferiti alla data del 31 dicembre 2005. La circostanza relativa ai tempi di elaborazione e di pubblicazione da parte dell'Istituto di statistica dei dati in suo possesso risulta non conferente nel caso di specie, né il ritardo nella diffusione di detti dati può risolversi in danno dei comuni interessati fino a disattendere sostanzialmente il dettato e lo spirito della norma recata dall'art. 1 della legge n. 296/2006, tanto più che nessun obbligo incombeva sul Ministero di procedere al riparto in questione in tempi ristretti;
al contrario, una volta avuta conoscenza sia pure informalmente dei tempi e dei modi di elaborazione dell'ISTAT, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto opportunamente attendere la diffusione nel secondo semestre del 2007 dei dati aggiornati proprio al fine di evitare di assumere decisioni sulla base di dati e notizie non puntuali.

Lo stesso Ministero ha esplicitamente affermato inoltre che nella circostanza si è avvalso di dati non omogenei e incoerenti ”, (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1989/2011 su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affare n. 1061/2010).

In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento in epigrafe nella parte in cui nega la sussistenza in capo al ricorrente del requisito di cui alla lettera b) del comma 703, dell'art. 1 della legge 296/2006.

Le spese di lite vanno poste a carico del Ministero dell’Interno e sono liquidate in dispositivo

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